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Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12 (BUR n. 6/1975)

Adeguamento del finanziamento per gli interventi previsti dall'art. 1 e modifiche della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, concernente provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture civili e produttive in agricoltura

Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12 (BUR n. 6/1975) (Abrogata)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 1 E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1974, n. 2 , CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI E PRODUTTIVE IN AGRICOLTURA

Legge tacitamente abrogata dagli articoli 27, 28 e 32, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12 (BUR n. 6/1975) (Novellazione)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL’ART. 1 E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1974, n. 2 , CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI E PRODUTTIVE IN AGRICOLTURA


Art. 1
Per gli interventi previsti dall’art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 , “Provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture civili e produttive in agricoltura”, è autorizzata una ulteriore spesa di L. 2.000 milioni da aggiungersi ai fondi stanziati dall’art. 8 della predetta legge.
I fabbricati costruiti, ampliati o riattati con il contributo regionale di cui alla presente legge sono vincolati alla destinazione rurale per i beneficiari per la durata di 5 anni.
Il mutamento della destinazione può essere autorizzato dalla Giunta regionale ed è subordinato alla restituzione integrale dei contributi percepiti, aumentati degli interessi al tasso legale.
Il quarto comma dell’art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 , è abrogato e sostituito dal seguente:
“Sulla spesa riconosciuta ammissibile, comunque non superiore a 20 milioni di lire per ciascuna opera, il contributo può essere concesso nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento per le opere da realizzare in territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Il secondo comma dell’art. 6 della precitata legge regionale è così modificato:
“Le domande per i contributi di cui agli artt. 1, 2 e 3 sono trasmesse dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o ai Presidenti delle Comunità Montane quando queste saranno operanti, per gli adempimenti previsti dalla presente legge”.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzazione di lire 2.000 milioni dal fondo globale iscritto al Cap.725 – Partita “Rifinanziamento dell’art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 ” – del bilancio 1974 e con l’iscrizione nell’apposito capitolo di spesa del bilancio 1975, così come consentito dall’art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.


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