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Legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 (BUR n. 28/1974)

Funzionamento degli Organi di controllo

Legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 (BUR n. 28/1974) (Abrogata)

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Legge abrogata dall’articolo 36, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 35/1974
S O M M A R I O
Legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 (BUR n. 28/1974)

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

TITOLO I
GLI ORGANI DI CONTROLLO


Art. 1 - Organi di controllo
Il controllo di legittimità e di merito sugli atti delle Province, dei Comuni, degli Enti locali, attribuito alla Regione dall'art. 130 della Costituzione, è esercitato in forma decentrata, secondo il disposto dell'articolo 56 dello statuto, dai seguenti Organi regionali costituiti nei modi stabiliti dalla legge dello Stato:
a) Comitato regionale di controllo, con sede a Venezia;
b) Sezioni provinciali del Comitato di controllo aventi rispettiva sede in Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
Art. 2 - Competenze del Comitato e della Sezione di controllo
Il Comitato regionale di controllo esercita l'attività di controllo su tutti gli atti delle Province, compresi quelli relativi agli ospedali Psichiatrici provinciali, e dei Consorzi a partecipazione provinciale.
Le Sezioni del Comitato esercitano l'attività di controllo sugli atti dei comuni, consorzi tra Comuni, Comunità Montane, Enti ospedalieri zonali, provinciali e regionali, e sulle IPAB.
Il controllo sugli atti delle Aziende e degli Enti di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, è esercitato dal Comitato regionale per le Aziende ed enti provinciali, e dalle Sezioni decentrate per le Aziende ed enti comunali, nelle forme e con i limiti di cui all'art. 17 del citato R.D. 2578.
Restano fermi gli attuali poteri in materia di controllo sui predetti enti, attribuiti rispettivamente ai Consigli provinciali e comunali, compreso il potere di scioglimento degli organi di amministrazione delle aziende stesse.
Art. 3 - Nomina e durata del Comitato di controllo e delle sezioni
Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni provinciali sono nominati con decreto del Presidente della Regione e costituiti in conformità a quanto stabilito dagli artt. 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
L'assenza del Medico provinciale, qualora la sua convocazione sia stata regolarmente effettuata, non impedisce all'Organo di controllo di deliberare.
Il Presidente della Regione provvede all'insediamento del Comitato e delle Sezioni convocando tutti i membri entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.
Il Comitato e le sezioni durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esercitano comunque le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.
Art. 4 - Incompatibilità relativa al Comitato e alle Sezioni di controllo
I casi di incompatibilità con l'ufficio di componente dell'Organo di controllo sono quelli indicati all'art. 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Art. 5 - Decadenza dei componenti
Il componente del Comitato regionale di controllo o di una Sezione, che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, decade dall'ufficio.
Le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità, previste dalla legge della Repubblica, comportano egualmente decadenza.
La causa di decadenza è contestata dal Presidente del Comitato o della Sezione all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.
La decadenza è deliberata dal Consiglio regionale e pronunciata dal Presidente della Regione, su proposta motivata dal Presidente del Comitato o della Sezione di controllo.
La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal Presidente della Regione al Commissario del Governo o al Presidente del tribunale Amministrativo regionale o al Presidente dell'Amministrazione provinciale, per le sostituzioni di rispettiva competenza.
Qualora il componente incorra in ipotesi di incompatibilità, il Presidente del Comitato o della Sezione di controllo gli chiede di optare entro il perentorio termine di giorni 10, trascorso inutilmente il quale si provvede in conformità a quanto stabilito nel IV e V comma del presente articolo.
Qualora la ipotesi di decadenza di cui al I comma e di incompatibilità di cui al VI comma riguardi la persona del presidente del comitato e della Sezione di controllo, la contestazione o la richiesta di opzione viene effettuata dal Presidente della Regione.
Art. 6 - Dimissioni dei componenti
Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, del comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni sono presentate al Presidente dell'Organo di controllo di appartenenza che le trasmette immediatamente al Presidente della Regione.
