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Legge regionale 18 gennaio 1974, n. 4 (BUR n. 3/1974)

Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura

Legge regionale 18 gennaio 1974, n. 4 (BUR n. 3/1974) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 4 , PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 gennaio 1974, n. 4 (BUR n. 3/1974) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 4 , PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA.


Art. 1
La legge 25 gennaio 1973, n. 4, dal titolo "Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura" è rifinanziata per l'esercizio 1974 con lo stanziamento della somma di L. 1.200 milioni.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 1.200 milioni, si farà fronte con l'apposito stanziamento previsto al capitolo 594 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974.
Le somme stanziate all'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , per l'esercizio 1973 ed eventualmente non impegnate possono essere utilizzate nell'esercizio 1974.


SOMMARIO