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Legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 (BUR n. 21/1974)
Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo
Sommario
“Legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 (BUR n. 21/1974) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO
Legge abrogata a decorrere dal 1 gennaio 1995, dall'articolo 30, della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 (BUR n. 21/1974) - Testo storico”
S O M M A R I O
DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO
Art. 1
Al fine di realizzare, incrementare e coordinare le iniziative promozionali che interessano il settore turistico, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone il programma tecnico-finanziario dei propri interventi riguardanti:
a) la propaganda e la pubblicità;
b) le manifestazioni;
c) ogni altra attività utile all’incremento del movimento turistico verso la Regione.
a) la propaganda e la pubblicità;
b) le manifestazioni;
c) ogni altra attività utile all’incremento del movimento turistico verso la Regione.
Art. 2
Il programma tecnico finanziario degli interventi è approvato dal Consiglio regionale.
I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con delibera della Giunta regionale.
I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con delibera della Giunta regionale.
Art. 3
Il programma deve essere redatto in maniera analitica, con l’indicazione, per ogni singola iniziativa promozionale o manifestazione, degli scopi e degli obiettivi che si intendono perseguire, nonché della spesa prevista.
In particolare, esso deve contenere distinti elenchi delle manifestazioni da attuarsi nell’ambito regionale e delle iniziative promozionali e manifestazioni da attuarsi nelle altre regioni e all’estero.
In particolare, esso deve contenere distinti elenchi delle manifestazioni da attuarsi nell’ambito regionale e delle iniziative promozionali e manifestazioni da attuarsi nelle altre regioni e all’estero.
Art. 4
Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è autorizzata per l’anno 1974, la spesa di L. 200 milioni.
Per l’esercizio finanziario 1974, la spesa di cui al I comma farà carico al cap. 460 “Spese per manifestazioni e iniziative turistiche in Italia e all’estero”, previamente aumentato di lire 100 milioni da prelevare dal cap. 455.
Per gli esercizi successivi, alla determinazione della spesa si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.
Per l’esercizio finanziario 1974, la spesa di cui al I comma farà carico al cap. 460 “Spese per manifestazioni e iniziative turistiche in Italia e all’estero”, previamente aumentato di lire 100 milioni da prelevare dal cap. 455.
Per gli esercizi successivi, alla determinazione della spesa si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.
Art. 5
Per il primo anno di applicazione della presente legge gli interventi di cui all’art. 1 sono deliberati dalla Giunta regionale d’intesa con la competente Commissione consiliare.
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