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Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 15 (BUR n. 6/1975)

Anticipazione, per conto dello Stato, del trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi con contratto ANAC relativo al periodo 1 gennaio 1973 - 30 giugno 1974

Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 15 (BUR n. 6/1975) (Abrogata)

ANTICIPAZIONE, PER CONTO DELLO STATO, DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI CON CONTRATTO ANAC RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1973 - 30 GIUGNO 1974

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1975, n. 15 (BUR n. 6/1975)

ANTICIPAZIONE, PER CONTO DELLO STATO, DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTO-SERVIZI CON CONTRATTO ANAC RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1973 - 30 GIUGNO 1974


Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare, per conto dell'Amministrazione centrale alle aziende interessate e per ciascun agente addetto alle autolinee in concessione, il cui trattamento sia regolato dal contratto ANAC, le somme determinate secondo i seguenti criteri e per l'arco temporale che va dal 1 gennaio 1973 al 30 giugno 1974:
a) un importo pari a L. 22.000 mensili;
b) la quota corrispondente alla 13.a e 14.a mensilità, pari a L. 66.000;
c) l'integrazione della 14.a mensilità mediante la corresponsione di mezza mensilità di stipendio per ciascun dipendente per il 1973 e di 1/4 dello stesso stipendio per il 1974;
d) l'importo degli oneri sociali relativi alle somme, indicate ai punti precedenti.
L'onere previsto al precedente comma è quantificato in lire 1.950 milioni.
Art. 2
Per il pagamento delle somme, di cui al precedente articolo, la Giunta regionale può deliberare altresì la corresponsione di acconti sull'importo finale spettante a ciascun agente.
L'erogazione del saldo finale avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, previ opportuni accertamenti dei competenti uffici circa la determinazione delle Aziende e del numero dei dipendenti interessati.
Art. 3
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'anticipazione, di cui all'art. 1, a carico del cap. 745 "Uscite per conto terzi" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.
Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione, di cui al precedente comma, sarà introitato nel cap. 190 "Entrate per conto terzi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1974.
Il recupero degli interessi sarà introitato al cap. 100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1974.
Il Presidente della Giunta regionale con suo decreto è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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