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Legge regionale 2 settembre 1974, n. 44 (BUR n. 37/1974)

Provvidenze a favore delle Comunità Montane e dei Comuni Montani serviti da acquedotti per sollevamento

Legge regionale 2 settembre 1974, n. 44 (BUR n. 37/1974) (Abrogata)

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITA’ MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI PER SOLLEVAMENTO

Legge abrogata dall’articolo 10, della legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 settembre 1974, n. 44 (BUR n. 37/1974)

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITA’ MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI PER SOLLEVAMENTO


Art 1 – Finalità e soggetti beneficiari
Al fine di assicurare l’approvvigionamento idrico delle popolazioni residenti nei territori classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15, della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell’articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 e rendere meno gravoso il costo agli utenti, la Regione Veneto a partire dal 1974 concorre con un contributo annuo sulle spese di esercizio degli impianti.
Hanno titolo al beneficio le Comunità Montane di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , i Comuni Montani e gli Enti autorizzati alla gestione di acquedotti per sollevamento interessanti i territori montani.
Art. 2 - Determinazione del contributo
Il contributo è determinato in base ai valori risultanti dalla tabella allegata alla presente legge tenuto conto della altezza geodetica di sollevamento e del volume complessivo annuo di acqua erogata risultante dalle fatture emesse a carico degli utenti.
Per altezza geodetica di sollevamento deve intendersi, ai fini della presente legge, quella compresa fra il livello dell’acqua nella presa ed il livello massimo dell’acqua nel serbatoio di distribuzione o, in mancanza di questo, dall’altezza effettiva dell’ultima erogazione dell’acqua pompata, indipendentemente dal frazionamento dei pompaggi.
Art 3 – Modalità per la presentazione delle domande
Le domande di contributo, corredate del parere delle Comunità Montane interessate sulla loro corrispondenza con i contenuti dei piani generali di sviluppo e dei programmi annuali di cui all’art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , e di una dichiarazione dell’Ente o consorzio interessato dalla quale risulti l’altezza geodetica di sollevamento dell’acquedotto, la portata massima dell’impianto e il numero degli abitanti serviti, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Gli Enti di cui al primo comma, entro il 31 marzo di ogni anno, devono altresì presentare al Presidente della Giunte regionale la documentazione attestante il volume complessivo di acqua erogata quale risulta dalle fatture emesse nell’anno precedente.
In fase di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge corredate dei pareri e della dichiarazione indicata al primo comma e dalla documentazione attestante il volume dell’acqua erogata nell’anno precedente.
Art. 4 – Concessione dei contributi
La concessione dei contributi è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e la sua erogazione viene effettuata in due rate, di cui la prima, pari al 50 per cento dell’importo fatturato agli utenti nell’anno precedente, entro due mesi dalla data dio presentazione della domanda, e la seconda, a conguaglio, entro tre mesi dalla presentazione dei documenti di cui al secondo comma dell’art. 3.
Art. 5 – Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in L. 150.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dal fondo stanziato al capitolo 725 del Bilancio Preventivo della Regione per l’esercizio 1974.
Nel Bilancio Preventivo della Regione – Esercizio 1974 – è istituito nella spesa alla Sezione IV – Rubrica 10 il capitolo 466 così denominato: “Provvidenze a favore delle Comunità Montane e dei Comuni Montani serviti da acquedotti per sollevamento” con lo stanziamento di L. 150.000.000.
La spesa relativa agli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli di Bilancio dei rispettivi esercizi.
Al Bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione: Cap. 725 partita che si riduce “Interventi regionali per la realizzazione della programmazione” L. 150.000.000.
b) in aumento: Cap. 466 “Provvidenze a favore delle Comunità Montane e dei Comuni Montani serviti da acquedotti per sollevamento” L. 150.000.000.



Tabella allegata di cui all'art. 2 della presente legge per la determinazione dei contributi relativi alle spese di esercizio degli acquedotti per sollevamento della Regione Veneta.
Altezza geodetica di sollevamento in ml.
Misura del Contributo L./mc
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
7,50
18,00
28,50
39,00
49,50
60,00
70,50
81,00
91,50
102,00
112,50
123,00
133,50
144,00
154,50
165,00


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