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Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 9 (BUR n. 4/1974)

Contributi della Regione a favore della Fondazione Querini - Stampalia di Venezia

Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 9 (BUR n. 4/1974) (Abrogata)

CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE QUERINI - STAMPALIA DI VENEZIA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 9 (BUR n. 4/1974)

CONTRIBUTI DELLA REGIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE QUERINI-STAMPALIA DI VENEZIA


Art. 1
Al fine di sviluppare un programma di attività volto ad attuare un sistema bibliotecario a servizio delle popolazioni di Venezia e delle isole della laguna veneta, è autorizzata la concessione a favore della Fondazione Querini-Stampalia, per gli anni 1973, 1974 e 1975, di un contributo annuo dell’importo di L. 25 milioni.
Art. 2
Il contributo viene erogato anche in unica soluzione con decreto del Presidente della Regione, previa presentazione da parte dell’Ente beneficiario di un programma di iniziative da realizzare per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo.
Art. 3
E’ fatto obbligo all’Ente beneficiario di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una particolareggiata relazione sull’impiego del contributo e sull’attività svolta.
Art. 4
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1973 al Titolo I – spese correnti – Sezione V – Azioni e interventi nel campo della istruzione e della cultura è istituito il capitolo 159 quinquies – con la denominazione “contributo a favore della Fondazione Querini-Stampalia di Venezia” con lo stanziamento di L. 25 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di L. 25 milioni dal capitolo 242 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1973.
L’onere di cui all’art. 1 della presente legge farà carico per gli anni 1974 e 1975 sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.
La somma stanziata annualmente ai sensi della presente legge e non utilizzata nell’esercizio di riferimento sarà utilizzata negli esercizi successivi.


SOMMARIO