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Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 (BUR n. 4/1974)

Interventi finanziari straordinari nel settore delle autolinee di interesse regionale

Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 (BUR n. 4/1974) (Abrogata)

INTERVENTI FINANZIARI STRAORDINARI NEL SETTORE DELLE AUTOLINEE DI INTERESSE REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 (BUR n. 4/1974)

INTERVENTI FINANZIARI STRAORDINARI NEL SETTORE DELLE AUTOLINEE DI INTERESSE REGIONALE


Art. 1
Al fine di potenziare gli autoservizi pubblici di linea d'interesse regionale, con particolare riguardo alle esigenze degli studenti e dei lavoratori pendolari, la Regione Veneta assegna i contributi straordinari previsti dagli articoli seguenti.
Art. 2
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli esercenti autoservizi ordinari di linea per viaggiatori di concessione regionale, entro il limite del venti per cento degli investimenti effettuati per il rinnovo ed il potenziamento del parco veicoli, con materiale nuovo di fabbrica da adibire alle autolinee d'interesse regionale.
Tali contributi possono raggiungere un massimo di lire 3 milioni per ciascun autobus e di lire 5 milioni per ciascun autosnodato, purchè immatricolati nell'anno 1973 o commissionati nel 1973 ed immatricolati entro il 20 dicembre 1974.
Quanto agli Enti pubblici ed alle Società a prevalente partecipazione pubblica, i contributi erogabili sono elevati al trenta per cento degli investimenti, fino ad un massimo di lire 5 milioni per ciascun autobus e di lire 7 milioni per ciascun autosnodato.
Art. 3
Per assicurare la continuità dei servizi, il trasporto degli abbonati a tariffa ridotta ed il rinnovo del materiale rotabile a ciascun esercente di autolinee di interesse regionale possono essere concessi per l'anno 1973 i seguenti ulteriori contributi sulla base dei risultati dell'esercizio delle linee regionali entro i limiti di disavanzo, ritenuto ammissibile, di tutti i servizi di trasporto extraurbani, compresi quelli turistici e di noleggio:
a) un contributo pari al 65 per cento dei prodotti netti complessivi degli abbonamenti;
b) un contributo non superiore a lire 40 per autobus-km. delle linee ordinarie regionali.
Agli Enti pubblici, alle Aziende speciali di cui al Testo Unico approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, ed alle Società a prevalente partecipazione pubblica il contributo chilometrico può essere corrisposto nella misura massima di lire 60. Il contributo stesso può raggiungere la misura di lire 70, quando alle Aziende private, aventi non più di 10 addetti ai servizi o percorrenze complessive di non più di 200.000 chilometri annui nella Regione, che esercitino linee a scarso traffico di viaggiatori, collegando località non servite da altre linee di trasporto per la relazione con le più vicine sedi di istituti scolastici, di stabilimenti industriali e di pubblici uffici.
L'erogazione del contributo di cui al punto b) del precedente primo comma, anche se nelle maggiori misure previste dal secondo comma, è vincolata al rinnovo od almeno all'ordinazione di nuovi veicoli nella misura di un ventesimo del parco della singola Azienda - con arrotondamento all'unità superiore - e ciò entro il 30 giugno 1974; qualora le aziende non ottemperino in tutto od in parte a tale prescrizione, il contributo di cui sopra verrà ridotto di lire 25 per autobus-km. percorso, se tale rinnovo, od ordinazione, è stato nullo, od in proporzione nel caso di rinnovo od ordinazione parziale.
La somma come sopra dedotta potrà essere corrisposta soltanto dopo l'immissione in servizio dei veicoli nuovi, entro il termine massimo del 30 giugno 1975, in proporzione al numero dei veicoli stessi.
A richiesta degli interessati, sui contributi previsti dal presente articolo può essere corrisposto un acconto pari a lire 35 per autobus-km. di percorrenza delle linee ordinarie regionali purchè l'andamento economico dell'Azienda non presenti sostanziai mutamenti rispetto a quello risultante dall'istruttoria esperita per l'applicazione della legge 25 febbraio 1971, n. 94, per i contributi relativi all'anno 1970. In ogni altro caso, all'erogazione dei contributi si procede in una sola soluzione, dopo la presentazione dei bilanci aziendali per il 1973.
Qualora gli stanziamenti disposti per l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo risultino insufficienti, i contributi stessi vanno tutti assegnati in misura proporzionalmente ridotta; qualora invece dopo l'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti risultino somme residue, queste sono destinate, nell'ordine ed entro i limiti del disavanzo di cui al primo comma del presente articolo:
