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Legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 (BUR n. 21/1974)

Regolamentazione dei Consorzi forestali e delle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti

Legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 (BUR n. 21/1974)

REGOLAMENTAZIONE DEI CONSORZI FORESTALI E DELLE AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI.

Art. 1

Per la gestione tecnica, conservazione e miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per l'assistenza tecnica in campo agricolo nei territori montani, la Regione promuove la costituzione dei Consorzi forestali e di Aziende speciali, di cui agli articoli 139, 150, 155 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.
La regione promuove inoltre la costituzione di consorzi forestali tra proprietari privati e pubblici. ( 1)

Art. 2

I Consorzi forestali e le Aziende speciali, oltre alla gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti partecipanti, assicurano, nelle rispettive circoscrizioni, compiti di aggiornamento ed assistenza tecnica - forestale, agraria e zootecnica a favore di Enti ed aziende private nonchè azione promozionale per la tutela ed il miglioramento dei boschi, dei pascoli e dei prati montani.

Art. 3

I proprietari che intendono costituire un consorzio forestale approvano uno statuto consorziale che dovrà stabilire tra l'altro:
a) la rappresentanza degli enti partecipanti:
b) l'attribuzione dei compiti degli organi del consorzio e la durata in carica;
c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi del consorzio;
d) le norme amministrative circa la gestione del corsorzio;
e) il riparto della spesa per il funzionamento del consorzio tra i partecipanti;
f) le norme sull'organizzazione degli uffici e il regolamento organico del personale.
I comuni che intendono costituire una azienda speciale approvano un regolamento ai sensi dell'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. ( 2)

Art. 4

La costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto.

Art. 5

Le funzioni amministrative di vigilanza e tutela sui Consorzi forestali e sulle Aziende speciali spettano alla Regione a norma del DPR 15 gennaio 1972, n. 11. In particolare il controllo sugli atti dei singoli Consorzi o Aziende è esercitato dalla sezione del Comitato di Controllo competente sul territorio ove ha sede il Consorzio o Azienda.
La vigilanza sull'attività tecnica è esercitata dagli organi tecnici della Regione.

Art. 6

I Consorzi forestali e le Aziende speciali operano secondo le direttive fissate nei piani generali di sviluppo delle Comunità Montane competenti per territorio.

Art. 7 (3)

Ai consorzi forestali ed alle Aziende speciali viene concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia ed amministrativo e delle spese di ufficio.
I Consorzi forestali e le Aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono effettuare. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera l'anticipazione dell'80 per cento del contributo concesso sulle spese ammesse, entro il primo trimestre cui si riferiscono i bilanci e la rata di saldo, a conguaglio sull'eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente che deve essere trasmesso alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 8

I Consorzi forestali già istituiti nella Regione Veneta à sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora intendano fruire dei contributi di cui all'art. 7, dovranno adeguare i propri statuti à sensi del precedente art. 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e trasmetterli per l'approvazione alla Regione. A seguito dell'approvazione a tali Consorzi si applicheranno le norme della presente legge.
In sede di prima applicazione e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Consorzi forestali di cui al comma precedente beneficiano dei contributi di cui all'art. 7, con decorrenza 1 gennaio 1974.

Art. 9

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 della presente legge, previsti annualmente in L. 150 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del cap. 530 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione”e l'istituzione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 431 denominato “Contributi ai Consorzi forestali ed alle Aziende speciali” con lo stanziamento di L. 150 milioni.
Per gli esercizi finanziari successivi verrà istituito nei rispettivi bilanci un capitolo di eguale importo e denominazione. Gli stanziamenti che, in tutto o in parte, rimanessero inutilizzati alla fine di un esercizio, saranno utilizzati in quelli successivi in conformità al disposto dell'art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 10

Le disposizioni di cui alla presente legge sono integrative di quelle contenute nelle leggi dello Stato attualmente in vigore con i Consorzi forestali e le Aziende speciali.