Le dimissioni dei membri non elettivi sono immediatamente comunicate dal Presidente della Regione, al Commissario di Governo o al Presidente dell'Amministrazione provinciale.
Art. 7 - Reintegrazione dell'organo di controllo
Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti del Comitato o delle Sezioni di controllo abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina, entro il termine di trenta giorni dalla cessazione, salvaguardando comunque l'iniziale presenza delle minoranze.
Chi subentra resta in carica fino alla scadenza dell'Organo di controllo.
Art. 8 - Sospensione dei membri sottoposti a processo penale
I componenti degli organi di controllo, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per i reati di cui al n. 7 dell'art. 2 lettera a) del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 rimangono sospesi dalle loro funzioni a decorrere dalla data della sentenza di rinvio a giudizio fino all'esito del giudizio.
Art. 9 - Scioglimento del Comitato di controllo e delle Sezioni
Il Comitato di controllo e le sezioni provinciali possono essere sciolti quando, malgrado diffida della giunta regionale, adottino reiteratamente provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorrano in omissioni o violino i criteri di massima determinati ai sensi del successivo art. 18.
Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto motivato del Presidente della Regione su conforme deliberazione del Consiglio regionale.
Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del comitato o della Sezione che per dimissioni o altre cause si trovino nella condizione di non poter funzionare.
Nel periodo di vacanza dell'organo restano sospesi i termini di cui agli artt. 22, 24 e 25 della presente legge.
Art. 10 - Ricostituzione del comitato di controllo e delle Sezioni
La ricostituzione del Comitato o delle Sezioni decentrate deve essere effettuata nei modi e forme previsti al primo comma dell'art. 3, entro il termine massimo di 30 giorni dal decreto di scioglimento.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 11 - Elezione del Presidente del Comitato e delle Sezioni di controllo
Il Comitato e le Sezioni, alla prima riunione, eleggono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Presidente tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.
Qualora dopo due votazioni nessuno dei detti componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti.
A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Fino a quando non è eletto il Presidente, la Presidenza è assunta dal membro elettivo che abbia riportato in occasione della sua elezione il maggior numero di voti e in caso di parità, dal membro elettivo più anziano di età.
Art. 12 - Funzioni del Presidente del Comitato e delle sezioni di controllo
Il Presidente rappresenta l'Organo di controllo, lo convoca, predispone l'ordine del giorno, distribuisce il lavoro, sentiti i componenti, e regola l'attività collegiale.
Sovraintende altresì agli uffici, provvede alla sostituzione, in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi, con i membri supplenti e trasmette, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Presidente della Regione, la relazione sulla attività svolta nell'anno precedente.
E' facoltà del Presidente designare di volta in volta, fra i membri elettivi, l'incaricato a sostituirlo, in caso di suo impedimento o assenza, nelle funzioni di Presidente.
Nel caso di mancata designazione, il Presidente è sostituito dal componente elettivo che abbia ottenuto all'atto dell'elezione il maggior numero di voti ed, in caso di parità di voti, dal componente elettivo più anziano di età.
Art. 13 – Calendario delle adunanze
Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni stabiliscono il calendario delle proprie adunanze che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni possono essere convocati in giorni diversi da quelli prestabiliti, ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità, mediante avviso anche telegrafico ai componenti almeno 24 ore prima dell’adunanza.
Art. 14 – Membri supplenti
I membri supplenti hanno sempre diritto ad intervenire alle adunanze, possono essere nominati relatori e concorrono a formare il numero legale nell’assenza dei corrispondenti membri effettivi: in quest’ultimo caso hanno voto deliberativo.
La sostituzione dei membri elettivi, viene effettuata salvaguardando il rapporto tra maggioranza e minoranza.
Art. 15 – Ordine del giorno
L’ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze previste nel calendario, viene depositato presso la Segreteria almeno 24 ore prima del giorno fissato per l’adunanza.