a) all'aumento di un ulteriore dieci per cento del contributo, previsto al primo comma - lettera a) del presente articolo, dei prodotti netti degli abbonamenti;
b) all'aumento fino al massimo di lire venti per autobus-km. dei contributi di cui al primo comma - lettera b) e al secondo comma del presente articolo.
Art. 4
Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, ferme restando eventuali condizioni di maggior favore, i richiedenti devono concedere agli studenti ed ai lavoratori dipendenti pendolari, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riduzioni sugli abbonamenti in misura non inferiore al 50 per cento della tariffa normale; la riduzione non può essere inferiore al 60 per cento, quando gli abbonamenti riguardino viaggiatori in partenza dalle zone che l'ordinamento vigente considera depresse.
Per gli studenti ed i lavoratori pendolari di cui al precedente comma, i beneficiari dei contributi regionali non possono imporre, pena la mancata assegnazione o la revoca dei contributi, limitazioni nel rilascio degli abbonamenti.
Art. 5
Nell'assegnazione dei contributi non possono essere presi in considerazione gli autoservizi direttamente esercitati a totale carico del committente, né quelli che già usufruiscono di altre sovvenzioni da parte della Regione o dello Stato.
Sono esclusi dai contributi i concessionari che al momento della erogazione degli stessi abbiano cessato l'esercizio di linee ammesse al contributo. Qualora all'atto dell'erogazione la titolarità della concessione risulti regolarmente trasferita ad un altro esercente, il contributo deve essere proporzionalmente suddivisi fra il cedente ed il cessionario.
Sono inoltre esclusi dall'erogazione quei concessionari che si trovino in una delle condizioni seguenti:
a) non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi in questione;
b) non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale in vigore;
c) abbiano esposto nelle loro domande, o nella documentazione allegato, dati di fatto non rispondenti a verità;
d) non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dall'art. 4 della presente legge;
e) abbiano sottratto al bilancio aziendale, mediante istituzione di aziende collaterali, entrate che incidano sui risultati di esercizio;
f) abbiano ceduto autolinee in subappalto.
Art. 6
I termini di presentazione delle domande di contributo e la documentazione che le deve corredare sono determinati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
La Giunta Regionale delibera, sentita la competente commissione Consiliare, l'assegnazione degli acconti e la liquidazione finale di contributi che spettano ai vari richiedenti, escludendo motivatamente coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 5.
L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7
Per i contributi previsti dall'art. 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni nell'esercizio 1973. Per i contributi previsti dall'art. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi e 600 milioni, di cui 1 miliardo e 623 milioni nell'esercizio 1973 per la erogazione degli acconti e lire 1 miliardo e 977 milioni nell'esercizio 1974 per la corresponsione dei saldi.
Salve le destinazioni originarie, gli importi eventualmente non utilizzati nel 1973 potranno essere utilizzati nel successivo esercizio.
Art. 8
Per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono disposte le seguenti variazioni di bilancio:
a) viene soppresso il capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1973, avente come stanziamento lire 1 miliardo e 506 milioni;
b) viene ridotto di lire 117 milioni il capitolo 193 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1973, la cui denominazione viene così modificato: "Contributo straordinario agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori extraurbani, per il potenziamento e il rinnovamento del materiale rotabile";
c) è istituito il capitolo 152 bis, "Contributi agli esercenti di autolinee ordinarie di interesse regionale per rimborso degli oneri sociali relativi al trasporto studenti, operai ed impiegati", con uno stanziamento di lire 1 miliardo e 623 milioni.
Art. 9
Gli oneri relativi all'esercizio 1973 sono imputati:
- per i contributi di cui all'art. 2, pari al ire 300 milioni, al capitolo 193;
- per gli acconti sui saldi di cui all'art. 3, a lire 1 miliardo e 623 milioni, al capitolo 152 bis.
Per l'esercizio 1974 agli oneri inerenti ai saldi sui contributi di cui all'art. 3 - pari a lire 1 miliardo e 977 milioni - si farà fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1974, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalla tassa i circolazione, stante il disposto del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 , in applicazione dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


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