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Legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (BUR n. 30/1974)
Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni
Sommario
“Legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (BUR n. 30/1974) - Testo vigente”
PROROGA DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL VINCOLO ALBERGHIERO DI CUI ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1692, E SUCCESSIVE PROROGHE E MODIFICAZIONI
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (BUR n. 30/1974) - Testo storico”
PROROGA DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL VINCOLO ALBERGHIERO DI CUI ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1692, E SUCCESSIVE PROROGHE E MODIFICAZIONI
Articolo Unico
Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1975.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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