Note

( 1) Comma aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
( 2) Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
( 3) Articolo così sostituito dall’art. 1, legge regionale 9 dicembre 1976, n. 41 e successivamente modificato, dall’art. 27, legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 (BUR n. 21/1974)

REGOLAMENTAZIONE DEI CONSORZI FORESTALI E DELLE AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI.


Art. 1
Per la gestione tecnica, conservazione e miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per l'assistenza tecnica in campo agricolo nei territori montani, la Regione promuove la costituzione dei Consorzi forestali e di Aziende speciali, di cui agli articoli 139, 150, 155 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
I Consorzi forestali e le Aziende speciali, oltre alla gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti partecipanti, assicurano, nelle rispettive circoscrizioni, compiti di aggiornamento ed assistenza tecnica - forestale, agraria e zootecnica a favore di Enti ed aziende private nonchè azione promozionale per la tutela ed il miglioramento dei boschi, dei pascoli e dei prati montani.
Art. 3
Gli enti proprietari che intendano costituire un Consorzio forestale approvano uno Statuto consorziale che dovrà stabilire tra l'altro:
1) la rappresentanza degli Enti partecipanti:
2) l'attribuzione dei compiti degli organi del Consorzio e la durata in carica;
3) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli
organi del consorzio;
4) le norme amministrative circa la gestione del Consorzio;
5) il riparto della spesa per il funzionamento del Consorzio tra i partecipanti;
6) le norme sull'organizzazione degli uffici e il regolamento organico del personale.
I Comuni che intendono costituire una azienda speciale approvano un regolamento ai sensi dell'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 4
La costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto.
La vigilanza sull'attività tecnica è esercitata dagli organi tecnici della Regione.
Art. 5
Le funzioni amministrative di vigilanza e tutela sui Consorzi forestali e sulle Aziende speciali spettano alla Regione a norma del DPR 15 gennaio 1972, n. 11. In particolare il controllo sugli atti dei singoli Consorzi o Aziende è esercitato dalla sezione del Comitato di Controllo competente sul territorio ove ha sede il Consorzio o Azienda.
Art. 6
I Consorzi forestali e le Aziende speciali operano secondo le direttive fissate nei piani generali di sviluppo delle Comunità Montane competenti per territorio.
Art. 7
Ai consorzi forestali ed alle Aziende speciali viene concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia ed amministrativo e delle spese di ufficio.
I Consorzi forestali e le Aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono effettuare. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa la misura del contributo, da erogarsi in ratei trimestrali anticipati, salvo conguaglio sull'eventuale differenza tra le spese previste e
quelle risultanti dal bilancio consuntivo, che dovrà essere trasmesso alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 8
I Consorzi forestali già istituiti nella Regione Veneta à sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora intendano fruire dei contributi di cui all'art. 7, dovranno adeguare i propri statuti à sensi del precedente art. 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e trasmetterli per l'approvazione alla Regione. A seguito dell'approvazione a tali Consorzi si applicheranno le norme della presente legge.
In sede di prima applicazione e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Consorzi forestali di cui al comma precedente beneficiano dei contributi di cui all'art. 7, con decorrenza 1 gennaio 1974.
Art. 9
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 della presente legge, previsti annualmente in L. 150 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del cap. 530 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione" e l'istituzione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 431 denominato "Contributi ai Consorzi forestali ed alle Aziende speciali" con lo stanziamento di L. 150 milioni.
Per gli esercizi finanziari successivi verrà istituito nei rispettivi bilanci un capitolo di eguale importo e denominazione. Gli stanziamenti che, in tutto o in parte, rimanessero inutilizzati alla fine di un esercizio, saranno utilizzati in quelli successivi in conformità al disposto dell'art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 10
Le disposizioni di cui alla presente legge sono integrative di quelle contenute nelle leggi dello Stato attualmente in vigore con i Consorzi forestali e le Aziende speciali.


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