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Legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 (BUR n. 7/1975)

Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni

Legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 (BUR n. 7/1975) (Abrogata)

PIANO QUINQUENNALE PER LA COOPERAZIONE AGRICOLA, LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E DELL’IRRIGAZIONE, DELL’AGRITURISMO E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 (BUR n. 7/1975)

PIANO QUINQUENNALE PER LA COOPERAZIONE AGRICOLA, LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E DELL’IRRIGAZIONE, DELL’AGRITURISMO E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

TITOLO I
FINALITA’ DELLA LEGGE

Art. 1
La Regione, con la presente legge, si propone di promuovere nel Veneto un processo di sviluppo dell’agricoltura attraverso iniziative e finanziamenti pluriennali diretti al sostegno e alla qualificazione delle imprese agricole, soprattutto quelle diretto-coltivatrici, e al potenziamento delle cooperative di produttori di cui all’art. 4 dello Statuto, secondo gli indirizzi della programmazione, con la delega delle funzioni amministrative, la istituzione di appositi organismi ed il riordino di quelli già operanti.
Specifici interventi sono disposti per il miglioramento della produttività in alcuni settori al fine di assicurare alle aziende un reddito equo e costante e la permanenza dell’insediamento agricolo nelle aree rurali.

TITOLO II
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 2
Per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento degli impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e per l’acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti stessi, possono essere concessi alle cooperative di produttori agricoli, alle stalle sociali, ai loro consorzi e alle associazioni di produttori, contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa, e un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni a tasso agevolato sull’importo massimo pari all’intera differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale.
Nelle zone montane e in quelle depresse, dichiarate tali ai sensi delle vigenti leggi, il contributo in conto capitale può essere elevato al 50 per cento e il tasso di interesse a carico dei beneficiari ridotto come dispone la normativa statale in materia per le zone montane e depresse.
Art. 3
A favore delle cooperative di produttori agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni di produttori possono essere concessi concorsi negli interessi su prestiti di esercizio, contratti ai sensi dell’articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per forniture di servizi e mezzi tecnici per la produzione della durata massima di due anni per i seguenti scopi:
a) forniture di servizi e mezzi tecnici per la produzione;
b) spese derivanti dall’attività di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;
c) anticipazioni sulla produzione ai soci conferenti.
Art. 4
Allo scopo di favorire l’avviamento di organici complessi associativi possono essere concessi alle cooperative di produttori agricoli e ai loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, contributi per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo qualificato nella misura massima dell’80 per cento delle spese relative a 2 unità di detto personale, per un periodo non superiore ai primi due anni di gestione.
Nella concessione dei contributi sono preferite le cooperative e i loro consorzi con idonea qualificazione per lo svolgimento dell’attività di commercializzazione.
Art. 5
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare iniziative di promozione e sostegno della cooperazione agricola, con particolare riferimento alla formazione dei quadri dirigenti e ala divulgazione dei principi cooperativistici.
Beneficiari delle provvidenze saranno i consorzi di cooperative, le associazioni di produttori, le associazioni professionali delle cooperative ed altri enti e associazioni ritenuti idonei alla Giunta regionale.
Gli interventi saranno approvati sulla base di programmi presentati dai singoli enti e associazioni in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale.
Art. 6
I prestiti previsti all’art. 13 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , possono essere concessi anche per l’acquisto di bestiame destinato all’ingrasso da parte di cooperative di allevatori di bestiame bovino e di stalle sociali e loro consorzi.
Art. 7
Ai fini della valorizzazione delle produzioni, la Giunta regionale può concedere a Istituti universitari, Consorzi di cooperative di produttori agricoli e ad altri enti e associazioni ritenuti idonei, contributi per la realizzazione di attività dirette alle seguenti finalità:
- diffusione di informazioni sull’andamento del mercato;
- sperimentazione di nuove tecniche di trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti;
- tipicizzazione delle produzioni pregiate e svolgimento di attività promozionali e pubblicitarie.
Art. 8
La Giunta regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie alle cooperative di produttori agricoli e loro consorzi per la stipulazione di mutui necessari per la realizzazione di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici nonché per la costruzione di stalle sociali.
La garanzia fidejussoria viene concessa per la differenza tra l’ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.
La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli Istituti mutuanti hanno dimostrato di avere ottenuto, se operante, l’intervento sussidiario del “fondo interbancario di garanzia” di cui all’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e di aver esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti.

