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Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14 (BUR n. 6/1975)

Interventi finanziari straordinari nel settore delle autolinee di interesse regionale per il 1974

Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14 (BUR n. 6/1975) (Abrogata)

INTERVENTI FINANZIARI STRAORDINARI NEL SETTORE DELLE AUTOLINEE DI INTERESSE REGIONALE PER IL 1974

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14 (BUR n. 6/1975)

INTERVENTI FINANZIARI STRAORDINARI NEL SETTORE DELLE AUTOLINEE DI INTERESSE REGIONALE PER IL 1974


Art. 1 - Campo di applicazione della legge
Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto di interesse regionale nella prospettiva di una radicale ristrutturazione dell'intero settore, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo per l'esercizio 1974 alle autolinee ordinarie per viaggiatori di interesse regionale, che siano risultate passive nel corso dello steso anno.
Sono escluse da detto beneficio le autolinee esercitate a totale carico del committente e quelle che già usufruiscono di sovvenzioni della stessa natura da parte della Regione e dello Stato.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
Beneficiari del contributo, di cui alla presente legge, sono i concessionari di autolinee di interesse regionale, siano essi enti pubblici o soggetti privati.
Fatte salve le sanzioni comunque già espressamente previste dalle leggi vigenti, sono escluse dal contributo le linee per le quali i concessionari:
a) non abbiano assicurato la normale regolarità;
b) non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale in vigore;
c) abbiano esposto, nelle loro domande o nella documentazione allegata, dati di fatto non rispondenti a verità;
d) abbiano sottratto al bilancio aziendale, mediante istituzione di aziende collaterali, entrate che incidono sui risultati di esercizio;
e) abbiano posto in essere atti di cessione in subappalto;
f) abbiano in qualsiasi modo imposto limitazioni nel numero degli abbonamenti da rilasciare a favore di studenti o lavoratori pendolari dipendenti.
Qualora all'atto dell'erogazione del contributo, risulti cessato l'esercizio delle linee interessate, per atto unilaterale del concessionario, il contributo stesso non può essere concesso, e se concesso, deve essere revocato; qualora invece la linea ammessa a contributo sia stata regolarmente trasferita ad altro esercente nel corso dell'esercizio 1974, il relativo contributo deve essere proporzionalmente suddiviso fra il cedente e il cessionario.
Art. 3 - Determinazione del contributo
L'ammontare del contributo di cui all'art. 1, risulta dalla somma:
a) di una contribuzione non superiore al 75 per cento delle entrate nette complessive provenienti all'azienda dalla vendita di abbonamenti per le linee ordinarie regionali;
b) di una contribuzione non superiore a lire 60 per autobus/Km. delle linee ordinarie regionali.
La contribuzione chilometrica, di cui alla lettera b) del precedente comma, può essere elevata fino a lire 90, quando concessionario delle linee ordinarie regionali sia un ente pubblico o un'Azienda speciale, di cui al T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, o una società a prevalente partecipazione pubblica; oppure quando, essendo concessionario un soggetto privato, il personale dell'Azienda addetto ai servizi non superi le 10 unità o comunque le percorrenze complessive della stessa azienda non superino 200.000 Km. annui nella Regione, a condizione però che si tratti di linee a scarso traffico di viaggiatori colleganti località altrimenti isolate; tale agevolazione è altresì concessa alle imprese esercenti, prevalentemente autolinee di montagna, in relazione alla percorrenza delle medesime.
Per ogni concessionario di linee ordinarie regionali, la determinazione concreta dell'aliquota, di cui alla lett. a) e dell'ammontare del contributo chilometrico di cui alla lett. b) del primo comma, anche secondo le modalità fissate al secondo comma del presente articolo, è fatta tenendo presente;
1. i risultati dell'esercizio delle linee regionali entro i limiti di disavanzo, ritenuto ammissibile, di tutti i servizi di trasporto extraurbano, compresi quelli turistici e di noleggio;
2. l'ammontare dello stanziamento iscritto per la stessa destinazione nel bilancio regionale.
Art. 4 - Acconto sul contributo
A richiesta degli interessati, l'Amministrazione regionale può concedere un acconto sul contributo per l'esercizio 1974, di cui alla presente legge.
Detto acconto non può essere superiore al 65 per cento dei contributi complessivamente assegnati per ciascun concessionario per l'esercizio 1973 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 .
Art. 5 - Procedure per l'erogazione del contributo
I termini di presentazione delle domande di contributo e la documentazione di corredo sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, delibera la concessione e l'ammontare del contributo, di cui alla presente legge, nonché l'ammontare degli acconti ai sensi dell'art. 4.
L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta.
Art. 6 - Quantificazione ed imputazione della spesa
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 3.177 milioni per l'anno 1975, nel cui bilancio sarà iscritto apposito capitolo per il corrispondente importo.
Agli oneri relativi si fa fronte:
- per L. 1.200 milioni mediante detrazione di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 530 - Partita "Interventi straordinari nel settore delle autolinee di interesse regionale" - del bilancio di previsione della spesa 1974 così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64;
- per L. 1.977 milioni mediante la maggiore entrata prevista per interessi attivi su fondo di cassa regionale per l'esercizio finanziario 1975.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




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