crv_sgo_leggi

Legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 (BUR n. 38/1974)

Partecipazione azionaria della Regione alle S.p.A. 'Edil-Venezia' ed 'Edilchioggia', aziende e prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia

Legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 (BUR n. 38/1974) (Abrogata)


PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE ALLE SPA “EDILVENEZIA” ED “EDILCHIOGGIA”, AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN VENEZIA E CHIOGGIA.

Legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 (BUR n. 38/1974)

PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE ALLE SPA " EDILVENEZIA " ED "EDILCHIOGGIA ", AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN VENEZIA E CHIOGGIA.


Art. 1
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a farsi promotore, di intesa con i Comuni di Venezia e di Chioggia, della costituzione di due società per azioni a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 20 settembre 1973, n. 791.
Art. 2
L'intesa con i Comuni, interessati alla costituzione delle Società di cui all'articolo precedente, dovrà essere ricercata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dallo articolo 12 del DPR n. 791, sulla base dei seguenti indirizzi in modo che:
a) la partecipazione azionaria pubblica sia tendenzialmente determinata in misura non inferiore nel suo complesso al 70 per cento del capitale sociale di ciascuna società;
b) la partecipazione azionaria della Regione sia determinata in ciascuna società in misura non superiore al 5 per cento dell'intero capitale sociale;
c) la partecipazione dei Comuni di Venezia e Chioggia alle rispettive società sia determinata in modo tale da renderla prevalente rispetto a quella degli altri Enti locali;
d) la circolazione delle azioni di partecipazione pubblica sia consentita esclusivamente nei confronti degli enti pubblici a condizione che rimanga immutato il rapporto di pariteticità fra la quota di partecipazione statale e quella degli altri Enti locali, nonchè il rapporto di prevalenza di cui al punto c) del presente articolo;
e) la nomina di almeno un membro del Consiglio di amministrazione e di un membro effettivo del Consiglio sindacale di ciascuna società sia demandata alla Regione;
f) il Presidente di ciascuna società sia eletto dal Consiglio di amministrazione;
g) la designazione dei rappresentanti del Comune, in seno al Consiglio di amministrazione di ciascuna società , sia effettuata dai rispettivi Consigli con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
Art. 3
I rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione delle due società ed i sindaci di nomina regionale saranno eletti dal Consiglio regionale.
Art. 4
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere azioni delle due società di cui all'articolo 1 fino alla concorrenza della quota di cui al punto b) dell'articolo 2 prevista nella seguente misura: lire 500.000 per la società che opererà in Venezia e lire 500.000 per la società che opererà in Chioggia.
Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale può affidare ad un suo delegato la rappresentanza della Regione alle assemblee delle singole società .
Art. 6
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente previsto in lire 1.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dal fondo globale, iscritto al cap. 725 del bilancio di previsione della Regione per il 1974 e contemporanea iscrizione dei capitoli 537 e 538 con le seguenti denominazioni:
Cap. 537: Partecipazione azionaria della Regione alla SpA costituita a norma del DPR 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e nelle isole della laguna lire 500.000.
Cap. 538: Partecipazione azionaria della Regione alla SpA costituita a norma del DPR 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo nel centro storico di Chioggia lire 500.000.
Di conseguenza al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, vengono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
Cap. 725: “Interventi regionali per la realizzazione della programmazione “: che si riduce di lire 1.000.000.
b) in aumento:
Cap. 537: “Partecipazione azionaria della Regione alla SpA costituita a norma del DPR 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro conservativo in Venezia e nelle isole della Laguna“ di lire 500.000.
Cap. 538: “Partecipazione azionaria della Regione alla SpA costituita a norma del DPR 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo del centro storico di Chioggia” di lire 500.000.


SOMMARIO