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Legge regionale 2 settembre 1974, n. 45 (BUR n. 37/1974)

Catalogazione dei beni culturali conservati nei Musei di Enti locali o di interesse locale

Legge regionale 2 settembre 1974, n. 45 (BUR n. 37/1974) (Abrogata)

CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI CONSERVATI NEI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 settembre 1974, n. 45 (BUR n. 37/1974)

CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI CONSERVATI NEI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE


Art 1
La Regione Veneta, per incrementare la documentazione fotografica e la schedatura dei beni culturali conservati nei Musei di enti locali o di interesse locale e per garantirne lo studio e la salvaguardia, concede contributi “una tantum” a favore degli enti proprietari.
Art. 2
Gli enti proprietari di Musei, nell’effettuazione della documentazione fotografica o della schedatura, dovranno attenersi alle direttive della Regione. In particolare la documentazione fotografica dovrà corrispondere alle seguenti prescrizioni:
a) essere eseguita da fotografo qualificato nel settore;
b) rispettare i formati di cm. 6x6 oppure 6x9 oppure 9x12 per i negativi e di cm. 9x12 per le copie positive;
c) fornire esauriente documentazione d’immagine delle opere che implichino punti di vista multipli;
d) riportare sul retro della fotografia i dati essenziali, inventariali e catalogici relativi all’oggetto riprodotto, secondo lo schema elaborato dalla Commissione di cui allo art. 4 e inviato a ciascun Museo;
e) consistere di due negativi e di due copie per ciascuna riproduzione.
Della documentazione fotografica raccolta, un negativo e una copia riportante i dati inventariali e catalogici essenziali saranno trasmessi alla Regione; i restanti saranno trattenuti dal Museo.
Art. 3
Per usufruire dei benefici previsti dall’art. 1, gli enti proprietari dei Musei devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione illustrativa del materiale da rilevare con l’indicazione degli operatori qualificati per il rilevamento e per la riproduzione;
b) piano di massima della documentazione fotografica o della schedatura richiesta;
c) preventivi di spesa.
Gli enti proprietari possono chiedere la collaborazione degli uffici regionali qualora non dispongano di personale specializzato per la redazione del piano di massima e delle relative operazioni di attuazione.
Art. 4
Allo scopo di accertare l’idoneità delle iniziative è costituita un’apposita Commissione tecnica, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato composta da:
- il Sopraintendente alle Gallerie e Opere d’arte di Venezia;
- il Sopraintendente alle Antichità del Veneto di Padova;
- il Direttore del Dipartimento regionale competente per materia;
- tre Direttori di Musei di enti locali designati dal Consiglio regionale con voto limitato;
- due Docenti universitari di discipline naturalistiche designati dal Consiglio regionale con voto limitato.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale.
La Commissione esprime altresì il proprio parere in merito alle domande di contributo.
Per il funzionamento della Commissione si applicano le norme di cui al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.
Art. 5
La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 3, tenuto presente il parere espresso dalla apposita Commissione tecnica e sentita la competente Commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi, riconoscendo priorità alle richieste presentate dagli enti proprietari di Musei inadeguatamente attrezzati sotto il profilo della tutela del patrimonio artistico conservato e, in particolare, per le raccolte di beni più esposte a pericoli per la loro integrità o conservazione.
L’erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo accertamento della corrispondenza delle operazioni effettuate con il progetto approvato nel rispetto della normativa tecnica di cui ala presente legge.
Art 6
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 100 milioni, alla cui copertura si provvede con i fondi stanziati al cap. 725 del bilancio di spesa della regione, esercizio 1974.
Nel bilancio di spesa della Regione per l’anno 1974 è istituito il cap. 231 dal titolo “Contributi per la catalogazione dei beni culturali conservati nei Musei di enti locali o di interesse locale”, con lo stanziamento di L. 100 milioni.
Art. 7
Al bilancio di spesa della Regione per l’esercizio 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione – Cap. 725: partita che si riduce “Interventi regionali per la realizzazione della programmazione”: di lire 100 milioni;
b) in aumento – Cap. 231: “Contributi per la catalogazione dei beni culturali conservati nei Musei di enti locali o di interesse locale” di lire 100 milioni.


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