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Legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 (BUR n. 28/1974)

Norme per l'assistenza scolastica

Legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 (BUR n. 28/1974) (Abrogata)

NORME PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA

Legge abrogata dall’articolo 16, della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 (BUR n. 28/1974)

NORME PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA


Art. 1 – Finalità della legge
La Regione, in attuazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto, concorre a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale all’effettivo esercizio del diritto allo studio mediante interventi atti a favorire la piena scolarizzazione nella fascia dell’obbligo e le completa disponibilità degli strumenti educativi per i cittadini.
Art. 2 – Delega delle funzioni amministrative ai comuni
Ai sensi dell’art. 55 dello statuto, l’esercizio delle funzioni amministrative regionali è delegato ai comuni a decorrere dal I settembre 1974 secondo gli indirizzi e le norme della presente legge.
La delega riguarda fra l’altro le funzioni regionali in ordine ai Patronati scolastici comunali nonché quelle relative alle casse scolastiche entro i limiti, per quanto riguarda queste ultime, stabiliti al II comma dell’art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
In particolare le funzioni relative alle casse scolastiche e quelle di cui agli artt. 3, III comma, 4 e 10 della legge 4 marzo 1958, n. 261, relative ai Patronati scolastici sono esercitate dalla Giunta comunale, salvo la nomina e lo scioglimento del consiglio di amministrazione che spettano al Consiglio comunale; le funzioni di cui agli artt. 5 e 6, II comma, dell’anzidetta legge n. 261 sono esercitate dal Consiglio comunale.
Art. 3 – Modalità di esercizio della delega
I Comuni eserciteranno le funzioni delegate in connessione con quelle da essi svolte e ( 1) in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte e alla gestione dei servizi, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nei quali sia garantita la presenza delle componenti sociali e della scuola statale e non statale.
Nell’esercizio della delega i Comuni potranno consorziarsi fra loro per garantire la razionale gestione e l’economicità dei servizi di carattere intercomunale e potranno avvalersi dell’opera dei Patronati scolastici e degli altri enti operanti nel settore.
Art. 4 – Contenuto della delega e criteri di esercizio
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, i Comuni promuoveranno interventi di assistenza scolastica a carattere collettivo e individuale con particolare riguardo alla scuola dell’obbligo:
a) costituiscono interventi collettivi:
1. la fornitura di libri per le biblioteche delle scuole, di strumenti e sussidi didattici per la sperimentazione e per le attività scolastiche integrative;
2. l’erogazione di servizi sociali, ivi comprese le mense scolastiche e i servizi di trasporto;
b) costituiscono interventi individuali:
1. la fornitura di libri di testo, anche dati in uso;
2. la concessione di assegni di studio o di posti gratuiti o semigratuiti in convitto.

