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Legge regionale 10 gennaio 1975, n. 2 (BUR n. 2/1975)

Istituzione di corsi di formazione professionale per educatrici di asili-nido

Legge regionale 10 gennaio 1975, n. 2 (BUR n. 2/1975) (Abrogata)

ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER EDUCATRICI DI ASILI - NIDO.


Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , del cui articolo 22 è attuativa, operata dall’articolo 33, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 gennaio 1975, n. 2 (BUR n. 1/1975)

ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER EDUCATRICI DI ASILI-NIDO


Art. 1
La Giunta regionale, al fine di garantire la funzione educativa dell'asilo-nido quale servizio sociale per la famiglia, è autorizzata a istituire, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, i corsi di formazione professionale per educatrici di asili-nido, di cui all'art. 22 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 .
Art. 2
I corsi di cui all'art. 1 saranno tenuti, fino all'entrata in funzione degli asili-nido previsti dalla legge regionale, 25 gennaio 1973, n. 7, presso asili-nido già operanti.
Essi avranno una durata non inferiore a sei mesi, saranno articolati in trimestri, con un impegno di cinque giorni alla settimana e di sette ore al giorno.
A ogni trimesstre seguirà una settimana di studio.
I corsi tenderanno in modo particolare all'approfondimento dei seguenti temi:
a) l'ambiente sociale;
b) il nucleo familiare;
c) il bambino e le sue esigenze;
d) la comunità dei bambini e delle educatrici.
A questo fine sono previste le seguenti discipline fondamentali: auxologia; neuropsichiatria infantile; psicologia dell'età evolutiva; psicologia sociale; sociologia generale, della famiglia e dell'educazione; pedagogia sociale; pedagogia della prima infanzia.
Nell'attuazione dei corsi si tenderà al massimo di interdisciplinarità e sarà rispettata la sequenza didattica sottoindicata:
a) osservazione integrale dell'ambiente sociale e dei bambini di un asilo-nido;
b) discussione di gruppo sulle osservazioni raccolte;
c) lavoro fra gruppi, con la partecipazione di uno o più docenti;
d) lezione di un docente.
Con il procedere dei corsi l'osservazione integrale sarà trasformata in effettivo tirocinio.
Art. 3
Possono partecipare ai corsi, di cui alla presente legge, allieve che abbiano compiuto il diciottesimo anno e non superato il ventisettesimo anno di età, in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di puericultrice, di maestra di scuola materna, di vigilatrice di infanzia, di assistente per l'infanzia, di dirigente di comunità diplomata in Istituto Tecnico Femminile, nonché di scuola media superiore.
L'ammissione ai corsi avviene previo accertamento di idoneità, mediante una prova scritta e un colloquio condotti da un'apposita commissione, formata dal direttore del corso e da almeno due docenti, integrata da una rappresentante della categoria.
Art. 4
L'iscrizione ai corsi e il materiale didattico sono gratuiti.
Alle allieve è concessa una borsa di studio di L. 50.000 mensili che verrà liquidata entro il mese successivo dal direttore del corso, previo accertamento di regolare frequenza.
A tal fine non hanno titolo alla concessione della borsa di studio di cui sopra, per un importo pari a una mensilità, le allieve che abbiano effettuato assenze per oltre il 10 per cento nel trimestre.
Art. 5
Alle partecipanti ai corsi sarà rilasciato dal direttore del corso un attestato, su cui verranno riportate le note caratteristiche dell'allieva, quali risulteranno dalla frequenza e dal colloquio finale da sostenersi davanti a una commissione formata dall'équipe dei docenti e integrata da una rappresentante del personale addetto all'assistenza, proveniente da altro asilo-nido.
Tale attestato sarà valutato ai fini dei concorsi per la assunzione delle educatrici degli asili-nido secondo le prescrizioni dell'art. 22 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 .
Art. 6
La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali e la competente Commissione consiliare, provvede:
1. all'istituzione dei corsi, avendo riguardo alle localizzazioni previste nel piano annuale di ripartizione dei contributi di cui all'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 ;
2. alla formulazione dei programmi e alla determinazione della durata dei corsi e delle modalità del loro funzionamento, nonché del numero minimo e massimo delle allieve per ogni corso.
La Giunta regionale provvede inoltre alla nomina delle commissioni, previste dagli artt. 3 e 5 della presente legge, nonché alla composizione e nomina delle singole équipes di docenti nelle varie discipline, in collaborazione con la Università.
Art. 7
Per ogni corso la Giunta regionale provvede a nominare, scegliendolo fra i docenti, un direttore con funzioni di amministrazione e di direzione didattica e disciplinare del corso medesimo.
Art. 8
La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'istituzione dei corsi, provvede alla ripartizione fra gli stessi del fondo di cui all'art. 10, tenuto conto del numero dei docenti e delle allieve iscritte e di ogni altro elemento attinente al loro regolare funzionamento.
Art. 9
Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 , è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il personale addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità diplomata in Istituto Tecnico Femminile oppure di scuola media superiore".
Art. 10
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 171 milioni annui, è istituito per l'esercizio finanziario 1975 un apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione di corsi di formazione professionale per educatrici di asili-nido", con lo stanziamento di lire 171 milioni, alla cui copertura si provvede mediante utilizzazione di una somma di pari importo corrispondente a parte dello stanziamento iscritto per l'esercizio 1974 al cap. 540, che nel bilancio 1975 verrà ridotto di conseguenza.
Per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978 la spesa farà carico sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi medesimi.
Le somme stanziate per gli interventi di cui alla presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.


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