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Legge regionale 22 gennaio 1974, n. 5 (BUR n. 3/1974)

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1973

Legge regionale 22 gennaio 1974, n. 5 (BUR n. 3/1974) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 gennaio 1974, n. 5 (BUR n. 3/1974) (Bilancio)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.


Art. 1
Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "A".
Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare complessivo dello stato di previsione risulta aumentato di lire 4.400.972.276.
Art. 2
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".
Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare complessivo dello stato di previsione risulta aumentato di lire 4.400.972.276.
Art. 3
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 9, 11, 12, 16, 17 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 avente per oggetto: "Interventi a favore dell'agricoltura", la denominazione dei capitoli 210, 213, 218, 222 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 viene così modificata:
Cap. 210 da "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti dal provvedimento legislativo in corso di formazione relativo a interventi per programmi di assistenza tecnica, di divulgazione e di attuazione di nuovi indirizzi di gestione a favore di gruppi di giovani rurali";
a "Finanziamento di programmi pluriennali di attività da svolgersi da parte di gruppi di giovani imprenditori e coimprenditori e di iniziative per la qualificazione dei dirigenti delle Cooperative ( art. 1 legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 )".
Cap. 213 da "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti dal provvedimento legislativo in corso di formazione relativo a interventi per miglioramenti delle strutture agricole - miglioramento abitazioni rurali";
a "Contributi per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei fabbricati rurali ad uso abitazione (art. 12 legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 )".
Cap. 218 da "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti dal provvedimento legislativo in corso di formazione relativo a interventi per favorire la importazione e la vendita di prodotti zootecnici";
a "Contributi a favore del Consorzio regionale cooperative zootecniche e lattiero-casearie (art. 17 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 )".
Cap. 222 da "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti dal provvedimento legislativo in corso di formazione relativo a concorso negli interessi per la istituzione di un fondo di rotazione presso l'Ente di sviluppo per mutui per operazioni di ricomposizione fondiaria della durata di 5 anni";
a "Contributi su mutui per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 )".
Vengono inoltre soppressi i capitoli:
214 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti dal provvedimento legislativo in corso di formazione relativo a concorso nel pagamento interessi per mutui pluriennali per miglioramenti fondiari della durata di 15 anni (abitazioni, fabbricati rurali, strutture irrigue aziendali e sistemazioni idraulico-agraria)";
217 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti dal provvedimento legislativo in corso di formazione relativo a contributi per la istituzione di un fondo per concorso interessi su prestiti per acquisto bestiame e miglioramento strutture zootecniche con durata da 3 a 5 anni ed interventi per allevamenti di alta genealogia".
Vengono nel contempo istituiti i capitoli:
214/bis "Contributi per finanziamento di opere ed attrezzature rientranti nei programmi di attività dei gruppi di giovani produttori e coimprenditori (art. 3 legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 )";
214/ter "Contributi su mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ( art. 10 legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 )";
217/bis "Contributi su prestiti per il potenziamento degli allevamenti zootecnici ( art. 13 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 )".
217/ter "Contributi per acquisto riproduttori, diffusione f.a., spese d'alpeggio, effettuazione prove progenie, acquisto sementi e fertilizzanti (art. 15 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 )".
Art. 4
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 avente per oggetto: "Norme per la realizzazione degli impianti sportivi", la denominazione del cap 239 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 viene così modificata:
da "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti dal provvedimento legislativo in corso di formazione relativo ad interventi nel campo degli impianti sportivi";
a "Contributi ventennali a favore di Comuni o Consorzi di Comuni per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti per la pratica sportiva (art. 2 legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 )".
Art. 5
La denominazione del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa esercizio 1973 viene così modificato:
da "Spese per restauri di materiale bibliografico raro di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso - Espropriazioni a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro ed esercizio da parte del Governo del diritto di prelazione, giusta l'art. 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'art. 39 della legge medesima";
a "Spese per manutenzione di materiale bibliografico raro e di pregio (art. 7, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3)".
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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