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Legge regionale 15 novembre 1974, n. 55 (BUR n. 47/1974)

Provvedimenti per l'effettuazione di una indagine conoscitiva sull'artigianato contemporaneamente alla revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane

Legge regionale 15 novembre 1974, n. 55 (BUR n. 47/1974) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ARTIGIANATO CONTEMPORANEAMENTE ALLA REVISIONE DEGLI ALBI PROVINCIALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 novembre 1974, n. 55 (BUR n. 47/1974)

PROVVEDIMENTI PER L’EFFETTUAZIONE DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULL’ARTIGIANATO CONTEMPORANEAMENTE ALLA REVISIONE DEGLI ALBI PROVINCIALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE


Art. 1
Allo scopo di acquisire dati e notizie indispensabili per formulare ed attuare un programma di sviluppo adeguato alla struttura economica e sociale dell’artigianato, la Giunta regionale è autorizzata a formare uno schedario regionale automatizzato delle aziende artigiane mediante un’indagine conoscitiva da svolgersi in concomitanza con la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, prevista dall’art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Per l’effettuazione dell’indagine conoscitiva la Giunta Regionale si avvale della collaborazione delle Commissioni provinciali per l’artigianato, dei Comuni e delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato secondo i criteri di massima indicati nell’articolo seguente.
Art. 2
Le Commissioni provinciali per l’artigianato effettuano la revisione d’ufficio delle imprese iscritte nell’albo secondo la specifica regolamentazione data agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202, integrata da ulteriori direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale e utilizzando, per l’acquisizione delle notizie, un questionario predisposto d'intesa con la Giunta Regionale e con le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
I Comuni, ai fini dell’attuazione dell’adempimento previsto dall’ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202, si avvalgono degli appositi questionari loro forniti dalle Commissioni provinciali per l’artigianato e ne curano la compilazione predisponendo un piano di rilevazione con rilevatori e coordinatori comunali.
Le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, d’intesa con la Giunta Regionale, provvedono:
a) a curare la stampa del questionario per la rilevazione delle notizie;
b) a fornire un’adeguata struttura organizzativa alle Commissioni provinciali per l’artigianato;
c) a coordinare il lavoro di rilevazione da parte dei Comuni fornendo a questi, altresì, le necessarie istruzioni;
d) a controllare, revisionare e codificare i questionari compilati dai rilevatori comunali ed a trasmettere copia alla Regione.
Art. 3
La Regione concorre nel pagamento delle maggiori spese per la revisione degli albi provinciali, derivanti dalle più complesse operazioni per la contemporanea effettuazione dell’indagine conoscitiva, con un contributo ai Comuni nella misura di lire 400 per ogni questionario utilizzabile e con un contributo alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato per un importo complessivo di lire 20 milioni da ripartirsi tenendo conto del numero di imprese artigiane iscritte nei singoli albi provinciali.
All’erogazione dei contributi previsti dal precedente comma provvede la Giunta Regionale con propria deliberazione.
Art. 4
Agli oneri derivanti dall’erogazione dei contributi previsti all’art. 3 della presente legge, determinati per l’anno 1974 in complessive lire 100.000.000, si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo del fondo accantonato al Cap. 725 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974.
Nel Bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, viene istituito il nuovo Cap. 662/bis, denominato: ”Contributi nel pagamento delle maggiori spese per la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane”, con lo stanziamento di lire 100.000.000.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non utilizzabile nell’esercizio in corso saranno utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell’art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 5
Al Bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, sono apportate le seguenti variazioni:
a) In diminuzione:
Cap. 725 partita che si riduce “Veneto Sviluppo S.p.A.”
lire 100.000.000
b) In aumento:
Cap. 662/bis denominato “Contributi nel pagamento delle maggiori spese per la revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane”
lire 100.000.000
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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