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Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 17 (BUR n. 6/1975)

Adeguamento del finanziamento e modifiche della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , recante norme per l'assistenza scolastica

Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 17 (BUR n. 6/1975) (Abrogata)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 38 , RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , operata dall’articolo 16 della legge regionale 24 novembre 1978, n. 67 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 17 (BUR n. 6/1975) (Novellazione)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 38 , RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA


Art. 1
Per gli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni in aggiunta ai fondi stanziati dalla legge stessa per l'anno 1974.
Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato per lire 350 milioni esclusivamente per l'assistenza a favore degli alunni degli Istituti Professionali di Stato.
Art. 2
Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è assegnato ai Comuni nel cui territorio hanno sede principale gli Istituti Professionali di Stato, ed è ripartito fra i Comuni stessi in proporzione diretta:
a) al numero degli alunni dei convitti e degli utenti delle mense presso gli Istituti predetti, tenuto conto della differenziazione delle rette;
b) al numero degli alunni frequentanti gli Istituti medesimi.
Anche quando vi siano sedi coordinate o sezioni staccate di Istituti Professionali di Stato situati in Comuni diversi, i relativi fondi sono assegnati al Comune in cui è ubicata la sede principale dell'ente stesso e sono comunque destinati alla globalità degli allievi degli istituti, sedi e sezioni.
Art. 3
La ripartizione dei fondi di cui all'articolo precedente è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Entro lo stesso termine è effettuata la ripartizione del rimanente stanziamento di lire 650 milioni con i criteri previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , così come modificato dal successivo art. 4.
Art. 4
Il primo comma - lett. b) dell'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , è così modificato:
"b) 25 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun Comune, purchè il relativo ammontare non superi il 150 per cento del fondo assegnato in proporzione alla popolazione residente".
Art. 5
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante detrazione della somma di lire 1.000 milioni dal fondo iscritto al cap. 531 - Partita: "Provvidenze straordinarie a favore dell'assistenza scolastica" - del bilancio 1974 e con iscrizione di apposito capitolo nel bilancio 1975, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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