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Legge regionale 8 settembre 1974, n. 48 (BUR n. 39/1974)

Norme per l'esercizio della caccia e calendario venatorio per le stagioni 1974/1975 e 1975/1976

Legge regionale 8 settembre 1974, n. 48 (BUR n. 39/1974) (Abrogata)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA E CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI 1974/75 E 1975/76

Legge abrogata dall’articolo 61, della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 settembre 1974, n. 48 (BUR n. 39/1974)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA E CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI 1974/ 1975 E 1975/ 1976. (1)


Art. 1 - Caccia controllata regionale
Tutto il territorio libero alla caccia della regione, non compreso nella zona faunistica delle Alpi, costituito in riserva comunale, della laguna e delle valli e in altre zone soggette a normativa particolare ai sensi del vigente TU delle leggi sulla caccia approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, e della presente legge, è sottoposto a regime di caccia controllata ai fini della tutela dell'agricoltura, della selvaggina migratoria e stanziale e della fauna in genere.
I Comitati provinciali della caccia, prima dell'inizio della stagione venatoria, istituiscono “zone di rifugio” in aree particolarmente idonee alla sosta della selvaggina migratoria e stanziale. La superficie di dette zone, comprensiva dei territori già adibiti a bandita, zone di ripopolamento e cattura e oasi di protezione e rifugio per la fauna, deve essere pari ad almeno il 15 per cento del territorio di ciascuna delle particolari zone di caccia controllata di cui al quinto comma del presente articolo, e il 15 per cento del restante territorio di ciascuna Provincia.
L'esercizio della caccia sul territorio regionale sottoposto al regime di caccia controllata è subordinato al possesso di un tesserino rilasciato dai Comitati provinciali della caccia, previo pagamento di una quota di lire 7.000. I Comitati verseranno le quote all'Amministrazione regionale entro il 20 settembre di ogni anno, effettuando il saldo entro il 30 ottobre.
Le somme introitate dalla Regione a norma del precedente comma saranno utilizzate nella misura del 30 per cento per attuare interventi di protezione dell'ambiente, nella misura del 50 per cento per la concessione di contributi ai Comitati provinciali della caccia in relazione alle spese di attuazione dei programmi provinciali di vigilanza, di ripopolamento e di organizzazione dell'esercizio venatorio, al numero dei cacciatori che praticano la caccia in ogni provincia e nella misura del 20 per cento per il rimborso degli indennizzi di cui al successivo articolo 7.
I Comitati provinciali della caccia sono autorizzati a istituire per una estensione non superiore al 50 per cento del territorio provinciale ai sensi dell'articolo 12 bis del TU delle leggi sulla caccia e del DM 18 giugno 1969, particolari zone di caccia controllata aventi caratteristiche idonee alla protezione e all'incremento della selvaggina stanziale protetta e a condizione che siano sottoposte ad effettiva sorveglianza.
L'esercizio venatorio, nelle suddette particolari zone di caccia controllata, è consentito ai cacciatori in possesso di apposito tesserino rilasciato dai competenti Comitati provinciali della caccia, previo versamento di una quota non superiore a lire 15.000, per ciascuna zona particolare di caccia.
I provvedimenti di istituzione di zone di caccia controllata, i programmi provinciali di ripopolamento, vigilanza e organizzazione dell'esercizio venatorio e i bilanci preventivi e consuntivi, relativi a tutte le zone particolari di caccia come dei rimanenti territori liberi di ciascuna provincia sono deliberati dai competenti Comitati provinciali della caccia e approvati dalla Giunta regionale.
Il personale da adibire alla sorveglianza dovrà possedere requisiti di idoneità fisica e dimostrare adeguata conoscenza della disciplina venatoria.
Art. 2 - Calendario venatorio
La caccia sull'intero territorio regionale, ivi compresa la zona faunistica lagunare e valliva e le riserve di caccia individuali e consorziali, esclusa la zona faunistica delle Alpi, in forma vagante e con l'ausilio del cane, è consentita dalla seconda domenica di settembre alla prima domenica di dicembre per la selvaggina stanziale e migratoria, nei giorni di domenica e mercoledì e nelle festività civili e religiose riconosciute ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
In tutto il territorio regionale è vietata la caccia in qualsiasi forma nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.
L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria da appostamento, anche con l'uso di richiami vivi, è consentito pure nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, fino al I gennaio.
La caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, con l'uso del cane da ferma, è inoltre consentita nei giorni di lunedì, giovedì e sabato nel periodo che va dal I ottobre alla terza domenica di novembre.
