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Legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50 (BUR n. 42/1974)

Contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine

Legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50 (BUR n. 42/1974) (Abrogata)

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE

Legge tacitamente abrogata dalla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , che ha ridisciplinato la materia, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50 (BUR n. 42/1974)

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE


Art. 1
La Regione sulla base dei propri indirizzi programmatici, al fine di favorire ed incentivare lo sviluppo dell’artigianato veneto e mantenere ed espandere i livelli occupazionali, concede contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.
Il contributo regionale è concesso per l’impianto, l’ampliamento e l’ammodernamento dei laboratori, per l’acquisto di macchine ed attrezzature e per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime.
Art. 2
Agli effetti della concessione dei contributi di cui al precedente articolo, la Regione si avvale della Cassa per il credito alle imprese artigiane e partecipa con un proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all’art. 1.
L’intervento regionale previsto dalla presente legge ha luogo allorchè le disponibilità di cui al conferimento statale risultino impiegate in relazione alle richieste presentate.
Art. 3
Il contributo regionale va concesso alle imprese riconosciute artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con priorità a quelle che abbiano sede in aree montane o riconosciute depresse da provvedimenti legislativi statali o regionali ed alle Cooperative e Consorzi artigiani.
Fra le iniziative ammesse a contributo vanno favorite quelle rivolte al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro ed alla salvaguardia dell’ambiente esterno.
Art. 4
La concessione del contributo è disposta dalla Cassa per il credito alle imprese secondo le norme e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal D.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1418, e successive modificazioni, tenendo conto dei criteri prioritari di cui all’articolo precedente e nella stessa percentuale del concorso statale.
Il contributo regionale non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi statali e regionali.
Il consiglio regionale, con successivo provvedimento stabilirà l’importo massimo della spesa ammissibile al contributo regionale.
Art. 5
Fino all’attuazione delle deleghe in materia di artigianato, la domanda di contributo a carico del conferimento regionale è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l’accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per l’effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane dà immediata comunicazione alla Giunta regionale dell’avvenuta concessione del contributo.
Art. 6
Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito effettuate ai sensi della presente legge, la Regione integra, con un proprio contributo annuo, il “Fondo centrale di garanzia” istituito dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all’ammontare del 70 per cento della parte di mutuo ammessa al contributo in conto interessi a carico della Regione.
L’ammontare globale della garanzia opera, in ogni caso, entro i limiti del conferimento della Regione.
La misura del contributo della Regione al Fondo Centrale di garanzia sarà determinato dalla Giunta in accordo con gli organi centrali della Cassa per il credito alle imprese artigiane e sarà approvata con successivo provvedimento del Consiglio regionale.
I rapporti tra la Regione e la Cassa per il credito alle imprese artigiane derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal presente articolo sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
Art. 7 – (Norma transitoria)
Sono ammesse al beneficio regionale, di cui alla presente legge, anche le domande di contributo presentate a tutto il 31 agosto 1974, giacenti presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane o presso gli istituti bancari o aziende di credito autorizzati.
Art. 8
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, determinati per l’anno 1974 in complessive lire 900.000.000, si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo del fondo accantonato al Cap. 725 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio 1974 è istituito il nuovo capitolo 661 denominato “Conferimenti regionali al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al fondo centrale di garanzia con lo stanziamento di L. 900.000.000.
Gli oneri per l’anno 1975, previsti in L. 1.000.000.000, faranno carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l’esercizio 1975. Alla maggior spesa si fa fronte col previsto incremento della quota del fondo di cui all’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, spettante alla Regione.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non utilizzate nell’esercizio di riferimento saranno utilizzate nell’esercizio successivo a norma dell’art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 9
Al Bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, sono apportate le seguenti variazioni:
a) In diminuzione:
Cap. 725 – Partite che si riducono:
“Veneto Sviluppo S.p.A.” L. 450.000.000
“Sviluppo edilizia residenziale” L. 450.000.000
L. 900.000.000

b) In aumento:
Cap. 661 – denominato: “Conferimento regionale al Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al Fondo centrale di garanzia, con lo stanziamento di L. 900.000.000
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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