L’Organo di controllo può trattare anche argomenti non scritti all’ordine del giorno qualora ci sia il consenso unanime dei componenti presenti.
Art. 16 – Adunanza del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni
Le adunanze del Comitato e delle Sezioni non sono pubbliche.
Per la validità delle deliberazioni, si richiede l’intervento di almeno 4 componenti.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a voto palese.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Lo scrutinio avviene per appello nominale e i voti negativi debbono essere sempre, singolarmente o congiuntamente, motivati.
Ogni Commissario ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
Le decisioni circa gli incidenti procedurali e le questioni istruttorie sono deliberate con votazione per alzata di mano.
Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
I componenti del Collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente o indirettamente interessati o ai quali siano interessati parenti o affini entro il quarto grado. Il divieto di cui sopra importa anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione degli affari.
Per la validità delle deliberazioni gli astenuti devono computarsi nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.
Art. 17 – Pubblicazione delle motivazioni
Le motivazioni delle ordinanze di annullamento o di rinvio per il riesame, vanno pubblicate in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO III
L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO

Art. 18 – Criteri dell’attività di controllo e relazione annuale
Il Consiglio regionale può determinare entro l’ambito delle vigenti disposizioni di legge direttive e criteri di massima per l’esercizio del controllo di merito da parte degli Organi contemplati all’art. 1 della presente legge.
Il Comitato e le Sezioni trasmettono al Presidente della Regione entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività compiuta nell’anno precedente nella quale vanno segnalati eventuali inconvenienti riscontrati nella legislazione regionale, comportanti difficoltà o contrasti di interpretazione.
Il Presidente della Regione trasmette sollecitamente le relazioni, accompagnandole con un proprio documento riassuntivo ed esplicativo contenente eventuali osservazioni e proposte intese a migliorare l’attività di controllo, al Presidente del consiglio regionale che provvede a sottoporle all’esame dell’Assemblea per le sue determinazioni.
Art. 19 – Poteri ed iniziative degli Organi della Regione.
Gli organi di controllo sono tenuti a fornire al Presidente della Regione, alla Giunta e al Consiglio regionale, se richiesti, informazioni sull’attività da essi svolta e chiarimenti sull’applicazione in via generale dei criteri di massima determinati ai sensi dell’articolo precedente.
Il Presidente della Regione convoca almeno una volta all’anno i Presidenti ed i componenti degli Organi di controllo:
a) per esaminare la relazione di cui all’articolo precedente in ordine all’attività compiuta;
b) per esaminare e concertare le eventuali iniziative da promuovere ai fini della semplificazione delle procedure e della eliminazione degli inconvenienti riscontrati.
Art. 20 – Coordinamento dell’attività degli Organi di controllo
Nel caso di interpretazioni discordi di norme legislative o regolamentari e ai fini del coordinamento e della uniformità dell’azione di controllo il Presidente della Regione promuove riunioni collegiali degli Organi di controllo per addivenire ad un orientamento comune.
Spetta esclusivamente alla Giunta regionale, in riferimento agli argomenti trattati in tali riunioni, il compito di diramare note esplicative e di prevalente orientamento.
Art. 21 – Collaborazione di Uffici regionali
Nell’esercizio delle proprie funzioni, e per la migliore valutazione di problemi tecnici relativi ad atti sottoposti al controllo, ogni Organo di controllo può chiedere la collaborazione dei competenti Uffici regionali.
Art. 22 – Controllo di legittimità
Il controllo di legittimità è esercitato su tutte le deliberazioni degli Enti indicati all’art. 2 della presente legge, eccettuate quelle di mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, nonché quelle prive di carattere dispositivo.
L’annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali contenenti le delibere degli atti soggetti al controllo, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato.
Se prima della scadenza del suddetto termine l’Organo di controllo chiede all’Ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine per l’annullamento viene prorogato al ventesimo giorno successivo al ricevimento di quanto richiesto.
