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Legge regionale 15 novembre 1974, n. 54 (BUR n. 47/1974)

Interpretazioni, integrazioni e modifiche alla Legge Regionale 26 novembre 1973, n. 25 , concernente: 'Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale'

Legge regionale 15 novembre 1974, n. 54 (BUR n. 47/1974) (Abrogata)

INTERPRETAZIONI, INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1973, n. 25 , CONCERNENTE "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE"

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 novembre 1974, n. 54 (BUR n. 47/1974) (Novellazione)

INTERPRETAZIONI, INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1973, n. 25 CONCERNENTE: “ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE


Art. 1
Il beneficio di cui al terzo comma dell’art. 50 della legge regionale n. 25 del 26 novembre 1973, va attribuito al personale che, indipendentemente dall’applicazione dell’articolo 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, rivestita nei ruoli degli Enti di provenienza le qualifiche di vertice delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, nonché al personale collocato nei ruoli dell’Ente di provenienza in tutte le qualifiche della carriera operaia.
Art. 2
La facoltà conferita alla Giunta Regionale del comma 22 dell’art. 50 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , può essere esercitata anche successivamente all’avvenuto inquadramento del dipendente nel ruolo regionale purchè entro il termine di un anno dalla data dell’entrata in vigore della legge stessa.
Art. 3
Nella ipotesi di esercizio da parte della Giunta Regionale della facoltà di cui al comma 22 dell’art. 50 della legge regionale n. 25 del 1973, l’anzianità di servizio, riconosciuta al dipendente in sede di inquadramento automatico, è riportata a tutti gli effetti nella qualifica superiore conferita.
Ove la qualifica conferita a norma del citato comma 22, sia equiparata, giusta i criteri di cui alla tabella riportata all’ultimo comma dell’art. 51 della precitata legge regionale n. 25 del 1973, ad una carriera superiore rispetto a quella cui è equiparata la qualifica conseguita in sede di inquadramento automatico, l’anzianità di servizio nella nuova qualifica sarà rideterminata secondo i criteri previsti nei commi primo e secondo dello stesso articolo 51.
Il trattamento economico nella nuova qualifica è regolato dalle disposizioni transitorie contenute all’art. 50 della legge n. 25 del 1973.
Art. 4
La tabella di cui al comma 8 dell’articolo 50 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , è modificata, in corrispondenza delle qualifiche regionali di Coadiutore – Operatore Capo, Applicato – Operatore Qualificato e Operatore, come appresso:

Qualifiche regionali
Qualifiche Enti locali ed equiparati
Coadiutore – Operatore Capo
- Tutte le rimanenti posizioni di ruolo della funzione esecutiva non comprese nella qualifica precedente
- Livello terminale della funzione operaia
Applicato – Operatore Qualificato
- Livello terminale e intermedio della funzione ausiliaria presso Province, Comuni, Ospedali ed altri Enti
- Livello intermedio della funzione operaia
Operatore
- Livello iniziale della funzione ausiliaria presso Province, Comuni, Ospedali ed altri Enti
- Livello iniziale della funzione operaia
Art. 5
Il secondo comma dell’art. 32 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , è sostituito dal seguente: “Gli impiegati che rivestono qualifiche superiori a quella di ausiliario conseguono, dopo due anni di anzianità di servizio con merito nella qualifica, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 125, 145, 180, 230, 290, 350, 420”.
La tabella degli stipendi (tabella B) allegata alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , è sostituita dalla seguente:

Parametro
Stipendio annuo iniziale
Qualifiche funzionali

360
300
220
170
135
120
110
100

4.500.000
3.750.000
2.750.000
2.125.000
1.687.500
1.500.000
1.375.000
1.250.000
Direttore di Dipartimento
Direttore di Servizio
Funzionario
Collaboratore
Coadiutore –Operatore Capo
Applicato – Operatore Qualificato
Operatore
Ausiliario
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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