Gli interventi di cui sopra saranno predisposti in favore degli alunni delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato nonché della scuola materna statale e non statale.
Nell’attuazione degli interventi anzidetti sarà data priorità a quelli di carattere collettivo e saranno tenute in particolare considerazione le specifiche esigenze degli alunni handicappati per il loro inserimento nella scuola e nella società.
Qualora vengono organizzati appositi servizi di trasporto gli alunni trasportati e il relativo personale di vigilanza devono essere assicurati per i danni che possono comunque loro derivare nell’esercizio del trasporto stesso.
Art. 5 – Coordinamento degli interventi
I Comuni devono gestire i servizi di assistenza scolastica in stretto collegamento con gli altri servizi sociali del loro territorio. Spetta pure ai comuni il compito di coordinare le attività di enti, istituzioni e organizzazioni operanti in materia di assistenza scolastica. A tal fine questi ultimi sono tenuti a trasmettere in tempo utili all’Ente delegato i programmi annuali di interventi.
Art. 6 – Programma degli interventi annuali e rendiconto
Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni sono tenuti a presentare alla Giunta regionale il programma di tutti gli interventi che in materia di assistenza scolastica intendono attuare nel corso dell’anno successivo, corredato di una relazione illustrativa sulla situazione dell’assistenza scolastica nel proprio territorio.
Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni sono altresì tenuti a presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle spese di esercizio delle funzioni delegate e alle operazioni effettuate nell’anno precedente corredato di una relazione svolta.
Art. 7 – Criteri e procedimento per la ripartizione dei fondi agli enti delegati
La ripartizione dei fondi destinati all’assistenza scolastica fra i comuni viene effettuata in base ai seguenti criteri:
a) 65 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell’anno precedente risultante da dichiarazione del comune stesso;
b) 25 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun Comune;
c) 10 per cento in favore delle zone montane e depresse in proporzione diretta alla superficie e alla popolazione di ciascun Comune.
Il piano di ripartizione, che può indicare le priorità negli interventi, è predisposto dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.
All’erogazione delle somme spettanti a ciascun Comune provvede semestralmente, con proprio decreto, il Presidente della Regione, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno.
Art. 8 – Vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate
Le funzioni di vigilanza spettano alla Giunta regionale a norma dell’art. 55 dello Statuto.
In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia e di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi ai Comuni nel compimento dell’atto o promuovere l’adozione del provvedimento di revoca.
Art. 9 – Controllo sulle deliberazioni prese nell’esercizio delle funzioni delegate
Le deliberazioni adottate dai Comuni nell’esercizio delle funzioni delegate sono soggette al controllo nella forma e nei modi previsti dall’art. 62 della legge statale 10 febbraio 1953, n. 62.
Art. 10 – Borse di studio pluriennali
Per gli anni scolastici 1974 – 1975 e 1975 – 1976 sono confermate le borse di studio pluriennali già assegnate dai provveditori agli studi dall’art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.
Art. 11 – Corrispettivo agli enti delegati per l’esercizio della delega
I Comuni, per le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, fino ad approvazione di apposito provvedimento legislativo che ne determini l’ammontare in via definitiva, potranno trattenere un importo fino a un massimo del 10 per cento delle somme loro assegnate a norma dell’art. 7 della presente legge.
Art. 12 – Norme transitorie
Nella fase di prima attuazione della presente legge il programma di interventi di cui al I comma dell’art. 6 riguarderà il periodo dall’1 settembre 1974 al 31 dicembre 1975.
Il programma, nel quale saranno tenuti distinti gli interventi relativi all’anno 1974 da quelli relativi all’anno 1975, dovrà essere presentato alla Giunta regionale non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Il piano di ripartizione dei fondi, che dovrà essere approvato dal consiglio regionale non oltre i 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, terrà analogamente distinti gli interventi gravanti sul bilancio di spesa dell’esercizio 1974 da quelli gravanti sul bilancio di spesa dell’esercizio 1975.
Le somme spettanti ai Comuni per l’anno 1974 saranno pagate in unica soluzione entro 60 giorni dall’approvazione del piano di riparto.
Art. 13 – Contributo agli enti gestori per il periodo precedente al conferimento della delega
La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti gestori dei servizi di assistenza scolastica un contributo a completamento degli interventi già attuati nell’esercizio 1973, entro i limiti dello stanziamento all’uopo previsto dall’art. 15.
Art. 14 – Limiti di impegno della spesa
Per far fronte agli oneri dipendenti della presente legge è autorizzata annualmente la spesa di lire 4.500 milioni, alla cui copertura si provvede, per l’esercizio finanziario 1974, mediante utilizzazione del fondo di pari importo all’uopo accantonato al cap. 725 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974.
Art. 15 – Ripartizione delle spese fra i vari interventi
Lo stanziamento di cui all’articolo precedente viene così ripartito:
a) Anno 1974
interventi previsti all’art. 7 L. 3.170 milioni
interventi previsti all’art. 13 L. 1.100 milioni
interventi previsti all’art. 10 L. 230 milioni
Totale L. 4.500 milioni
b) Anno 1975
interventi previsti all’art. 7 L. 4.390 milioni
interventi previsti all’art. 10 L. 110 milioni
Totale L. 4.500 milioni
c) Anno 1976
interventi previsti all’art. 7 L. 4.500 milioni
Art. 16 – Norma finanziaria
Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, sono iscritti i seguenti capitoli alla sezione II, rubrica III:
Cap. 221 – denominato “Fondo da ripartire ai Comuni per l’esercizio della delega in materia di assistenza scolastica” con lo stanziamento di L. 3.170.000.000;
Cap. 222 – denominato “Contributo regionale agli Enti gestori dell’assistenza scolastica di cui all’art. 13, della legge regionale dal titolo “Norme per l’assistenza scolastica”” con lo stanziamento di lire 1.100.000.000;
Cap. 223 – denominato “Assegnazione di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato”, con lo stanziamento di lire 230.000.000.
Le spese relative agli anni successivi graveranno sui corrispondenti capitoli dei relativi esercizi.
Art. 17
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note

( 1) Congiunzione e aggiunta a seguito di rettifica pubblicata nel BUR n. 30/1974 pag. 790.


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