crv_sgo_leggi

Legge regionale 5 settembre 1974, n. 46 (BUR n. 38/1974)

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale

Legge regionale 5 settembre 1974, n. 46 (BUR n. 38/1974) (Abrogata)

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

Legge abrogata dall’articolo 49, della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 settembre 1974, n. 46 (BUR n. 38/1974)

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE


Art. 1
La Regione Veneto, in attuazione dei principi enunciati all’art. 4 del proprio Statuto, promuove l’istituzione di biblioteche di enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento dell’attività delle stesse e di quelle di interesse locale e disciplina la materia, esercitando le funzioni a essa attribuite a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

TITOLO II
BIBLIOTECHE E SISTEMI BIBLIOTECARI

Art. 2
Le biblioteche di enti locali della Regione concorrono alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini allo sviluppo e alla gestione delle attività culturali, alla realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all’istruzione.
Esse assumono in particolare il compito di:
a) garantire l’integrità, la custodia e il progressivo incremento del materiale bibliografico, manoscritto e a stampa, dei documenti comunque intesi e degli oggetti di interesse storico che abbiano attinenza, a qualsiasi titolo, al patrimonio culturale della Regione, tenuto anche conto dei nessi interregionali e internazionali;
b) assicurare il godimento pubblico di detto materiale;
c) programmare e adottare iniziative che contribuiscano alla conoscenza e diffusione del patrimonio storico e civile;
d) collaboratore con gli istituti di ricerca e di divulgazione culturale, con le scuole e le università, al fine di favorire e promuovere l’informazione e il dibattito delle idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della comunità.
Art. 3
Le biblioteche di enti locali per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo devono:
- esercitare il servizio pubblico gratuitamente;
- garantire la continuità e la regolarità del servizio;
- stabilire orari in modo da consentire l’accesso alle diverse categorie di utenti;
- adempiere all’obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;
- curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte dalle varie associazioni locali.
Gli enti locali determinano, con apposito regolamento, l’ordinamento interno delle biblioteche, le funzioni del personale, le modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonché la composizione del comitato di gestione, di cui al successivo articolo, le modalità di elezione e la durata in carica dei suoi membri.
Art. 4
La gestione delle attività culturali della biblioteca è affidata a un apposito comitato nominato dal Consiglio comunale, con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari.
Del comitato fa parte il diritto bibliotecario.
Il comitato propone al consiglio comunale i programmi di attività anche ai fini della richiesta del contributo regionale e determina i criteri di scelta del materiale.
Il comitato presenta al Consiglio comunale, entro il mese di dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sulla attività svolta dalla biblioteca.
I programmi culturali comuni a più biblioteche di enti locali collegati nei sistemi territoriali di cui all’art. 7 vengono predisposti collegialmente dai comitati di gestione delle biblioteche interessate.
Art. 5
I Comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate.
Le Province sono tenute a inviare copia delle loro pubblicazioni ufficiali alle biblioteche dei Comuni del proprio territorio e dei Comuni capoluoghi di ciascuna provincia.
La Regione invia copia delle proprie pubblicazioni ufficiali a tutte le biblioteche di enti locali del territorio regionale.
Art. 6
Le biblioteche di enti locali della regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme sia per la catalogazione, sia per le modalità del servizio pubblico.
Per la catalogazione sono adottate le norme in vigore nelle biblioteche pubbliche statali nonché i provvedimenti intercalari di unificazione tra cui i cataloghi collettivi totali e parziali.
Art. 7
La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche pubbliche autonome e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali e urbani.
I sistemi bibliotecari territoriali, la cui istituzione venga deliberata dai competenti organi degli enti interessati, si ordinano per comprensori nell'ambito del territorio e tendono ad attuare il servizio regionale di lettura, mediante la raccolta in proprio di materiale librario e di altri mezzi di informazione e comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche aderenti.
I Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti possono istituire nel loro territorio biblioteche succursali dando vita a sistemi bibliotecari urbani.
Il sistema bibliotecario può far capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema.
Art. 8
Il personale tecnico delle biblioteche pubbliche, costituito da bibliotecari e assistenti di biblioteca, viene assunto mediante pubblico concorso.
La Regione stabilisce i titoli necessari per l’ammissione ai concorsi e i criteri per la loro valutazione.
Nella valutazione dei titoli, sarà tenuta in considerazione la frequenza con esito favorevole a corsi promossi dalla Regione o da altri enti pubblici specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.
Della commissione giudicatrice dei concorsi per personale tecnico fa parte un funzionario designato dal Presidente della Giunta Regionale.
Art. 9
Gli enti locali e i consorzi di enti locali hanno l’obbligo di bandire concorso pubblico per l’assunzione di un bibliotecario a titolo stabile entro sei mesi dal giorno in cui si è reso vacante il posto.
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti può essere conferito l’incarico di bibliotecario, con retribuzione forfettaria, a persone di accertata capacità professionale, tenuti presenti i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso pubblico.
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di bibliotecario possono essere affidate previa apposita convenzione con il centro del sistema a un incaricato messo a disposizione dal centro del sistema medesimo.
Art. 10
La formazione e l’aggiornamento del personale tecnico delle biblioteche sono attuati mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello, promossi dalla Regione. A tal fine la regione potrà chiedere la collaborazione di enti e istituti per l’utilizzazione delle infrastrutture didattiche e del materiale da essi posseduto.
Le caratteristiche, i programmi e l’organizzazione dei corsi saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

