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Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 13 (BUR n. 6/1975)
Contributi alle aziende concessionarie di autolinee per la corresponsione di un compenso forfettario mensile ai propri dipendenti con contratto ANAC
Sommario
“Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 13 (BUR n. 6/1975) - Testo vigente”
CONTRIBUTI ALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE PER LA CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO FORFETTARIO MENSILE AI PROPRI DIPENDENTI CON CONTRATTO ANAC
Legge abrogata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 13 (BUR n. 6/1975) - Testo storico”
CONTRIBUTI ALLE AZIENDE CONCESSARIE DI AUTOLINEE PER LA CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO FORFETTARIO MENSILE AI PROPRI DIPENDENTI CON CONTRATTO ANAC.
Art. 1
La Giunta regionale in attesa della determinazione in sede nazionale della disciplina definitiva del rapporto di lavoro del personale dipendente dalle autolinee in concessione con contratto ANAC è autorizzata ad assegnare alle aziende concessionarie contributi per la corresponsione di un compenso forfettario mensile ai lavoratori dipendenti, come indicato dagli articoli seguenti, per l’anno 1974 a partire dal 1 luglio e per l’anno 1975.
Art. 2
Per ciascun dipendente l’importo da erogarsi non potrà essere superiore a lire 65 mila lorde mensili.
La Giunta regionale corrisponderà alle aziende concessionarie gli importi relativi agli oneri sociali e riflessi.
La Giunta regionale corrisponderà alle aziende concessionarie gli importi relativi agli oneri sociali e riflessi.
Art. 3
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge pari a lire 1.700 milioni per l’esercizio 1974 e a lire 3.000 milioni per l’esercizio 1975 si provvede:
- per l’esercizio 1974, mediante le maggiori entrate da iscriversi nel cap. 100 “interessi attivi sul fondo di cassa regionale” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 1974;
- per l’esercizio 1975 mediante l’utilizzazione per pari importo della quota spettante alla Regione a norma dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 4
Al bilancio per l’esercizio finanziario 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:
a) stato di previsione dell’entrata (variazioni in aumento) cap. 100 “interessi attivi su fondo di cassa regionale” – lire 1.700 milioni;
b) stato di previsione della spesa (variazioni in aumento) cap. 487 “contributi alle aziende concessionarie di autolinee per la corresponsione di un compenso forfettario mensile ai propri dipendenti con contratto ANAC” (cap. di nuova istituzione) – lire 1.700 milioni.
La spesa per l’esercizio 1975 sarà iscritta in apposito capitolo corrispondente al cap. 487 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1974.
La spesa per l’esercizio 1975 sarà iscritta in apposito capitolo corrispondente al cap. 487 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1974.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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