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Legge regionale 18 dicembre 1974, n. 58 (BUR n. 53/1974)

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura

Legge regionale 18 dicembre 1974, n. 58 (BUR n. 53/1974) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 4 , PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , operata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 18 dicembre 1974, n. 58 (BUR n. 53/1974) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 4 , PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA.


Art. 1
La legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , dal titolo “Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura” è rifinanziata per gli anni 1975 e 1976 con lo stanziamento delle somma di lire 1.700 milioni per ciascun anno.
Sui prestiti di conduzione di cui al I comma dell’art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , si applica il tasso di interesse stabilito dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.
Art. 2
Nei bilanci della Regione per gli esercizi 1975 e 1976 sarà iscritto il capitolo di spesa dal titolo “Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 , per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura”, con lo stanziamento di lire 1.700 milioni, in corrispondenza del cap. 594 iscritto per lo stesso importo e la stessa finalità nel bilancio di previsione per l’esercizio 1974.
Le somme stanziate dalle leggi regionali 18 gennaio 1974, n. 4 e 7 maggio 1974, n. 27, per l’anno 1974 e quelle stanziate dalla presente legge ed eventualmente non utilizzate nell’esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO