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Legge regionale 28 giugno 1974, n. 36 (BUR n. 28/1974)

Lotta e profilassi delle mastiti bovine

Legge regionale 28 giugno 1974, n. 36 (BUR n. 28/1974) (Abrogata)

LOTTA E PROFILASSI DELLE MASTITI BOVINE.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 1974, n. 36 (BUR n. 28/1974)

LOTTA E PROFILASSI DELLE MASTITI BOVINE.


Art. 1
La Regione coordina con le disposizioni statali vigenti in materia i propri interventi finanziari per la realizzazione di un piano regionale per la profilassi delle mastiti bovine, allo scopo di rendere effettiva l'assistenza zooiatrica agli allevatori nei riguardi delle predette forme morbose anche mediante incentivi sia nei confronti degli allevatori medesimi che degli enti ed organizzazioni operanti nel settore zootecnico.
Art. 2
In ogni Provincia della regione la Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, presieduta dal Veterinario provinciale e integrata dal Direttore della Sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico e dal Presidente dell'Ordine provinciale dei veterinari o da un suo delegato, predispone, entro il mese di gennaio di ogni anno, un piano per la profilassi delle mastiti bovine secondo le direttive tecniche dello Stato e le norme della presente legge. La Commissione provinciale di cui sopra rimarrà in carica fino alla scadenza della presente legge.
I piani provinciali di profilassi sono coordinati dalla Giunta in un piano regionale, sentita una Commissione appositamente costituita e le Commissioni consiliari competenti per l'agricoltura e la sanità .
La Commissione, di cui al precedente comma, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, ed è composta, dal Direttore del dipartimento dei servizi veterinari, dal Direttore del dipartimento della Agricoltura, dal Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dal Presidente dell'Associazione regionale allevatori e da un rappresentante della Giunta d'Intesa dei veterinari del Veneto. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo regionale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il piano di profilassi regionale è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale dopo l'approvazione del Ministero della Sanità ai sensi dell' art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.
Art. 3
La profilassi delle mastiti bovine avrà in tutto il territorio della Regione carattere volontario, sarà diretta dagli Uffici veterinari provinciali ed attuata dai Consorzi provinciali per la profilassi e polizia veterinaria in collaborazione con le Associazioni provinciali allevatori giuridicamente riconosciute e con altri enti ed organismi associativi.
Nelle province ove non siano stati ancora costituiti i Consorzi provinciali per la profilassi e la polizia veterinaria, all'attuazione dei piani di profilassi provvederanno le Associazioni provinciali allevatori fino alla costituzione dei Consorzi anzidetti e, comunque, per un periodo di tempo non superiore ai tre anni a partire dalla prima applicazione della presente legge.
Gli Uffici veterinari provinciali si avvarranno della opera dei Veterinari comunali, Uffici di Governo, o di Veterinari convenzionati e di propri tecnici appositamente addestrati, nonchè dei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie o di altri laboratori riconosciuti idonei dalla Giunta regionale.
Spetta, comunque, al Veterinario comunale, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, l'adozione dei prescritti provvedimenti di polizia veterinaria.
Gli allevatori che aderiranno al piano di profilassi sono vincolati ad osservare tutte le disposizioni ad essi impartite.
Art. 4
Le norme tecniche e finanziarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con successivi regolamenti approvati dal Ministero della Sanità, secondo i criteri di gradualità degli interventi tecnici e sulla base delle più moderne acquisizioni scientifiche, in conformità con le vigenti disposizioni di polizia veterinaria.
Art. 5
All'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con la somma complessiva di Lire 700 milioni, cosí ripartita:
- per l'esercizio finanziario 1974 L. 140.000.000
- per l'esercizio finanziario 1975 L. 140.000.000
- per l'esercizio finanziario 1976 L. 140.000.000
- per l'esercizio finanziario 1977 L. 140.000.000
- per l'esercizio finanziario 1978 L. 140.000.000
Nel Bilancio di spesa della Regione - esercizio 1974 - è istituito il cap. 576 cosí denominato "Contributi quinquennali per la lotta e profilassi delle mastiti bovine " con lo stanziamento di lire 140.000.000.
Alla spesa per l'esercizio 1974 si fa fronte mediante utilizzazione della somma di pari importo accantonata al cap. 725 del Bilancio di spesa - esercizio in corso -, denominato " Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione ".
Per gli anni successivi e fino al 1978, la spesa annua come sopra determinata farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
Le somme non impiegate nel corso dell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 - secondo comma - del R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 6
Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, vengono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione Cap. 725: partita che si riduce " interventi regionali per la realizzazione della programmazione " di lire 140 milioni;
b) in aumento Cap. 576: contributo quinquennale per la " lotta e profilassi delle mastiti bovine " di lire 140 milioni ".


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