TITOLO III
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 11
Gli enti locali provvedono alla istituzione, allo sviluppo e al funzionamento delle proprie biblioteche, assicurando gli stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi di biblioteca e all’attuazione dei programmi di animazione e di attività culturali.
Gli enti locali, le cui biblioteche sono collegate in sistema territoriale, assumono la parte loro spettante delle spese previste per le attività comuni.
Art. 12
Nel quadro della programmazione regionale, la Provincie concorrono a promuovere l’istituzione e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali, favorendone l’inserimento in sistemi bibliotecari.
Le Provincie collaborano alla formazione del piano regionale, di cui all’art. 15, mediante proposte formulate anche in base alle domande di contributo degli enti locali interessati, nonché alla predisposizione, raccolta ed elaborazione delle rilevazioni statistiche promosse dalla Regione in materia di biblioteche.
Art. 13
La Regione concede contributi per:
a) l’istituzione, l’ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura gestiti dagli enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
b) l’istituzione, l’ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di enti locali;
c) l’integrità, la custodia, la sicurezza e la conservazione del patrimonio di cui alla lettera a), dell’art. 2 della presente legge;
d) la manutenzione e il godimento pubblico del materiale stesso;
e) l’incremento del materiale bibliografico, manoscritto, documentario e a stampa, di cui allo stesso art. 2, lett. a) della presente legge;
f) la riproduzione meccanica, a uso d’archivio e per minore usura dei cimeli, del materiale stesso;
g) il perfezionamento degli strumenti di ricerca;
h) l’adozione di mezzi di lettura e comunicazione audiovisivi;
i) la qualificazione delle biblioteche di enti locali come centri di azione culturale e sociale;
l) l’assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, il coordinamento delle loro attività, a vantaggio della documentazione e dell’informazione regionale, secondo le più recenti indicazioni tecniche, anche automatizzate;
m) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione;
n) la promozione di iniziative scientifiche e informative delle biblioteche e di altri enti che istituzionalmente si prefiggono la ricerca, la documentazione e lo studio della civiltà veneta;
o) l’armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio.
p) Il coordinamento dell’organizzazione e la promozione di rassegne bibliografiche e di mostre di materiale storico e artistico conservato nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
q) La formazione professionale e l’aggiornamento del personale tecnico delle biblioteche;
r) Il funzionamento del servizio bibliografico regionale.
Art. 14
Le domande degli enti interessati alla concessione del contributo regionale per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, devono pervenire entro il 20 settembre di ogni anno all’Amministrazione provinciale competente per territorio che le inoltrerà, con proprio parere, alla Regione entro 50 giorni dalla scadenza del predetto termine.
Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo della spesa prevista.
Art. 15
La Regione provvede alla concessione dei contributi con apposito piano annuale predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dalla Amministrazioni provinciali e tenuto conto in particolare:
a) della funzione svolta dalla biblioteca, in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio, come centro di cultura e di formazione al servizio della comunità;
b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo della biblioteca o del sistema bibliotecario, risultanti dalla richiesta di contributo di cui ai precedenti articoli.
Il contributo regionale è concesso fino a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 16
Il contributo concesso dalla Regione è vincolato alla destinazione indicata nella domanda.
Gli enti beneficiari devono fornire alla Giunta regionale la documentazione dell’impiego del contributo entro 60 giorni dal termine dell’esercizio finanziario a cui si riferisce il contributo concesso.
La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, con delibera della Giunta regionale, qualora in sede di rendiconto venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile.
La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal I comma del presente articolo.
La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 17
La Regione, nell’ambito del piano annuale, sentito il parere dell’Amministrazione comunale competente per territorio, può concedere contributi a favore di enti pubblici e biblioteche di interesse locale che svolgono i compiti previsti dall’art. 2 della presente legge.
Per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi si osservano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18
Limitatamente all’anno 1974 le domande di contributo devono essere presentate direttamente alla Regione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in deroga agli adempimenti previsti nel precedente art. 14.
Per l’anno 1975 il termine di presentazione delle domande di cui all’art. 14 è prorogato di 90 giorni.
Art. 19
Entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli statuti e i regolamenti delle biblioteche di enti locali e dei sistemi bibliotecari devono adeguarsi alle norme in esse contenute.
Art. 20
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 260 milioni, alla cui copertura, per l’esercizio finanziario 1974, si provvede con i fondi stanziati ai capitoli 235, 240 e 245 del relativo bilancio di spesa della Regione.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 sono istituiti i seguenti capitoli:
- cap. 236, così denominato “Contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, di centri di lettura e degli archivi storici affidati agli enti locali”, con lo stanziamento di L. 255.000.000.
- cap. 237, così denominato “Spese per la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico delle biblioteche”, con lo stanziamento di lire 5 milioni.
Per gli esercizi successivi gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge faranno carico sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Le somme stanziate e non impiegate nell’esercizio di riferimento e quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.



SOMMARIO