Successivamente al I gennaio, è consentito l'esercizio venatorio da appostamento esclusivamente alla selvaggina migratoria costituita da acquatici e trampolieri, con chiusura al 28 febbraio per la folaga e il germano reale, con le seguenti modalità:
a) dal I gennaio fino al 28 febbraio nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, nelle zone che per ciascun giorno saranno determinate dalla Giunta regionale, sentiti i competenti Comitati provinciali della caccia;
b) dal I al 31 marzo, la caccia è consentita per cinque giorni la settimana: domenica, lunedì , mercoledì , giovedì e sabato;
c) ogni cacciatore non può catturare più di 10 capi complessivi di selvaggina;
d) è proibita la tela alle folaghe;
e) è consentito l'uso di armi da fuoco per caccia sino al calibro 12 incluso; il diametro dell'anima compreso tra le pareti della canna dovrà essere contenuto tra i m/m 18,30 e 18,52 e le dimensioni della camera di scoppio non possono superare i 70 m/m di lunghezza;
f) la giornata venatoria inizia un'ora prima della levata del sole e termina alle ore 16;
g) è vietato l'escavo di buche di qualsiasi dimensione ai fini dell'esercizio della caccia ad acquatici e trampolieri e ad altre specie di selvaggina su tutto il territorio regionale, ivi comprese le spiagge del mare e dei laghi, le barene lagunari, gli alvei e gli argini dei corsi d'acqua;
h) è vietata la caccia sui terreni in tutto o nella maggior parte coperti di ghiaccio;
i) sul lago di Garda la caccia può essere esercitata su barche non a motore e con le armi indicate alla lett. e);
l) è sempre vietato l'uso della spingarda.
E' vietata la caccia ai rapaci diurni e notturni, fatta eccezione per la cattura e la detenzione della civetta e del barbagianni ad uso di zimbelli.
E' vietata la caccia sui terreni in tutto o in parte coperti di neve e la caccia all'aspetto alla beccaccia.
Per il controllo degli animali predatori è sempre vietato l'uso dei bocconi avvelenati.
Art. 3 - Abbattimento consentito
L'abbattimento massimo di selvaggina consentito per ogni cacciatore è il seguente:
- selvaggina stanziale, ad eccezione della zona Alpi: un capo al giorno, con un massimo di 5 capi per la lepre durante l'intera stagione venatoria;
- selvaggina costituita da acquatici e trampolieri: n. 10 capi al giorno.
I Comitati provinciali della caccia possono autorizzare un abbattimento superiore nelle riserve di caccia individuali e consorziali, limitatamente alla selvaggina di allevamento, subordinatamente alla verifica di una idonea gestione delle riserve stesse.
Art. 4 - Addestramento dei cani
L'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma è consentito nei giorni di domenica e mercoledì a decorrere dalla seconda domenica di agosto sui terreni incolti e sulle stoppie o su prati naturali, non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.
L'allenamento e l'addestramento dei cani da seguito è consentito negli stessi giorni nei territori indicati dai Comitati provinciali della caccia.
L'allenamento e l'addestramento non sono consentiti sui terreni con colture speciali. Inoltre sono vietati a distanza di meno di 500 metri dalle riserve di caccia e dalle zone nelle quali la caccia è comunque vietata e a distanza inferiore a m. 1000 dalla linea di demarcazione della zona delle Alpi.
Durante la stagione venatoria nel territorio regionale, compreso quello ricadente in zona Alpi e nella zona lagunare e valliva, è data facoltà ai Comitati provinciali della caccia di regolare l'impiego dei cani da caccia, con il divieto di consentire più di due cani per ogni cacciatore e più di tre per due o tre cacciatori.
I Comitati provinciali della caccia possono istituire in zone particolarmente adatte, possibilmente in ogni singola provincia, campi specializzati per l'allenamento e l'addestramento di cani da caccia. Il funzionamento di tali campi, che dovranno essere disponibili tutto l'anno, dovrà essere regolamentato a cura dei Comitati stessi, delle associazioni provinciali e regionali dei cacciatori e dei vari gruppi cinofili.
Art. 5 - Caccia in zona Alpi
Per maggior tutela della tipica selvaggina alpina, nella zona faunistica delle Alpi, è data facoltà ai Comitati provinciali della caccia di costituire in riserve di caccia il territorio dei Comuni interessati ricadente nella predetta zona, su richiesta dei Comuni medesimi.
La gestione delle riserve suddette è affidata ai Comitati provinciali della caccia territorialmente competenti, in collaborazione con gli organi provinciali e comunali delle Associazioni venatorie riconosciute e, in particolare, con quelle aventi maggior consistenza numerica.