La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata una sola volta per la stessa deliberazione.
In ogni caso l’eventuale annullamento dell’atto sospeso per chiarimenti o elementi integrativi di giudizio può essere pronunciato per soli vizi attinenti i rilievi formulati.
Nell’ipotesi che l’atto sottoposto a controllo presenti un vizio di legittimità che investe solo una parte dell’atto medesimo, senza coinvolgere la parte residua di esso, l’organo di controllo può disporne l’annullamento parziale.
Art. 23 – Documenti per l’istruzione delle pratiche
Quando un atto presenti irregolarità manifestamente formali, oppure, per la completa istruzione, sia necessario acquisire ulteriori documenti o precisazioni, gli uffici possono mettersi in contatto con l’Ente interessato affinchè vi provveda.
E’ fatto salvo in ogni caso il potere dell’organo di controllo di ordinare successivamente, con formale provvedimento, ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l’ulteriore istruzione della pratica, qualora lo ritenga ancora sufficientemente istruita o quando l’ente interessato non abbia tempestivamente provveduto ad adempiere alle richieste inoltrate.
Art. 24 – Provvedimenti di mera esecuzione
Dei provvedimenti di mera esecuzione di cui al primo comma dell’articolo 22, deve essere data notizia all’Organo di controllo con l’invio, entro otto giorni dalla data della seduta dell’Organo Amministrativo deliberante, di un elenco contenente l’indicazione dei provvedimenti di cui costituiscono esecuzione.
L’Organo di controllo può richiedere, entro venti giorni dal ricevimento dell’elenco anzidetto, copia integrale dei verbali delle deliberazioni, ai fini dell’accertamento della natura esecutiva dei provvedimenti.
Trascorso il termine di cui al comma precedente, la esecutività dei provvedimenti è definitivamente consolidata.
Ove l’Organo di controllo richieda la copia integrale dei verbali delle deliberazioni, si applicano, con decorrenza dall’avvenuto ricevimento delle deliberazioni stesse, le norme di cui ai commi 2 e seguenti dell’articolo 22.
Art. 25 – Controllo di merito
Il controllo di merito ai fini del riesame di cui al II comma dell’art. 130 della Costituzione è svolto dagli Organi previsti all’art. 1 della presente legge, secondo le rispettive competenze, sulle delibere delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali già sottoposte all’approvazione della G.P.A.
L’Organo di controllo, qualora ritenga di formulare sulla deliberazione rilievi di merito, invita entro venti giorni, o quaranta se trattasi di deliberazione di approvazione di Bilancio, l’ente interessato a riprenderla in esame.
Decorso il termine di cui al comma precedente le deliberazioni divengono esecutive.
I termini rimangono sospesi, per una sola volte, se prima della loro scadenza l’Organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi.
Qualora l’Ente confermi senza modificazione, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri o dei componenti degli Organi di amministrazione in carica, le deliberazioni inviate al riesame, le deliberazioni stesse divengono esecutive.
La deliberazione che confermi senza modifiche l’atto rinviato per motivi di merito ai sensi dell’art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sottoposta all’esame di legittimità con riguardo ai soli vizi di carattere formale o procedurale emergenti dal nuovo provvedimento.
Art. 26 – Controllo sostitutivo
Qualora un Ente locale ometta o ritardi, un atto obbligatorio, l’Organo di controllo, d’ufficio o su richiesta della Giunta regionale, diffida l’Ente a compiere l’atto assegnandogli un termine, scaduto il quale inutilmente, nomina un Commissario scelto fra i dipendenti della Regione per l’espletamento dell’atto medesimo.
In ogni caso il Comitato e le Sezioni, allorchè lo ritengano opportuno, hanno facoltà di disporre sopralluoghi al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del controllo sostitutivo.
Art. 27 – Udienza ad Amministratori locali
Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni hanno facoltà e, se richiesti, l’obbligo di convocare i rappresentanti delle Amministrazioni interessate per ottenere o ricevere chiarimenti sugli atti sottoposti al controllo.
