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Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8 (BUR n. 4/1974)

Contributi della Regione a favore di istituzioni di formazione professionale di interesse regionale

Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8 (BUR n. 4/1974) (Abrogata)

CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DI ISTITUZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI INTERESSE REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8 (BUR n. 4/1974)

CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DI ISTITUZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI INTERESSE REGIONALE


Art. 1
Al fine di favorire lo svolgimento delle attività e dei programmi delle sottoelencate istituzioni e in attesa dell’emanazione della legge di riordino del settore della formazione professionale, è autorizzata, per gli anni 1973, 1974 e 1975, la concessione di un contributo annuo dell’importo a fianco di ciascuna istituzione indicato:
- Scuola Superiore di Servizio Sociale di Padova L.25.000.000
- Scuola Superiore di Servizio Sociale di Venezia L.25.000.000
- Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona L.25.000.000
Art. 2
I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, anche in unica soluzione, con decreto del Presidente della Regione.
Art. 3
E’ fatto obbligo alle istituzioni beneficiarie di presentare entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente e una particolareggiata relazione sull’impiego del contributo e sulle attività svolte.
Art. 4
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1973 al Titolo I – spese correnti – Sezione V – Azioni e interventi nel campo della istruzione e della cultura, sono istituiti i seguenti capitoli:
159/bis, con la denominazione “contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Padova”;
159/ter, con la denominazione “contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Venezia”;
159/quater, con la denominazione “contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona”;
ciascuno con lo stanziamento di L.25.000.000.
A favore di detti capitoli si provvede mediante storno di L. 60.000.000 dal capitolo 206 e L. 15.000.000 dal capitolo 242 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1973.
L’onere di cui alla presente legge farà carico per gli anni 1974 e 1975 sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.
Le somme stanziate annualmente ai sensi della presente legge e non utilizzate nell’esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi.


SOMMARIO