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Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 (BUR n. 6/1975)

Interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale

Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 (BUR n. 6/1975) (Abrogata)

INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO E DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 (BUR n. 6/1975)

INTERVENTI DI RIMBOSCAMENTO E DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE


Art. 1
La Regione assume a proprio carico la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento nei territori classificati montani ai sensi degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell’articolo unico della legge 30luglio 1957, n. 657, nonché nei territori sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Le opere suddette in particolare riguardano:
a) il miglioramento del regime idraulico, i rinsaldamenti e le opere costruttive connesse per ridurre la portata solida;
b) i rimboscamenti dei terreni nudi e cespugliati, nonché la ricostruzione boschiva, le opere di correzione dei tronchi montani dei corsi d’acqua e le opere di sistemazione idraulico-agraria e pascoliva delle pendici in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;
c) la sistemazione delle dune litoranee, rivolta alla loro conservazione, nonché la piantagione di alberi frangivento.
Art. 2
I programmi di intervento relativi alle opere di cui al precedente art. 1 sono predisposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio regionale.
I programmi sono formulati organicamente per unità idrografica, tenendo conto delle situazioni di maggiore dissesto idrogeologico, del completamento di opere già iniziate, dei programmi predisposti dalla Stato per le opere di sua competenza, e dei piani di sviluppo delle Comunità Montane.
Nella formulazione dei programmi sono tenute anche presenti le esigenze di garantire la continuità di occupazione della mano d’opera locale.
La Giunta regionale provvede all’attuazione degli interventi nei limiti di spesa e con le modalità previste dalla presente legge.
Art. 3
La Regione provvede alla progettazione e alla esecuzione delle opere direttamente o mediante concessione amministrativa.
Nei territori montani l’esecuzione delle opere, particolarmente quelle a carattere intensivo, avviene normalmente mediante concessione a favore degli interessati direttamente o indirettamente ai risultati utili della sistemazione.
In particolare hanno titolo alla concessione delle opere i Consorzi dei proprietari dei terreni da sistemare, le Comunità Montane e gli altri Enti pubblici.
La Giunta regionale provvede alla concessione delle opere avuto riguardo all’organizzazione tecnico finanziaria del richiedente e al suo specifico interesse alla realizzazione delle opere.
I lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.
Il Presidente della Giunta regionale, previo parere dei competenti organi tecnici, approva i progetti delle opere ed impegna la relativa spesa.
Il Presidente della Giunta regionale provvede alla erogazione dei fondi per quanto concerne la gestione dei lavori da eseguirsi in economia a cura degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste della Regione.
Nel caso di lavori affidati in concessione, l’erogazione dei fondi per il finanziamento delle opere incluse nei programmi approvati viene disposta dalla Giunta mediante la anticipazione rispettivamente nella misura del 45 per cento della spesa ammissibile dopo l’inizio dei lavori e del 45 per cento quando le opere eseguite ed accertate sono di importo non inferiore a due terzi de4lla anticipazione iniziale. Il saldo del 10 per cento viene erogato sulla base delle risultanze del collaudo eseguito.
La Giunta regionale nomina i collaudatori delle opere, da scegliersi preferibilmente tra il personale tecnico della Regione.
Art. 4
La Regione, provvede alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboscamento esistenti e di quelle previste dall’art. 1 della presente legge, per conservarne l’efficienza e per garantire una sufficiente sezione di deflusso degli alvei.
Gli interventi di manutenzione sono approvati sentite le Comunità Montane ed attuati dalla Giunta regionale, con la procedura prevista al precedente art. 3.
Art. 5
Le opere di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 6
Nell’esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge si applica la normativa di cui al decreto del Ministero del Tesoro 25 novembre 1972 e successive modifiche e proroghe, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.
Art. 7
Per gli interventi previsti dall’art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 1000 milioni per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.
Agli oneri relativi all’esercizio finanziario 1975 si provvede mediante la istituzione nel relativo bilancio di apposito capitolo di spesa dal titolo “Interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale nell’ambito del territorio regionale”, con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, in sostituzione del capitolo 640 del bilancio 1974 di pari importo.
Per gli anni successivi l’onere graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
Le somme stanziate e non utilizzate nell’esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi a norma del III comma dell’art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Art. 8
Per gli interventi previsti dall’art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni.
Agli oneri relativi all’esercizio finanziario 1975 si provvede mediante la istituzione nel relativo bilancio di apposito capitolo di spesa dal titolo “Interventi per la manutenzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale”, con lo stanziamento di lire 400 milioni, in sostituzione del capitolo 430 del bilancio 1974.
Alla maggiore spesa di lire 100 milioni rispetto allo stanziamento del capitolo 430 del 1974 si provvede con l’incremento della quota spettante alla Regione a norma dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Per gli anni successivi l’onere graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.



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