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Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 17 (BUR n. 6/1975)
Adeguamento del finanziamento e modifiche della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , recante norme per l'assistenza scolastica
Sommario
“Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 17 (BUR n. 6/1975) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 38 , RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA
Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , operata dall’articolo 16 della
legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 17 (BUR n. 6/1975) (Abrogata)
- ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 38 , RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA
Sommario
“Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 17 (BUR n. 6/1975) - Testo storico”
ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 38 , RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA
Art. 1
Per gli interventi previsti dall'art. 7 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni in aggiunta ai fondi stanziati dalla legge stessa per l'anno 1974.
Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato per lire 350 milioni esclusivamente per l'assistenza a favore degli alunni degli Istituti Professionali di Stato.
Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato per lire 350 milioni esclusivamente per l'assistenza a favore degli alunni degli Istituti Professionali di Stato.
Art. 2
Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è assegnato ai Comuni nel cui territorio hanno sede principale gli Istituti Professionali di Stato, ed è ripartito fra i Comuni stessi in proporzione diretta:
a) al numero degli alunni dei convitti e degli utenti delle mense presso gli Istituti predetti, tenuto conto della differenziazione delle rette;
b) al numero degli alunni frequentanti gli Istituti medesimi.
Anche quando vi siano sedi coordinate o sezioni staccate di Istituti Professionali di Stato situati in Comuni diversi, i relativi fondi sono assegnati al Comune in cui è ubicata la sede principale dell'ente stesso e sono comunque destinati alla globalità degli allievi degli istituti, sedi e sezioni.
a) al numero degli alunni dei convitti e degli utenti delle mense presso gli Istituti predetti, tenuto conto della differenziazione delle rette;
b) al numero degli alunni frequentanti gli Istituti medesimi.
Anche quando vi siano sedi coordinate o sezioni staccate di Istituti Professionali di Stato situati in Comuni diversi, i relativi fondi sono assegnati al Comune in cui è ubicata la sede principale dell'ente stesso e sono comunque destinati alla globalità degli allievi degli istituti, sedi e sezioni.
Art. 3
La ripartizione dei fondi di cui all'articolo precedente è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Entro lo stesso termine è effettuata la ripartizione del rimanente stanziamento di lire 650 milioni con i criteri previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , così come modificato dal successivo art. 4.
Entro lo stesso termine è effettuata la ripartizione del rimanente stanziamento di lire 650 milioni con i criteri previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , così come modificato dal successivo art. 4.
Art. 4
Il primo comma - lett. b) dell'art. 7 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , è così modificato:
"b) 25 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun Comune, purchè il relativo ammontare non superi il 150 per cento del fondo assegnato in proporzione alla popolazione residente".
"b) 25 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun Comune, purchè il relativo ammontare non superi il 150 per cento del fondo assegnato in proporzione alla popolazione residente".
Art. 5
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante detrazione della somma di lire 1.000 milioni dal fondo iscritto al cap. 531 - Partita: "Provvidenze straordinarie a favore dell'assistenza scolastica" - del bilancio 1974 e con iscrizione di apposito capitolo nel bilancio 1975, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
SOMMARIO
- Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 17 (BUR n. 6/1975) (Novellazione)
- ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 38 , RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA