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Legge regionale 31 ottobre 1974, n. 52 (BUR n. 46/1974)

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13

Legge regionale 31 ottobre 1974, n. 52 (BUR n. 46/1974) (Abrogata)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1973, n. 13

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , operata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 31 ottobre 1974, n. 52 (BUR n. 46/1974)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1973, n. 13

Articolo Unico
Per i fondi ampliati con le agevolazioni creditizie accordate dalla Regione a norma dell’art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 per l’arrotondamento di aziende agricole diretto-coltivatrici, il vincolo di indivisibilità previsto dall’art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è limitato alla durata del mutuo agevolato concesso con il concorso regionale.


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