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Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11 (BUR n. 6/1975)

Ordinamento delle piste destinate alla pratica non agonistica dello sci

Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11 (BUR n. 6/1975) (Abrogata)

ORDINAMENTO DELLE PISTE DESTINATE ALLA PRATICA NON AGONISTICA DELLO SCI

Legge abrogata dall’articolo 30, della legge regionale 14 marzo 1989, n. 7 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11 (BUR n. 6/1975)

ORDINAMENTO DELLE PISTE DESTINATE ALLA PRATICA NON AGONISTICA DELLO SCI


Titolo I
Caratteristiche e classificazione delle piste

Art. 1 - Nozione delle piste
Agli effetti della presente legge, per pista si intende un'area innevata, ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta da apposito provvedimento regionale.
Art. 2 - Classificazione delle piste
Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti categorie:
A) Campo scuola
Area in lieve pendio, priva di ostacoli e pericoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire il facile arresto;
B) Pista facilissima
Percorso di lunghezza e dislivello limitati, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire almeno curve lente a spazzaneve, sia a monte che a valle;
C) Pista facile
Percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a largo raggio a media velocità, sia a monte che a valle;
D) Pista di media difficoltà
Percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci, sia a monte che a valle;
E) Piste difficili
Percorso di notevole e varia pendenza, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevate velocità e su qualunque pendio;
F) Piste per il fondo o sci nordico
Percorsi su terreno vario eventualmente preparati anche ad anello.
Art. 3 - Requisiti tecnici per le piste
Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:
a) tutte le piste devono essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee, non soggette normalmente a valanghe durante il periodo di esercizio;
b) le piste per la discesa devono avere una larghezza calcolata in relazione alla capacità degli impianti di risalita e, comunque, non inferiore a ml. 20 e possedere caratteristiche consone all'abilità media degli sciatori che presumibilmente decidono di percorrerle; potranno, comunque, essere ammesse larghezze inferiori per tratti debitamente segnalati;
c) le piste per il fondo devono avere larghezza e profilo tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori;
d) qualora la complessità e la lunghezza di una pista lo esiga, possono essere imposti dei punti fissi di chiamata dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso;
e) la pista non deve avere attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da mezzi di risalita a livello; l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile potrà essere consentito, in via eccezionale, subordinatamente alla adozione di misure atte a costringere lo sciatore all'arresto prima dell'attraversamento;
f) le aree destinate all'impiego di slitte e similari dovranno essere distinte da quelle riservate agli sciatori;
g) l'area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.
Le piste funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano in possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati, potranno, salvo il caso di accertata pericolosità della pista, essere autorizzate a condizione che, entro il termine stabilito di volta in volta dal provvedimento di autorizzazione, vengano effettuate le opere richieste, nel rispetto dei vincoli idrogeologici e di tutela delle bellezze naturali.