Dalla udienza viene redatto processo verbale.
Art. 28 – Forma dei provvedimenti
Per l’annullamento o il rinvio degli atti sottoposti a controllo, di cui agli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono ammesse ordinanze, adeguatamente motivate con riferimento specifico a violazioni di legge o a differenti valutazioni di merito.
Nell’ipotesi di sospensione del termine per richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio di cui agli artt. 59 e 60 della legge, sopracitata, il provvedimento assume la forma di ordinanza interlocutoria, succintamente motivata.
Quando l’Organo di controllo riconosce la legittimità, e nei casi previsti, concorda sul merito dell’atto, ovvero nella ipotesi che i termini di cui agli artt. 59 e 60 della legge sopracitata siano scaduti, procede all’archiviazione dell’atto.
Le decisioni di cui al comma precedente non sono di norma oggetto di alcuna comunicazione dell’Ente interessato.
Tutti i provvedimenti sono inseriti in apposito allegato e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 29 – Invio degli atti soggetti a controllo
Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi in duplice copia alla Segreteria del Comitato o della Sezione competente.
La Segreteria, che è tenuta a ricevere gli atti nell’intero arco dell’orario di servizio, provvede, all’atto del ricevimento, ad apporre sulle due copie dell’atto il timbro – data, restituendone un esemplare all’Ente interessato a titolo di ricezione dell’atto stesso.
Avuto riguardo alla scadenza del termine per ogni singolo atto, la Segreteria comunica, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma, l’eventuale annullamento o il rinvio dell’atto considerato. Entro cinque giorni trasmette agli Enti di provenienza copia dei provvedimenti di annullamento o di rinvio, ed al Presidente della Regione e agli Organi di cui all’ultimo comma dell’art. 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 anche copia degli atti annullati o rinviati. Agli effetti dei termini previsti dagli artt. 59 e 60 della citata legge n. 62, per l’esercizio dell’attività di controllo di legittimità e di merito, la decorrenza viene assunta dal timbro come sopra apposto.
Art. 30 – Pareri tecnici
I progetti di opere pubbliche realizzate a totale carico dell’Ente locale non sono soggetti ai pareri tecnici delle Commissioni consultive previste dagli articoli 9 e 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
Si applicano le disposizioni di cui agli anzidetti articoli ove si tratti di deliberazioni concernenti opere finanziarie interamente o assistite dal contributo della Regione o dello Stato o per le quali sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza.
Nei casi di cui al II comma il Comitato e le Sezioni si limitano all’esercizio del controllo per quanto di competenza.
Gli Enti locali possono comunque avvalersi delle Commissioni consultive di cui al presente articolo per pareri su progetti di qualsiasi opera pubblica.
I pareri tecnici espressi dalle Commissioni consultive di cui ai commi precedenti sostituiscono, nel rispetto dei limiti delle rispettive competenze, tutti i pareri in materia di Lavori Pubblici di competenza regionale già attribuiti ad altri organi consultivi.
Art. 31 - Definitività dei provvedimenti degli Organi di controllo
I provvedimenti degli organi di controllo di cui alla presente legge sono definitivi.
La rappresentanza in giudizio per l’attività degli organi di controllo spetta al Presidente della Regione.
Il Comitato e le Sezioni trasmettono al Presidente della Regione gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della difesa degli interessi della Regione.
Art. 32 – Scioglimento e sospensione delle Amministrazioni degli ECA, IPAB e Ospedaliere.
Ai fini dell’adozione da parte del Presidente della Regione dei provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle Amministrazioni degli ECA e delle IPAB nei casi previsti agli art. 46 e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché delle Amministrazioni degli Enti ospedalieri, nel caso previsto dall’art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, le sezioni di controllo sono tenute a trasmettere al Presidente della Regione un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati sulle deliberazioni degli enti predetti.
