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Legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 (BUR n. 37/1974)

Norme per l'attuazione nella Regione Veneta degli interventi straordinari a favore della zootecnia previsti dalla legge 18 aprile 1974, N. 118

Legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 (BUR n. 37/1974) (Abrogata)

NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLA ZOOTECNIA PREVISTI DALLA LEGGE 18 APRILE 1974, N. 118

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 (BUR n. 37/1974)

NORME PER L’ATTUAIONE NELLA REGIONE VENETA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLA ZOOTECNICA PREVISTI DALLA LEGGE 18 APRILE 1974, N. 118.


Art 1
In attesa dell’approvazione a breve termine di una legge regionale recante programmi organici di interventi pluriennali per assicurare il sostegno e promuovere il potenziamento dell’agricoltura e della zootecnica, con la presente legge si emanano le disposizioni necessarie per l’attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118.
Art. 2
In applicazione della legge statale 18 aprile 1974, n. 118, la Regione concede alle aziende agricole, un premio di lire 30.000, nei territori classificati montani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di lire 20.000 nel restante territorio, per ogni vitello nato nelle aziende agricole stesse e destinato all’ingrasso o alla rimonta.
La Regione concede inoltre un premio di allevamento di lire 60.000, nei territori classificati montani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di lire 40.000 nel restante territorio, per ogni vitello nato in azienda e portato al peso di kg. 400 se maschio e di kg. 350 se femmina, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto.
Per le femmine da riproduzione, nate in selezione e con gravidanza accertata di non meno di quattro mesi, il premio di allevamento viene elevato a lire 75.000 nei territori classificati montani e a lire 50.000 nel restante territorio.
Il premio di allevamento è concesso anche per vitelli provenienti da altre aziende, a condizioni che ne sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi.
I premi di cui ai precedenti commi sono concessi alle aziende agricole nella seguente misura:
- 100 per cento da uno a venti capi
- 70 per cento dal ventunesimo al quarantesimo capo;
- 50 per cento oltre il quarantesimo capo.
A favore delle stalle sociali e delle cooperative zootecniche di allevamento i premi sono concessi in rapporto al numero dei soci, nella seguente misura:
- 100 per cento per un contingente di capi fino a venti volte il numero dei soci;
- 70 per cento per un successivo contingente di capi fino a venti volte il numero dei soci;
- 50 per cento per i capi restanti.
Art. 3
Le domande per la concessione dei premi, purchè le relative fattispecie attengano al periodo successivo all’entrata in vigore della legge 18 aprile 1974, n. 118, vanno dirette al Presidente della Giunta regionale tramite il competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura che provvede alla relativa istruttoria. I premi sono concessi dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale emanerà a norma dell’articolo 32 lett. g) dello statuto disposizioni per l’attuazione della presente legge e per l’effettuazione dei necessari controlli a mezzo degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura.
Art. 4
Le Giunta regionale per sovvenire alle esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi organismi associativi, in relazione al conseguimento delle finalità di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118, è autorizzata a concedere a norma dell’articolo 5 lett. b) delle legge 118 succitata il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio al tasso agevolato del 3 per cento per un ammortamento della durata massima di tre anni.
Il concorso negli interessi sarà concesso secondo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell’articolo 1 e dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 .
La Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi nelle spese di gestione, disposti dall’articolo 5 lett. c) della legge 18 aprile 1974, n. 118, in proporzione all’entità dell’attività svolta e fino ad un massimo dell’80 per cento del loro ammontare, a favore delle cooperative agricole di cui all’articolo 3 della suddetta legge.
Le domande per la concessione dei contributi vanno dirette al Presidente della Giunta regionale tramite il competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura che provvede all’istruttoria.
Art. 5
Al fine di consentire l’immediata attuazione della presente legge, è autorizzata l’anticipazione, per l’esercizio finanziario 1974, della somma complessiva di L. 3.750 milioni, a valere sul finanziamento disposto dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, e da assegnare alla regione secondo le modalità previste dall’articolo 5 della predetta legge.
Tale anticipazione farà carico ai seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1974:
Cap. 626 denominato “spesa per la concessione dei premi di cui al primo, secondo e terzo comma dell’articolo 2 della legge regionale “Norme per l’attuazione degli interventi straordinari a favore della zootecnica previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118”, con lo stanziamento di lire 2.500 milioni;
Cap. 627 denominato “spesa per la concessione dei premi di cui al quarto comma dell’articolo 2 della legge regionale “Norme per l’attuazione degli interventi straordinari a favore della zootecnica previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118”, con lo stanziamento di lire 500 milioni;
Cap 629 denominato “spesa per il contributo in conto capitale di cui all’articolo 4 della legge regionale “Norme per l’attuazione degli interventi straordinari a favore della zootecnica previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118” con lo stanziamento di lire 250 milioni.
Art. 6
Il rimborso da parte dello Stato dell’anticipazione di L. 3.750 milioni di cui al precedente articolo 5 sarà introitato nel cap. 46 che si istituisce nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1974, con la seguente denominazione: ”Quota regionale – ex legge statale 18 aprile 1974, n. 118 – Provvedimenti urgenti per la zootecnica”.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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