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Legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 (BUR n. 49/1974)

Criteri per il conferimento degli incarichi di dirigente delle segreterie regionali e disciplina del relativo rapporto

Legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 (BUR n. 49/1974) (Abrogata)

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRIGENTE DELLE SEGRETERIE REGIONALI E DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 (BUR n. 49/1974)

CRITERI PER ILCONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRIGENTE DELLE SEGRETERIE REGIONALI E DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO


Art. 1
La disciplina della presente legge si applica al dirigente della Segreteria generale della programmazione, ai dirigenti delle Segreterie regionali di cui all’art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e agli assistenti di cui all’articolo 11 della stessa legge.
Art. 2
I dirigenti di cui all’articolo precedente sono dipendenti della Regione.
Art. 3
L’incarico di dirigente può essere conferito a cittadini italiani che abbiano compiuto i trentacinque e non superato i sessanta anni di età e che salvo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono, siano in possesso dei requisiti indicati ai punti b), d), e), di cui al secondo comma dell’articolo 17 delle legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 4
L’incarico di dirigente può essere conferito esclusivamente a persona che, per lo svolgimento ad alto livello direzionale di attività, incarichi o funzioni presso la Regione, lo Stato, enti pubblici, aziende pubbliche o private, ovvero di attività scientifiche o professionali, abbia esperienza e capacità di organizzazione e di direzione nonché adeguata preparazione, avuto riguardo alle competenze della Segreteria regionale per la quale l’incarico viene conferito.
Art. 5
L’incarico di dirigente, conferito a norma dell’art. 52 dello Statuto, decorre alla data fissata nel decreto di nomina e ha termine, indipendentemente dalla data in cui è stato conferito e salvo il disposto del successivo art. 6, al compimento del sesto mese successivo alla fine della legislatura.
L’incarico di dirigente è rinnovabile.
Art. 6
La revoca dell’incarico di dirigente, ai sensi del terzo comma dell’art. 52 dello Statuto, è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta Regionale medesima, approvata dal Consiglio Regionale.
La proposta di revoca va presentata al consiglio entro il termine di otto giorni.
Il Presidente della Giunta Regionale può, nelle more del procedimento, disporre la sospensione del dirigente dall’esercizio delle funzioni.
Art. 7
Il conferimento e la revoca dell’incarico di Segretario generale del Consiglio sono disposti col medesimo procedimento previsto dalla presente legge, intendendosi sostituita la proposta della Giunta con quella dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 8
Le dimissioni dei dirigenti devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale con un preavviso di tre mesi.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta o l’Ufficio di Presidenza ove trattasi del Segretario generale del Consiglio Regionale, può esonerare dall’obbligo di preavviso.
Art. 9
Il trattamento economico dei dirigenti, determinato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 52 dello Statuto, è onnicomprensivo.
Ai dirigenti spetta l’indennità di trasferta nella misura dovuta ai dirigenti generali dello Stato.
Si applica ai dirigenti il primo comma dell’art. 35 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 .
Art. 10
Il trattamento normativo dei dirigenti, per quanto non espressamente previsto nel decreto di nomina, è determinato in conformità delle disposizioni che regolano lo stato giuridico del personale regionale, in quanto compatibile con la natura del rapporto.
Art. 11
Nel caso in cui l’incarico di dirigente venga conferito ad un impiegato della Regione, potrà essere a questi assegnata una indennità non pensionabile in aggiunta al trattamento economico in godimento.
Il periodo di incarico sarà considerato utile a tutti gli effetti nella qualifica d’organico rivestita.
Art. 12
Ove il dirigente sia temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative funzioni sono assegnate in via provvisoria con decreto del Presidente della Giunta Regionale o del Presidente del Consiglio, ove trattasi del Segretario generale del Consiglio, rispettivamente ad altro dirigente o dipendente, senza alcuna variazione del trattamento economico.
Art. 13
Ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento previdenziale e di malattia, i dirigenti, che non siano impiegati regionali, sono iscritti, come tutti i dipendenti della Regione, rispettivamente, alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, e all'Istituto nazionale per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali.
Art. 14
I dirigenti, durante l’incarico, non possono partecipare a concorsi per l’accesso al ruolo regionale o per il conseguimento di qualifiche superiori.
Art. 15
Gli oneri derivanti dall’applicazio9ne della presente legge, previsti per l’anno 1974 in L. 200.000.000, faranno carico al cap. 40 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974 (stipendi ed assegni al personale, oneri relativi) che presenta la necessaria disponibilità.
Per gli anni successivi, faranno carico al rispettivo capitolo di bilancio.


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