Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 (BUR n. 6/1975)
Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili-nido, di cui alla Legge Regionale 25 gennaio 1973, n. 7
Sommario
“Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 (BUR n. 6/1975) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER ASILI-NIDO, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7
Abrogata abrogata dall’articolo 33, della
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 (BUR n. 6/1975) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER ASILI-NIDO, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7
Art. 1
La dotazione relativa al fondo speciale di cui all'art. 28 della
legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , è incrementata di L. 600 milioni.
E' di conseguenza autorizzata la corresponsione di un contributo per le spese di costruzione o riattamento pari a L. 20 milioni per ciascun asilo-nido, da attribuire a favore degli asili-nido già utilmente inclusi nel piano annuale relativo al 1972, approvato dal Consiglio regionale, a norma degli artt. 5 e 29 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , e per i quali è stato presentato, entro i termini stabiliti a norma dell'art. 6 della predetta legge regionale, il progetto esecutivo, per un totale di 30 asili-nido.
L'erogazione del contributo è disposta dal Presidente della Giunta regionale, in un'unica soluzione, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo a favore dei primi 30 asili-nido inclusi nella graduatoria relativa all'anno 1972.
Ove detto progetto sia già stato approvato, il Presidente della Giunta regionale provvede all'erogazione del contributo con proprio ulteriore decreto.
E' di conseguenza autorizzata la corresponsione di un contributo per le spese di costruzione o riattamento pari a L. 20 milioni per ciascun asilo-nido, da attribuire a favore degli asili-nido già utilmente inclusi nel piano annuale relativo al 1972, approvato dal Consiglio regionale, a norma degli artt. 5 e 29 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , e per i quali è stato presentato, entro i termini stabiliti a norma dell'art. 6 della predetta legge regionale, il progetto esecutivo, per un totale di 30 asili-nido.
L'erogazione del contributo è disposta dal Presidente della Giunta regionale, in un'unica soluzione, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo a favore dei primi 30 asili-nido inclusi nella graduatoria relativa all'anno 1972.
Ove detto progetto sia già stato approvato, il Presidente della Giunta regionale provvede all'erogazione del contributo con proprio ulteriore decreto.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione della somma di lire 600 milioni stanziata al cap. 726: "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" - Partita "Interventi straordinari per gli asili-nido" - del bilancio 1974 e con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio 1975, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
SOMMARIO