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Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 (BUR n. 6/1975)

Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili-nido, di cui alla Legge Regionale 25 gennaio 1973, n. 7

Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 (BUR n. 6/1975) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER ASILI-NIDO, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7

Abrogata abrogata dall’articolo 33, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 (BUR n. 6/1975) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER ASILI-NIDO, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7


Art. 1
La dotazione relativa al fondo speciale di cui all'art. 28 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , è incrementata di L. 600 milioni.
E' di conseguenza autorizzata la corresponsione di un contributo per le spese di costruzione o riattamento pari a L. 20 milioni per ciascun asilo-nido, da attribuire a favore degli asili-nido già utilmente inclusi nel piano annuale relativo al 1972, approvato dal Consiglio regionale, a norma degli artt. 5 e 29 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , e per i quali è stato presentato, entro i termini stabiliti a norma dell'art. 6 della predetta legge regionale, il progetto esecutivo, per un totale di 30 asili-nido.
L'erogazione del contributo è disposta dal Presidente della Giunta regionale, in un'unica soluzione, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo a favore dei primi 30 asili-nido inclusi nella graduatoria relativa all'anno 1972.
Ove detto progetto sia già stato approvato, il Presidente della Giunta regionale provvede all'erogazione del contributo con proprio ulteriore decreto.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione della somma di lire 600 milioni stanziata al cap. 726: "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" - Partita "Interventi straordinari per gli asili-nido" - del bilancio 1974 e con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio 1975, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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