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Legge regionale 28 giugno 1974, n. 37 (BUR n. 28/1974)

Studi e ricerche per la lotta contro l'infertilità delle bovine

Legge regionale 28 giugno 1974, n. 37 (BUR n. 28/1974) (Abrogata)

STUDI E RICERCHE PER LA LOTTA CONTRO L'INFERTILITÀ DELLE BOVINE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 1974, n. 37 (BUR n. 28/1974)

STUDI E RICERCHE PER LA LOTTA CONTRO L’INFERTILITA’ DELLE BOVINE


Art. 1
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare una convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che si avvarrà della collaborazione di Istituti Universitari, dell’Associazione regionale allevatori e dei Centri di Fecondazione Artificiale, per l’approfondimento statistico, lo studio delle cause e l’individuazione dei rimedi contro l’infertilità delle bovine.
A tale scopo la Regione erogherà un contributo annuale di 100 milioni per tre anni, a partire dall’esercizio finanziario 1974.
Art. 2
La convenzione, di cui al precedente articolo, deve essere stipulata alle seguenti condizioni:
a) che il programma generale dei lavori si concluda in tre anni;
b) che siano presentati alla Giunta regionale i programmi annuali di lavoro, che dovranno essere così articolati secondo le proposte di un apposita commissione di esperti:
1. impostazione statistica generale delle indagini da svolgere presso le aziende e in laboratorio;
2. studio e valutazione dell’igiene ambientale di allevamento e del personale addetto al governo delle bovine;
3. eventuali ricerche bacteriologiche su materiali prelevati dalle bovine per la esclusione di malattie infettive ed infestive dell’apparato riproduttivo;
4. ricerche quali-quantitative sui terreni e sui foraggi e sui mangimi delle zone prese come campione nei vari ambienti;
5. ricerche sui profili metabolici delle bovine degli allevamenti presi come campione nei diversi ambienti;
6. osservazioni sulle tecniche di fecondazione e sul momento dell’intervento fecondativo in relazione al momento della comparsa dei calori;
7. studio delle correlazioni tra gli elementi emersi dalle ricerche di cui ai punti precedenti.
La predetta Commissione di esperti è presieduta dal direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ed è composta dai Direttori dei dipartimenti servizi veterinari e agricoltura della Regione e del Direttore dell’Istituto di Zootecnica dell’Università di Padova.
I programmi annuali di lavoro sono soggetti alla approvazione preventiva della Giunta regionale, sentite anche le competenti Commissioni Consiliari per l’agricoltura e la sanità;
c) che l’erogazione del contributo avvenga con decreto del Presidente della Giunta regionale al termine di ogni programma annuale e sulla base di un rendiconto dei lavori svolti in conformità con il programma approvato.
Alla predisposizione del programma dei lavori e alle spese occorrenti possono concorrere le altre Regioni comprese nella circoscrizione dell’Istituto Zooprofilattico.
Art. 3
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è autorizzato a stipulare convenzioni con l’Università di Padova, con l’Associazione regionale degli Allevatori del Veneto e con i Centri per la fecondazione artificiale, coordinati dall’Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico, affinchè collaborino, contro rimborso delle spese eventualmente sostenute, alla raccolta dei necessari elementi conoscitivi e statistici presso le aziende agricole, secondo le direttive e sotto il controllo dell’Istituto stesso.
Art. 4
All’attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con la somma di L. 300 milioni, così ripartita:
- per l’esercizio finanziario 1974 L. 100.000.000
- per l’esercizio finanziario 1975 L. 100.000.000
- per l’esercizio finanziario 1976 L. 100.000.000

Nel bilancio di spesa della Regione – esercizio 1974 – è istituito il Cap. 577 così denominato “Contributo all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie per studi e ricerche per la lotta contro la infertilità delle bovine” con lo stanziamento di lire 100.000.000.
Alla spesa per l’esercizio 1974 si fa fronte mediante utilizzazione della somma di pari importo accantonata al Cap. 725 del Bilancio di spesa – esercizio in corso -, denominato “Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivante da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione”.
Per gli anni successivi 1975 e 1976, la spesa annua come sopra determinata farà carico sui corrispondenti Capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
Le somme non impiegate nel corso dell’esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell’art. 36 – secondo comma – del R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 5
Al bilancio di spesa della Regione – esercizio 1974 – vengono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione
Cap. 725: partita che si riduce “Interventi regionali per la realizzazione della programmazione” di lire 100 milioni;
b) in aumento
Cap. 577: “Contributo all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie per studi e ricerche contro le infertilità delle bovine” lire 100 milioni.


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