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Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18 (BUR n. 6/1975)

Provvidenze a favore della pesca

Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18 (BUR n. 6/1975) (Abrogata)

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18 (BUR n. 6/1975)

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA

Art. 1
Ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura, in relazione alle competenze regionali, può essere concesso a cooperative di produzione, lavorazione e vendita di prodotti della pesca, ivi compresi i molluschi eduli, ad enti, associazioni e privati esercenti la pesca o l'acquicoltura, un concorso negli interessi su prestiti al tasso stabilito dalla normativa statale vigente in materia di prestiti agevolati in agricoltura, della durata massima di cinque anni, contratti con Istituti o Enti di credito autorizzati, per le finalità di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 290, integrata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 163, e per le finalità di cui alle seguenti lettere:
a) costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca;
b) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca;
c) costruzione, ampliamento e acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti ittici;
d) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative di pescatori e loro consorzi;
e) impianto ed acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori;
f) acquisto di attrezzature per la ricerca scientifica nel settore delle produzioni ittiche.
Il contributo regionale di cui al precedente comma è pari alla differenza tra le rate di ammortamento, calcolate al tasso praticato dagli Istituti ed Enti di credito, e le rate medesime calcolate al tasso agevolato di cui al primo comma.
L'ammontare massimo dei prestiti per la concessione del contributo regionale, è di lire 15 milioni per i privati, enti ed associazioni, di lire 100 milioni per le cooperative di produzione, lavorazione e vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Per le iniziative comportanti una spesa non superiore ai 3 milioni di lire, possono essere concessi, in luogo del concorso sugli interessi, contributi in conto capitale, fino al 40 per cento della spesa ammissibile, comunque in misura non superiore a lire 1.200.000.
Per le iniziative di cui alla lettera f) del primo comma, possono essere concessi, in luogo del concorso sugli interessi, contributi in conto capitale, con le modalità e nella misura previste dal comma precedente.
Art. 2
Le domande per la concessione dei prestiti a tasso agevolato vanno dirette all'Istituto o Ente di credito prescelto e sono presentate al Presidente della Giunta regionale.
Le domande per la concessione di contributi in conto capitale vanno presentate al Presidente della Giunta regionale.
Le domande sono corredate:
a) dal preventivo di spesa delle ditte fornitrici, per l'acquisto di attrezzature o
materiale;
b) dai progetti di massima e dal preventivo di spesa, per la costruzione di opere.
La Giunta regionale emette nulla-osta all'erogazione del prestito e delibera la concessione del contributo in conto capitale, sentito un Comitato tecnico composto dal componente della Giunta regionale incaricato per l'agricoltura, caccia e pesca che lo presiede, da tre rappresentanti delle cooperative della pesca e da un esperto del settore, nominati dalla Giunta regionale. Funge da Segretario un funzionario della Regione.
I pareri sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nella concessione dei contributi è data preferenza alle cooperative di produzione, lavorazione e vendita di prodotti della pesca.
Art. 3
Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, allo scopo di promuovere il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo nel settore peschereccio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a cooperative, a Consorzi di cooperative e associazioni a carattere di mutualità e senza fini di speculazione e ad associazioni di produttori collegate con la Regione e con imprese a partecipazione statale contributi in conto capitale fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ammissibile.
I contributi in conto capitale saranno elevati fino ad un massimo del 50 per cento qualora cooperative, associazioni e consorzi di cui al comma precedente abbiano la effettiva disponibilità del prodotto dei soci.
Per la quota restante della spesa, la Giunta regionale può concedere un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni, da contrarre con Istituti di credito autorizzati.
Il concorso regionale negli interessi è pari alla differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso praticato dagli Istituti ed Enti di credito, e le rate medesime calcolate al tasso stabilito dalla normativa statale vigente in materia di mutui agevolati in agricoltura.
Art. 4
La Giunta regionale è autorizzata ad attuare iniziative per il miglioramento tecnico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici, in collaborazione con enti pubblici ed imprese a partecipazione statale o private, cooperative e loro consorzi, sulla base di idonei programmi di attività.
Nell'ambito delle suddette iniziative un adeguato sostegno sarà assicurato per la valorizzazione commerciale dei prodotti e per lo svolgimento di adeguate campagne pubblicitarie.
Art. 5
Sulle richieste di contributo presentate ai sensi dell'articolo 3 e sugli interventi di cui all'articolo 4 è sentito il parere della competente Commissione consiliare.
Art. 6
I rapporti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito peschereccio agevolato con il concorso regionale sono regolati con apposita convenzione della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla liquidazione del concorso negli interessi previsto dalla presente legge, sulla base di rendiconti prodotti dall'Istituto o Ente finanziatore, muniti del visto sindacale.
Art. 7
Per facilitare la stipulazione dei mutui concessi ai sensi della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria.
Art. 8
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di lire 700 milioni, a cui si fa fronte:
1. per lire 325 milioni mediante utilizzazione per pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 725 - Partita " Iniziative a favore della pesca" del bilancio 1974, cosí come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64;
2. per lire 375 milioni mediante utilizzazione per pari importo della quota spettante alla
Regione dal fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Lo stanziamento di cui al comma precedente per l'anno 1975 è cosí determinato:
a) lire 50 milioni per il concorso negli interessi di cui all'art. 1;
b) lire 250 milioni per i contributi in conto capitale di cui all'art. 1;
c) lire 155 milioni per i contributi in conto capitale di cui all'art. 3;
d) lire 100 milioni per il concorso negli interessi di cui all'art. 3;
e) lire 140 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'art. 4;
f) lire 5 milioni per la prestazione di garanzia fidejussoria di cui all'art. 7.
Nel bilancio di spesa della Regione 1975 saranno iscritti appositi capitoli in corrispondenza degli interventi previsti alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma precedente per l'ammontare ivi previsto.
Art. 9
Per gli anni successivi al 1975 lo stanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge è determinato in lire 375 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1978, in lire 155 milioni per l'esercizio 1979 e lire 100 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1996.
Di conseguenza gli stanziamenti ai capitoli di spesa corrispondenti agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del precedente art. 8, vengono determinati come segue:
- per gli interventi di cui alla lett. a) lire 50 milioni per gli esercizi 1976, 1977, 1978 e 1979;
- per gli interventi di cui alla lett. b) lire 100 milioni per gli esercizi 1976, 1977 e 1978;
- per gli interventi di cui alla lett. c) lire 50 milioni per gli esercizi 1976, 1977 e 1978;
- per gli interventi di cui alla lett. d) lire 100 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1996;
- per gli interventi di cui alla lett. e) lire 70 milioni per gli esercizi 1976, 1977 e 1978;
- per gli interventi di cui alla lett. f) lire 5 milioni per gli esercizi 1976, 1977 e 1978.
Le somme stanziate annualmente e non utilizzate durante l'esercizio di competenza, saranno utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.



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