I Comitati provinciali della caccia versano ai Comuni interessati un canone annuo determinato dal Presidente della Giunta Regionale, sentito l' Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l' esercizio venatorio nelle riserve comunali alpine, a parità di diritti e doveri e in proporzione alle possibilità faunistiche delle riserve stesse, previo pagamento di un congruo contributo determinato nel regolamento che il Comitato provinciale della caccia emanerà per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve comunali.
I rispettivi Comitati provvederanno pure all'emanazione del calendario venatorio.
Il regolamento provinciale deve, fra l'altro, contemplare il piano di abbattimento da predisporsi annualmente per ogni singola specie di selvaggina pregiata delle Alpi.
Per le riserve comunali non è obbligatoria l'apposizione di tabelle se non al confine con il territorio di caccia controllata e/ o con altre provincie.
Nell'ambito di ciascuna riserva comunale alpina e nelle zone di caccia controllata alpina direttamente gestite dai Comitati provinciali della caccia, devono essere istituite dai Comitati stessi delle zone di rifugio di superficie non inferiore al 15 per cento del territorio utile alla caccia di ciascuna riserva o zona di caccia.
In zona Alpi è vietato l'uso della carabina calibro 22 a percussione anulare. Non può inoltre essere abbattuta selvaggina stanziale in misura superiore al 30 per cento del patrimonio faunistico accertato nei piani di censimento.
I Comitati provinciali della caccia hanno facoltà di autorizzare l'uso della munizione spezzata solo nei casi in cui ricorra la necessità di abbattere selvaggina ungulata per motivi di selezione della specie.
Art. 6 - Caccia nella zona lagunare e valliva
La zona lagunare e valliva è soggetta a disciplina particolare per la maggior tutela delle sue caratteristiche ambientali e della sua tipica selvaggina.
I provvedimenti disciplinanti la caccia in dette zone, assunti dai competenti Comitati provinciali della caccia, sono approvati dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale approverà altresì la delimitazione del comprensorio ricadente nella zona lagunare e valliva sentiti i competenti Comitati provinciali della caccia.
Art. 7 - Indennizzo danni
I Comitati provinciali della caccia determinano e liquidano, con provvedimento del proprio Presidente, previo accertamento del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, i danni arrecati alle colture agricole dalla selvaggina nelle oasi di protezione e rifugio per la fauna e nelle zone di ripopolamento e cattura.
Contro il provvedimento del Presidente del Comitato provinciale della caccia è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
La Regione rimborserà ai Comitati provinciali della caccia le somme erogate previa presentazione di apposito rendiconto.
Art. 8 - Esercizio dell'uccellagione
E' vietata l'uccellagione su tutto il territorio della regione.
Essa è consentita esclusivamente a scopi scientifici, durante l'intero anno, nelle stazioni appartenenti a Istituti scientifici di zoologia, sia regionali che statali, secondo le norme previste all'art. 27 del TU vigente.
Solo in presenza di consistenti danni alle colture agricole, i Comitati provinciali della caccia, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, possono autorizzare l'aucupio dello storno e del passero, limitatamente alle località sottoposte al danno, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 24 del TU sulla caccia.
Art. 9 - Sanzioni
Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito, oltrechè con le sanzioni previste dal vigente TU sulla caccia, anche con le sanzioni seguenti, comminate dai Comitati provinciali della caccia:
a) preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio, sia nella provincia di residenza che in tutte le altre provincie del Veneto, da due mesi fino a tre stagioni venatorie secondo la seguente gradualità delle infrazioni:
1) ritiro dei tesserini della caccia controllata per la durata di due mesi per:
- ogni azione di disturbo per la fuoriuscita di selvatici da oasi di protezione e rifugio per la fauna o zone di ripopolamento e cattura;
- parcheggio delle automobili o altro mezzo di trasporto che arrechi danno alle colture o al transito di macchine agricole operatrici;
- mancata segnalazione sui tesserini dei capi di selvaggina stanziale abbattuti;
- attraversamento delle zone, ove la caccia è vietata, in attitudine di caccia;
- violazione alle disposizioni relativi ai periodi e giorni di caccia e ad altre prescrizioni contenute nel calendario venatorio;
- percorso di andata e ritorno dagli appostamenti per la caccia alla selvaggina migratoria con fucile fuori fodero o comunque non smontato;
- inosservanza del divieto di cui al quinto comma - lett. g) dell'art. 2;
2) preclusione per una intera annata venatoria per:
- uso di armi, arnesi o di particolari pasture inebrianti su qualsiasi tipo di selvaggina;
uccisione e cattura di selvaggina stanziale protetta in modo assoluto;
- attitudine di caccia a rastrello, compresa la battuta alla lepre effettuata in soprannumero; - esercizio venatorio nelle zone ove la caccia è vietata;
- uccisione di selvaggina stanziale protetta oltre il numero stabilito dalla presente legge;
- caccia su terreni in tutto o in parte coperti di neve;
3) preclusione per due annate venatorie per:
- caccia notturna, anche con fonti luminose, o comunque negli orari e nei luoghi non consentiti;
4) preclusione per tre annate per:
- trasporto di armi cariche a bordo di autoveicoli o di altri mezzi di locomozione;
- porto di armi cariche all'interno di pubblici esercizi od entro gli abitati;
- esercizio venatorio senza essere titolare del relativo tesserino di caccia controllata;
- ogni altra infrazione non compresa nelle precedenti e comunque ritenuta di particolare gravità da parte dei Comitati provinciali della caccia.