Titolo II
Costituzione di nuove piste


Art. 4 - Domanda per il riconoscimento
Chi intende costruire una pista per ottenerne il riconoscimento, dovrà presentare al Presidente della Regione, tramite la Comunità Montana competente per territorio, apposita domanda corredata dal progetto, dalla relazione illustrativa e dalla documentazione attestante di quali terreni ricadenti nel tracciato della pista abbia la disponibilità.
Le Comunità Montane, sentito il Comune interessato, trasmettono le domande al Presidente della Regione entro 60 giorni dal loro ricevimento, esprimendo il proprio motivato parere in ordine alla compatibilità dell'opera col piano generale di sviluppo della Comunità.
Il progetto è costituito:
1. dalla corografia d'assieme con l'indicazione degli eventuali impianti di risalita in esercizio od in progetto e loro portata oraria, nonché delle eventuali attrezzature ricettive, di ristoro e di parcheggio;
2. dalla riproduzione del tracciato in scala 1:5000;
3. dalla riproduzione del tracciato, su mappa catastale, firmata da un tecnico abilitato, completa dell'indicazione delle colture in atto nei terreni interessati e dell'elenco delle ditte proprietarie;
4. dal profilo altimetrico in scala 1:1000 con l'indicazione degli sterri, dei riporti ed altre opere di miglioria, nonché delle distanze progressive e delle sezioni e relative pendenze trasversali della pista ogni 10 ml. di dislivello.
Nella relazione devono essere indicate la struttura geologica dei terreni interessati, le condizioni di innevamento, nonché l'entità dei venti e la localizzazione delle valanghe.
Art. 5 - Benestare
Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 7, rilascia, con proprio decreto, ove ne ricorrano le condizioni, il benestare della Regione alla realizzazione dell'opera, fissandone i termini di ultimazione.
Col decreto di cui al comma precedente possono essere prescritte modifiche od integrazioni del progetto secondo i suggerimenti della Comunità Montana, del Comune e della Commissione consultiva di cui all'art. 7.
Il benestare del Presidente della Regione costituisce, a tutti gli effetti, approvazione del progetto.
Il Presidente della Regione, su motivato parere della Comunità Montana, con il decreto di cui al I comma del presente articolo o con separato provvedimento, può dichiarare la pubblica utilità dell'opera. In tal caso saranno applicate le disposizioni contenute e richiamate all'art. 2 del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, e nella legge 18 aprile 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Sono in ogni caso prioritarie le iniziative promosse dagli Enti pubblici.
Art. 6 - Sistemi di piste
I sistemi di piste per gli sports invernali, i relativi impianti di risalita e le attrezzature ricettive e di ristoro, in accordo con la programmazione regionale, sono previsti nei piani generali di sviluppo delle Comunità Montane e nei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché nei piani urbanistici comunali.
Art. 7 - Commissione consultiva
Per l'esame dei progetti delle piste da sci compresi nei piani di cui al precedente articolo, la Commissione consultiva di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , territorialmente competente, è integrata dai seguenti membri:
a) da un funzionario esperto nel settore turistico, designato dalla Giunta regionale;
b) da un rappresentante della FISI (Federazione Italiana Sports Invernali), dalla stessa designato;
c) da un rappresentante dei maestri di sci, designato dall'Associazione Scuole Maestri di sci.
Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente articolo la Commissione è altresì integrata dal Direttore del Dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia o da un suo delegato.
Per gli effetti di cui all'art. 5 la Commissione consultiva esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, il proprio parere in ordine:
a) ai requisiti tecnici, alla portata e alla segnaletica della pista;
b) alle condizioni di sicurezza di esercizio con particolare riguardo ai pericoli di caduta di valanghe;
c) all'aspetto idrogeologico;
d) alla categoria cui ascrivere la pista.
La Commissione ha facoltà di proporre, sotto pena di decadenza, eventuali obblighi da prescrivere per l'apprestamento e la manutenzione della pista, soprattutto ai fini della difesa idrogeologica del territorio, del rispetto dell'ambiente naturale e del ripristino della copertura erbosa.
Art. 8 - Confluenza in piste esistenti
Chi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, dovrà assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti di cui all'art. 3 della presente legge, sopportando inoltre una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per la manutenzione dell'opera.
La relativa domanda, che dovrà essere redatta secondo quanto prescritto dall'art. 4 e contenere gli impegni di cui al precedente comma, dovrà essere comunicata al titolare della pista riconosciuta, il quale potrà esprimere, entro 30 giorni, il proprio parere.
Sulla determinazione delle opere necessarie e sulla suddivisione delle relative spese decide, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 7, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Con lo stesso provvedimento viene determinata l'incidenza percentuale delle spese di manutenzione a carico di ciascun contitolare.
Art. 9 - Riconoscimento delle piste esistenti
Chi intende ottenere il riconoscimento di una pista già esistente dovrà presentare domanda al Presidente della Regione, tramite la competente Comunità Montana, allegando la documentazione prevista all'art. 4.
La Comunità Montana inoltrerà la domanda al Presidente della Regione dopo aver espresso il proprio parere nei modi e nei termini previsti al II comma dell'art. 4.
Art. 10 - Riconoscimento ed elenco ufficiale
Il riconoscimento e la classificazione delle piste sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento da parte della Commissione consultiva di cui all'art. 7 della sussistenza dei requisiti tecnici previsti all'art. 3, ed, in particolare, per le opere di nuova costruzione, della loro rispondenza al progetto approvato dal Presidente della Regione.
Con la deliberazione di cui al I comma è ordinata l'iscrizione della pista in un elenco ufficiale istituito e conservato presso il competente Ufficio del Genio Civile regionale, cui spetta la vigilanza ed il controllo delle piste medesime.
Nell'elenco di cui sopra dovranno essere indicati i titolari del riconoscimento, le caratteristiche tecniche della pista ed i limiti di durata della concessione.
Su richiesta degli interessati, o d'ufficio, l'Amministrazione regionale può disporre periodiche revisioni delle piste.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 7, può altresì prescrivere le modifiche che si rendessero necessarie e disporre la cancellazione dall'elenco di quelle piste che abbiano cessato di presentare interesse pubblico in relazione alla loro destinazione turistico-sportiva.
Art. 11 - Conflitto di interesse
Nel caso di interferenze tra impianti di risalita e le piste, tali da non permettere la coesistenza, decide la Giunta regionale stessa, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 7.


Titolo III
Manutenzione delle piste


Art. 12 - Assunzione della manutenzione
Ove la pista non presenti, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i necessari requisiti di percorribilità, il titolare della stessa dovrà provvedere ad apporre, sia sulla pista, sia alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi.
Il titolare della pista ha l'obbligo di curare che la stessa, durante il periodo di innevamento, sia munita della segnaletica e di mantenere le caratteristiche e i requisiti tecnici prescritti dalla presente legge.
In caso di ripetuta o prolungata negligenza, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 7, dispone la revoca del riconoscimento.
Art. 13 - Norme esecutive
La Giunta regionale è autorizzata ad emanare norme esecutive di attuazione della presente legge, giusta la facoltà concessale dall'art. 32, lett. g) dello Statuto della Regione Veneto, nonché il regolamento tecnico per la segnaletica prevista all'art. 7.



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