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Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 20 (BUR n. 6/1975)

Intervento regionale per il finanziamento di impianti di fognatura nei Comuni capoluoghi di provincia

Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 20 (BUR n. 6/1975) (Abrogata)

INTERVENTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI IMPIANTI DI FOGNATURA NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Legge abrogata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 20 (BUR n. 6/1975)

INTERVENTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI IMPIANTI DI FOGNATURA NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA


Art. 1
Al fine di agevolare l'esecuzione di opere di fognatura e relativi impianti di depurazione nei comuni capoluoghi di provincia, la Regione stanzia la somma di L. 1.650 milioni ripartita come segue:

Comune di Belluno L. 130 milioni
Comune di Padova L. 425 milioni
Comune di Rovigo L. 140 milioni
Comune di Treviso L. 240 milioni
Comune di Venezia L. 50 milioni
Comune di Verona L. 425 milioni
Comune di Vicenza L. 240 milioni
________
Totale L. 1.650 milioni
Art. 2
Nei limiti delle somme come sopra ripartite la Regione concede contributi una volta tanto, fino al 70 per cento della spesa ammissibile, se il Comune è provvisto di cespiti delegabili; sino al 100 per cento se ne è sprovvisto.
La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo comprende, oltre al costo delle opere, le indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree necessarie e l'onere per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 3
I progetti esecutivi dovranno essere presentati dagli enti beneficiari entro il termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle opere e alla concessione del contributo regionale.
L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a fruire del contributo regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti.
La Giunta regionale eserciterà la vigilanza sulle opere ammesse a contributo a mezzo degli uffici regionali del Genio Civile.
Art. 5
E' data facoltà alla Giunta di accreditare agli ingegneri dirigenti gli uffici regionali del Genio Civile per il pagamento ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono.
L'accreditamento può essere disposto in sede di approvazione di ciascuna opera, oppure con separato provvedimento, fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo totale del contributo concesso.
Effettuati i pagamenti delle rate di acconto relative ai lavori, alle eventuali somme per espropriazioni od acquisti delle aree, i capi degli Uffici periferici e gli enti interessati, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato, daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti.
Art. 6
Gli eventuali lavori di variante o suppletivi a progetti approvati, nonché le relative eventuali maggiori spese nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie di ribassi d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i maggiori e diversi lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera, possono essere eseguiti senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi né di formale approvazione superiore.
I lavori suppletivi o di variante di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni soprariportate, saranno approvati unitamente al certificato di collaudo e sulla base del parere espresso dal collaudatore medesimo.
Sono demandati esclusivamente all'ingegnere dirigente l'Ufficio regionale del Genio Civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.
La nomina del collaudatore delle opere è di competenza della Giunta regionale.
Art. 7
I lavori eseguiti ai sensi della presente legge sono dichiarati urgenti ai fini dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, in materia di appalti di opere pubbliche.
Art. 8
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 1.650 milioni, si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo del fondo stanziato al capitolo 726 - Partita: "Finanziamenti per l'esecuzione di opere di fognatura in conto capitale (una tantum)" - del bilancio 1974 e con la iscrizione di apposito capitolo di spesa nel bilancio 1975, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Art. 9
Le somme stanziate per gli interventi di cui alla presente legge non utilizzate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




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