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Legge regionale 7 ottobre 1974, n. 51 (BUR n. 43/1974)
Contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine: importo massimo della spesa mensile al contributo regionale
Sommario
“Legge regionale 7 ottobre 1974, n. 51 (BUR n. 43/1974) - Testo vigente”
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE: IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO REGIONALE
Legge tacitamente abrogata dalla
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , che ha ridisciplinato la materia, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 7 ottobre 1974, n. 51 (BUR n. 43/1974) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE: IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO REGIONALE
Art. 1
La misura massima dell’importo suscettibile di essere assistito con il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, mediante il conferimento della Regione al fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell’art. 1, lettera b) della legge 7 agosto 1971, n. 685, è fissato in lire 30 milioni per ciascuna impresa avente diritto.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
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