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Legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 (BUR n. 21/1974)

Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo

Legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 (BUR n. 21/1974) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO

Legge abrogata a decorrere dal 1 gennaio 1995, dall'articolo 30, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 (BUR n. 21/1974)

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO


Art. 1
Al fine di realizzare, incrementare e coordinare le iniziative promozionali che interessano il settore turistico, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone il programma tecnico-finanziario dei propri interventi riguardanti:
a) la propaganda e la pubblicità;
b) le manifestazioni;
c) ogni altra attività utile all’incremento del movimento turistico verso la Regione.
Art. 2
Il programma tecnico finanziario degli interventi è approvato dal Consiglio regionale.
I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con delibera della Giunta regionale.
Art. 3
Il programma deve essere redatto in maniera analitica, con l’indicazione, per ogni singola iniziativa promozionale o manifestazione, degli scopi e degli obiettivi che si intendono perseguire, nonché della spesa prevista.
In particolare, esso deve contenere distinti elenchi delle manifestazioni da attuarsi nell’ambito regionale e delle iniziative promozionali e manifestazioni da attuarsi nelle altre regioni e all’estero.
Art. 4
Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è autorizzata per l’anno 1974, la spesa di L. 200 milioni.
Per l’esercizio finanziario 1974, la spesa di cui al I comma farà carico al cap. 460 “Spese per manifestazioni e iniziative turistiche in Italia e all’estero”, previamente aumentato di lire 100 milioni da prelevare dal cap. 455.
Per gli esercizi successivi, alla determinazione della spesa si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.
Art. 5
Per il primo anno di applicazione della presente legge gli interventi di cui all’art. 1 sono deliberati dalla Giunta regionale d’intesa con la competente Commissione consiliare.


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