TITOLO III
SVILUPPO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E DELL’IRRIGAZIONE

Art. 9
Ai fini di una più efficiente e razionale utilizzazione dei prati-pascoli di alta collina e di montagna e per favorire l’alpeggio del bestiame bovino di allevatori associati, possono essere concessi ad associazioni di allevatori, a cooperative zootecniche e a stalle sociali, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per l’alpeggio in malghe.
La spesa sarà calcolata in base al canone di affitto, ai costi di trasporto e agli oneri di gestione.
Art. 10
Per l’esecuzione di opere di miglioramento e di sistemazione agro-pastorale delle malghe e relative pertinenze, al 50 per cento della spesa ammessa. Il contributo può essere elevato fino al 75 per cento della suddetta spesa per le malghe di proprietà di enti pubblici, e di comunioni familiari riconosciuta ai sensi della legge 3 dicembre 1971, numero 1102.
Art. 11
I limiti della spesa ammissibili a mutuo agevolato, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , sono elevati per ciascuna iniziativa come segue:
- a 40 milioni di lire per opere aziendali;
- a 60 milioni di lire per opere interaziendali;
- a 100 milioni di lire per ampliamento ed integrazione degli impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e delle stalle sociali.
Art. 12
Per consentire una razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche disponibili, possono essere concessi ai consorzi di bonifica e all’Ente regionale di sviluppo agricolo, istituito con apposita legge, contributi per l’attuazione di programmi annuali o pluriennali di realizzazione di opere intese alla costruzione di impianti e/o reti di distribuzione irrigua, al fine di incrementare la produttività delle aziende agricole.
I progetti delle singole opere sono approvati dalla Giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.
Il contributo regionale non può superare il 78 per cento della spesa ammissibile.
Art. 13
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare e ad effettuare, con la collaborazione di Istituti universitari ed altri enti ritenuti idonei, studi e ricerche di particolare interesse regionale per l’incremento e la tutela delle disponibilità irrigue, nonché per la utilizzazione aziendale dell’acqua, in relazione alle risorse idriche disponibili.

TITOLO IV
AGRITURISMO

Art. 14
Allo scopo di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative di formazione e di potenziamento della capacità ricettiva nei territori dichiarati montani o depressi ai sensi delle vigenti leggi, suscettibili di sviluppo agrituristico.
Sono ammessi ai benefici di cui al presente titolo i coltivatori diretti, proprietari o affittuari i mezzadri e i coloni conduttori di aziende agricole o silvo-pastorali, che intendano praticare l’agriturismo singolarmente o in forma associata.
Art. 15
La Giunta regionale delimita, sentita la competente Commissione consiliare, le aree di interesse agrituristico in funzione dello sviluppo rurale delle stesse.
La Giunta regionale promuove, inoltre, in collaborazione con i comuni, le Comunità Montane ed altri enti ed organizzazioni interessati, lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica attraverso iniziative di propaganda e manifestazioni collaterali di valorizzazione dell’ambiente rurale.
Art. 16
Per le finalità di cui all’art. 14 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque non superiore a lire 5 milioni, per l’esecuzione di lavori e provvista di attrezzature necessarie al miglioramento ricettivo dei fabbricati di abitazione esistenti nelle proprie aziende e l’allestimento di locali per la vendita diretta di prodotti agricoli.
Art. 17
Per gli interventi migliorativi di cui al precedente articolo, in alternativa al contributo in conto capitale, può essere concesso un concorso negli interessi su mutui di importo non superiore a lire 12 milioni, della durata massima di 20 anni.
Con le provvidenze di cui all’art. 16 e al presente articolo possono essere realizzati non più di 8 posti-letto per azienda.
Art. 18
Le aziende beneficiarie delle agevolazioni previste nel presente titolo devono impegnarsi a non alienare le opere e le attrezzature realizzate o acquistate con intervento regionale e a non modificarne la destinazione per almeno 5 anni, pena la decadenza delle provvidenze concesse e la cancellazione dal registro di cui al comma successivo.
Le aziende suddette sono iscritte in un Registro regionale delle aziende agrituristiche, redatto dalla Giunta regionale.
Possono essere iscritte nel Registro regionale anche altre aziende agricole ubicate nelle aree delimitate ai sensi dell’art. 15, che ne facciano domande al Presidente della Giunta regionale e che intendano praticare l’agriturismo.
Le condizioni ricettive per l’esercizio dell’attività agrituristica sono accertate da una Commissione nominata dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale provvede ogni anno all’aggiornamento del Registro e ogni quattro anni alla sua revisione.

TITOLO V
PRODUTTIVITA’ E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

Art. 19
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare ricerche e studi attuati in collaborazione con Istituti Universitari ed altri enti ritenuti idonei, al fine di individuare modelli di gestione aziendale e cooperativa, in funzione degli indirizzi di sviluppo agricolo zonale e regionale.
Art. 20
La Giunta regionale è autorizzata ad attuare interventi di carattere straordinario in materia di assistenza tecnica, divulgazione, attività dimostrativa e potenziamento economico delle imprese agricole e cooperative, concedendo contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che abbiano per scopo la assistenza tecnica, la propaganda e la preparazione professionale nel settore agricolo, per lo svolgimento di attività e di iniziative riguardanti l’introduzione delle moderne tecniche di analisi della gestione aziendale.
Art. 21
Per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, la Giunta regionale predispone e finanzia programmi ordinari annuali di iniziative zootecniche, anche con la partecipazione finanziaria delle Amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio.

