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Legge regionale 1 agosto 1974, n. 40 (BUR n. 33/1974)

Tutela del patrimonio storico, linguistico e culturale del veneto

Legge regionale 1 agosto 1974, n. 40 (BUR n. 33/1974) (Abrogata)

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, LINGUISTICO E CULTURALE DEL VENETO

Legge abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 agosto 1974, n. 40 (BUR n. 33/1974)

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO LINGUISTICO E CULTURALE DEL VENETO


Art. 1
In attuazione del principio contenuto all'art. 2 dello Statuto, la Regione sostiene e sviluppa le iniziative rivolte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale del Veneto, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche delle singole comunità.
A tal fine concede a Comuni e loro Consorzi, a Enti, Istituti, Associazioni e Comitati, che svolgono preminente attività di studio, ricerca, divulgazione e conservazione, contributi annuali entro i limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge.
Le iniziative di cui al I comma possono consistere nella istituzione e conservazione di musei e biblioteche, nell'organizzazione di seminari e corsi di studio, di incontri e convegni culturali, nell'allestimento di mostre, nella pubblicazione di riviste periodiche a carattere divulgativo e scientifico e nella concessione di borse di studio.
Art. 2
La domanda per ottenere il contributo regionale va presentata dai soggetti interessati al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata da una relazione che illustri la propria attività istituzionale, nonché le iniziative da attuare, o in corso di attuazione, intese alla realizzazione delle finalità di cui al I comma dell'art. 1.
Art. 3
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, e liquidati con decreto del Presidente della Regione entro il 30 giugno di ogni anno.
Nella determinazione delle misure si dovrà tener conto, oltre che della spesa presumibilmente necessaria per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, anche del particolare valore storico-culturale delle iniziative stesse.
Art. 4
I beneficiari del contributo regionale sono tenuti a presentare, a fine anno, al Presidente della Regione, una particolareggiata relazione sull'attività svolta e sulle iniziative realizzate nell'anzidetto periodo.
Art. 5
In sede di prima applicazione della presente legge le domande di cui all'art. 2 vanno presentate entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore e la liquidazione del contributo va effettuata entro quattro mesi dalla data stessa.
Art. 6
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni.
Alla copertura della spesa per l'anno 1974 si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo stanziato al Cap. 725 del bilancio di spesa, esercizio 1974.
Nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1974 è istituito, al titolo II, il nuovo Cap. 563, denominato "Contributi regionali per la tutela del patrimonio storico, linguistico e culturale del Veneto", con lo stanziamento di L. 50 milioni.
La spesa afferente agli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.
Le somme non impiegate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi secondo i limiti previsti dall'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 7
Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione
Cap. 725: "Interventi regionali per la realizzazione della programmazione": si riduce di lire 50 milioni;
b) in aumento
Cap. 563: "Contributi regionali per la tutela del patrimonio storico linguistico e culturale del Veneto" - di lire 50 milioni.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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