Il provvedimento di scioglimento o di sospensione di cui al coma precedente è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 33 – Rilascio di attestazioni e visti
L’Organo di controllo è tenuto al rilascio di attestazione, dichiarazioni, nulla osta o visti, solo se tali siano espressamente previsti da disposizioni di legge.

TITOLO IV
SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 34 – Uffici e personale
Gli organi di controllo hanno sede presso uffici periferici della regione e si avvalgono, limitatamente all’esercizio delle loro funzioni, del personale di detti uffici.
Art. 35 – Segretario dell’Organo di controllo
Il responsabile dell’Ufficio regionale ove ha sede il comitato o la Sezione di controllo è nominato Segretario del Comitato o della Sezione medesima con decreto del Presidente della Regione ed è posto, nell’esercizio di tale funzione, alle loro dipendenze.
Art. 36 – Funzioni dei Segretari
Il Segretario è predisposto alla direzione degli Uffici dell’Organo di controllo.
Assiste l’Organo di controllo nell’espletamento della funzione di controllo e cura la redazione del verbale delle adunanze.
Cura l’istruttoria degli atti da sottoporre a controllo e, se richiesto, esprime in merito il proprio parere.
Provvede infine a tutti gli adempienti concernenti la esecuzione delle decisioni.
Art. 37 – Verbale delle adunanze
I verbali di ogni adunanza devono contenere i nomi dei componenti presenti e del relatore per ciascuna pratica, un cenno sommario dei provvedimenti esaminati e delle decisioni adottate.
Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall’Organo di controllo nel corso della seduta successiva, viene pubblicato per la durata di otto giorni nell’Albo del Comitato o delle Sezioni.
Art. 38 – Copia e visione degli atti
Chiunque può ottenere, a proprie spese, il rilascio da parte della segreteria di copia dei provvedimenti emessi dall’organo di controllo e, qualora ne sia interessato, anche del verbale delle adunanze.
Il rilascio della copia deve avvenire entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta.
Art. 39 – Osservazioni, esposti e reclami
Chiunque può presentare osservazioni, esposti e reclami al Comitato o alle Sezioni, secondo la rispettiva competenza, avverso l’atto da sottoporre a controllo.
Tali documenti sono allegati, a cura della segreteria, a fascicolo dell’atto da esaminare e di essi viene data notizia all’Ente interessato.
Art. 40 – Archiviazione degli atti
All’archiviazione degli atti sottoposti a controllo si provvede a norma delle vigenti disposizioni.
Trascorsi cinque anni dalla data dell’esame di un atto, di norma si provvede alla sua archiviazione con il sistema dei microfilms.
Art. 41 – Spese di ordinaria amministrazione
Per le spese di ordinari amministrazione dei singoli Organi di controllo e dei relativi uffici viene costituito un fondo il cui ammontare è determinato dalla giunta regionale sulla base della richiesta avanzata entro il 31 gennaio di ogni anno dal Segretario.
Il fondo è amministrato dal segretario che trimestralmente presenta alla Giunta il rendiconto delle spese sostenute.
Art. 42 – Indennità ai componenti l’Organo di controllo
Per ogni giornata di seduta viene corrisposta al Presidente una indennità di L. 25.000 ed ai componenti elettivi di L. 15.000.
L’indennità spettante agli altri membri è fissata in L. 10.000 ed è corrisposta secondo le disposizioni vigenti in materia.
Sono altresì rimborsate le spese di viaggio a norma della lett. b) dell’art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 .
Art. 43 – Imputazione della spesa per il funzionamento degli Organi di controllo
Le spese per il funzionamento degli Organi di controllo previsti dalla presente legge fanno carico ai capitoli 180 – 185 – 190 – 195 – 200 – 205 – 210 della Rubrica IV, intitolata “Funzioni di Controllo”, del titolo I – Bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974.
Per gli anni successivi le spese faranno carico ai capitoli corrispondenti dei relativi esercizi.
Art. 44 – Abrogazione di precedenti disposizioni


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