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Legge regionale 23 dicembre 1974, n. 59 (BUR n. 54/1974)
Norme per la formazione di un programma delle aree da destinare all'esproprio o all'assoluta inedificabilità sulla base dei programmi di fabbricazione
Sommario
“Legge regionale 23 dicembre 1974, n. 59 (BUR n. 54/1974) - Testo vigente”
NORME PER LA FORMAZIONE DI UN PROGRAMMA DELLE AREE DA DESTINARE ALL’ESPROPRIO O ALL’ASSOLUTA INEDIFICABILITà SULLA BASE DEI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE.
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 23 dicembre 1974, n. 59 (BUR n. 54/1974) - Testo storico”
S O M M A R I O
NORME PER LA FORMAZIONE DI UN PROGRAMMA DELLE AREE DA DESTINARE ALL’ESPROPRIO O ALL’ASSOLUTA INEDIFICABILITà SULLA BASE DEI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE.
Art. 1
I Programmi di Fabbricazione, di cui all’art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, possono contenere indicazioni di aree preordinate all’esproprio o da vincolare all’assoluta inedificabilità, anche se diverse da quelle previste da speciali disposizioni di legge o comunque meramente ricognitive o esplicative già in atto.
In tal caso i Comuni integreranno la procedura di adozione del Programma di Fabbricazione con l’adozione di un programma decennale di aree da espropriare o da vincolare all’assoluta inedificabilità in conformità allo strumento urbanistico vigente o adottato, scegliendole al di fuori di quelle comunque già vincolate.
Il predetto Programma dei vincoli deve essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge quando si tratti di Programmi di Fabbricazione già approvati; entro un anno dall’approvazione del Programma di Fabbricazione quando questo sia stato solo adottato; contemporaneamente all’adozione quando si tratti di nuovo Programma di Fabbricazione.
In tal caso i Comuni integreranno la procedura di adozione del Programma di Fabbricazione con l’adozione di un programma decennale di aree da espropriare o da vincolare all’assoluta inedificabilità in conformità allo strumento urbanistico vigente o adottato, scegliendole al di fuori di quelle comunque già vincolate.
Il predetto Programma dei vincoli deve essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge quando si tratti di Programmi di Fabbricazione già approvati; entro un anno dall’approvazione del Programma di Fabbricazione quando questo sia stato solo adottato; contemporaneamente all’adozione quando si tratti di nuovo Programma di Fabbricazione.
Art. 2
La delibera di adozione del Programma dei vincoli deve essere corredata da una mappa catastale in scala non minore di 1/2000. Per i Comuni nei quali non esiste la mappa catastale la planimetria è corredata da un elenco, nel quale di contro ai nominativi dei proprietari sono indicati i beni da espropriare o da vincolare.
La delibera di adozione del Programma dei vincoli divenuta esecutiva ai sensi di legge deve essere pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi e la relativa planimetria od elenco devono essere depositati presso la Segreteria del Comune al fine di pubblica visione. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine predetto è data facoltà ai proprietari interessati di presentare le proprie opposizioni.
La delibera di adozione del Programma dei vincoli divenuta esecutiva ai sensi di legge deve essere pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi e la relativa planimetria od elenco devono essere depositati presso la Segreteria del Comune al fine di pubblica visione. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine predetto è data facoltà ai proprietari interessati di presentare le proprie opposizioni.
Art. 3
Quando il Programma dei vincoli viene adottato congiuntamente al Programma di Fabbricazione la sua approvazione è di competenza della Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica regionale; negli altri casi, il Programma dei vincoli è approvato dalla Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 10 della
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
In ogni caso con lo stesso provvedimento di approvazione, la Giunta regionale decide anche sulle opposizioni presentate.
L’approvazione del Programma dei vincoli da parte della Giunta regionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità sui beni preordinati all’esproprio o all’assoluta inedificabilità.
La dichiarazione di pubblica utilità perde efficacia qualora entro dieci anni i beni vincolati non siano stati espropriati o non siano autorizzate le relative lottizzazioni convenzionate.
La delibera della Giunta regionale che approva il Programma dei vincoli deve essere depositata nella Segreteria comunale e notificata, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario dei beni vincolati entro trenta giorni dall’annuncio dell’avvenuto deposito.
In ogni caso con lo stesso provvedimento di approvazione, la Giunta regionale decide anche sulle opposizioni presentate.
L’approvazione del Programma dei vincoli da parte della Giunta regionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità sui beni preordinati all’esproprio o all’assoluta inedificabilità.
La dichiarazione di pubblica utilità perde efficacia qualora entro dieci anni i beni vincolati non siano stati espropriati o non siano autorizzate le relative lottizzazioni convenzionate.
La delibera della Giunta regionale che approva il Programma dei vincoli deve essere depositata nella Segreteria comunale e notificata, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario dei beni vincolati entro trenta giorni dall’annuncio dell’avvenuto deposito.
Art. 4
Fino all’approvazione del Programma dei vincoli, e comunque fino a tre anni dall’entrata in vigore della presente legge per i Programmi di Fabbricazio0ne già approvati o adottati o, nell’ipotesi restante, fino a tre anni dall’adozione del Programma di Fabbricazione, il Sindaco di ogni Comune interessato è tenuto a sospendere, con provvedimento notificato alla parte richiedente, ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia in contrasto con le destinazioni delle aree preordinate all’esproprio o all’assoluta inedificabilità dai Programmi di Fabbricazione vigenti o adottati.
Art. 5
In caso di inerzia o di impossibilità del comune a provvedere a quanto prescritto nei precedenti articoli entro i termini e secondo le modalità previste, l’esercizio dei poteri sostitutivi avverrà a norma dell’art. 7 della
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
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