Il Comitato provinciale della caccia, entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione, dovrà comunicare le decisioni sul ritiro del tesserino al contravventore e segnalare il nominativo a tutti i Comitati provinciali della caccia del Veneto, affinchè ne prendano nota sull'apposito schedario da istituirsi a cura dei medesimi per i contravventori alle norme disciplinanti l'esercizio venatorio;
b) per ogni capo di selvaggina abbattuto abusivamente, anche per errore, il contravventore è tenuto alla rifusione dei danni, mediante versamento di una somma da stabilirsi a cura del Comitato provinciale della caccia entro i seguenti limiti:
fagiano, starna e pernice L. 10.000
lepre comune L. 30.000
coturnice, tetraonidi, lepre bianca L. 70.000
ungulati L. 300.000
Dette somme debbono essere impiegate per l'acquisto di capi di selvaggina di ripopolamento.
Contro i provvedimenti dei Comitati provinciali della caccia previsti dal presente articolo è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.
I Comitati provinciali della caccia, al termine della gestione, e comunque, non oltre il 30 aprile, forniranno alla Giunta regionale, su questionario predisposto dalla stessa, dati statistici e valutazioni sull'andamento dell'esercizio venatorio.
Art. 10 - Pubblicazione calendario venatorio
I Presidente dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano il calendario venatorio della provincia relativo all'annata entro il I luglio di ogni anno.
Per l'anno in corso le norme contenute nei calendari venatori provinciali in contrasto con la presente legge sono abrogate.
I Comitati provvederanno ad uniformare i propri regolamenti alle norme dettate dalla presente legge entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
Art. 11 - Norma finanziaria
Agli oneri di cui alla presente legge, previsti in lire 500 milioni annue, si fa fronte con i proventi che saranno introitati dalla Regione a norma del terzo comma dell'art. 1 della legge stessa.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 e seguenti alla Parte I - Titolo III - sono istituiti la categoria VI dal titolo “Proventi derivanti dai servizi speciali dell'agricoltura” ed il cap. 131 con la seguente denominazione “Introiti derivanti dal rilascio dei tesserini per la caccia controllata nello ambito dell'intero territorio regionale”, con lo stanziamento di lire 500 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 e seguenti al Titolo I - Sezione IV - Rubrica III - sono istituiti i capitoli sottoindicati:
Cap. 411 dal titolo “Interventi di protezione dell'ambiente di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge regionale - Norme per l'esercizio della caccia e calendario venatorio per le stagioni 1974/ 75 e 1975/ 76”, con lo stanziamento di lire 150 milioni;
Cap. 412 dal titolo “Contributi ai Comitati provinciali della caccia in relazione alle spese di attuazione dei programmi provinciali di vigilanza ripopolamento e di organizzazione dell'esercizio venatorio di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge regionale - Norme per l'esercizio della caccia e calendario venatorio per le stagioni 1974/ 75 e 1975/ 76”, con lo stanziamento di lire 250 milioni;
Cap. 413 dal titolo “Rimborsi ai Comitati provinciali della caccia degli indennizzi relativi ai danni alle colture agricole di cui al quarto comma dell'art. 1 e dell'art. 7 della legge regionale - Norme per l'esercizio della caccia e calendario venatorio per le stagioni 1974/ 75 e 1975/ 76”, con lo stanziamento di lire 100 milioni.
Gli stanziamenti che, in tutto o in parte, rimanessero inutilizzati alla fine dell'esercizio, possono essere utilizzati in quelli successivi in conformità al disposto dell'art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note

( 1) La Corte costituzionale con sentenza n. 148/1979 ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1. Successivamente la medesima questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanze n. 115/1980 e n. 37/1981.


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