TITOLO VI
PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA BIETICOLTURA

Art. 22
Al fine di sostenere la bieticoltura e di promuovere una più diffusa e razionale difesa fitosanitaria, in armonia con l’art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi a cooperative ed associazioni di produttori agricoli contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l’esecuzione di operazioni antiparassitarie.
Art. 23
Per le finalità di cui all’articolo precedente, possono essere concessi prestiti della durata massima di 5 anni a cooperative di produttori agricoli e ad associazioni di produttori, per l’acquisto di idonee attrezzature per la coltivazione e la raccolta della bietola da zucchero.

TITOLO VII
PIANI ZONALI

Art. 24
Il Consiglio regionale stabilisce gli obiettivi programmatici di sviluppo dell’agricoltura nelle singole zone, in armonia con gli indirizzi della programmazione.
A tale fine approva piani di coordinamento e sviluppo in agricoltura per il territorio del Veneto, in relazione alle successive produttive e alle disponibilità finanziarie e determina gli interventi prioritari e le modalità di attuazione degli stessi, nonché la durata dei piani zonali di sviluppo agricolo.
Art. 25
Il piano zonale di sviluppo agricolo costituisce lo strumento di individuazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative di sviluppo agricolo a livello comprensoriale o intercomprensoriale, in armonia con le prescrizioni dei piani di coordinamento e sviluppo di cui all’articolo precedente e attraverso la partecipazione dei produttori, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e professionali e degli enti ed organismi operanti nel settore agricolo.
A tal fine il piano zonale individua le azioni e determina le direttive di intervento in merito:
- alla utilizzazione prioritaria ed alla tutela delle risorse naturali, particolarmente delle acque e del suolo, per il miglioramento delle produzioni agricole e forestali e alla difesa degli insediamenti produttivi ed abitativi;
- alla realizzazione di interventi intesi alla ristrutturazione aziendale, alla promozione della professionalità ed imprenditorialità agricola e della cooperazione, alla formazione di strutture di mercato e alla valorizzazione delle produzioni;
- alla individuazione delle iniziative di orientamento e sostegno dei settori produttivi a breve, medio e lungo termine;
- al coordinamento dell’attività degli enti operanti in campo agricolo;
- al coordinamento dei provvedimenti intersettoriali pubblici che agiscono sull’impiego delle risorse stesse.
I piani di sviluppo aziendale, che verranno predisposti e realizzati in attuazione delle norme di recepimento della direttiva n. 159, approvata dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 17 aprile 1972, dovranno armonizzarsi con le finalità del piano zonale.
Art. 26
In ogni Comprensorio è istituita una Consulta agricola permanente, composta da una rappresentanza dei produttori agricoli per ogni Comune e da rappresentanti dei Consorzi di bonifica, delle Cooperative agricole e delle organizzazioni sindacali e professionali. La composizione, i modi di elezione dei rappresentanti dei produttori per ogni Comune e di nomina degli altri componenti la Consulta saranno determinati in apposito regolamento.
La Consulta elegge, nel suo interno, un Presidente e un Vice Presidente.
Il piano zonale di sviluppo agricolo adottato dalla Consulta va inoltrato al Comprensorio o al Consorzio intercomprensoriale che lo trasmette, corredato del proprio parere, al Consiglio regionale, tramite la Giunta regionale.
La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno e ogni altra volta sia convocata dal suo Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e dura in carica lo stesso periodo dell’organo assembleare del Comprensorio.
Alla Consulta sono trasmessi, per conoscenza, i provvedimenti degli organi comprensoriali in attuazione delle deleghe.
Il Consiglio regionale approva il piano zonale e dispone gli adattamenti necessari per l’armonizzazione con il piano regionale, quello comprensoriale e con gli altri provvedimenti di programmazione.
Art. 27
L’Ente regionale di sviluppo agricolo, istituito con apposita legge, fornisce, su direttive della Giunta regionale, alle Consulte zonali nonché agli organi dei Comprensori, gli elementi tecnici ed economici necessari alla formulazione del piano zonale, con particolare riferimento:
a) alle risorse economiche, utilizzazione del suolo e bilancio delle disponibilità idriche;
b) agli indirizzi agricolo-produttivi;
c) alle strutture di produzione, di servizio e di trasformazione;
d) alla dotazione di servizi scolastici e infrastrutture sociali;
e) alle altre notizie in grado di qualificare le condizioni socio-economiche e la linea di tendenza dello sviluppo del territorio.
L’Ente regionale per lo sviluppo agricolo assiste inoltre, su direttive della Giunta regionale, le Consulte zonali e gli organi dei Comprensori nell’espletamento della loro attività.
Fino a quando l’Ente regionale di sviluppo agricolo non sarà operante gli elementi tecnici ed economici di cui al primo comma sono forniti dalla Giunta regionale.
Art. 28
In via transitoria, fino a quando i comprensori non saranno operanti, il parere di cui al terzo comma dell’art. 26 è espresso dai Comitati di Comprensorio istituiti ai sensi dell’apposita legge regionale.
Art. 29
L’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 6, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 33 è delegato ai Comprensori, istituiti con apposita legge regionale, nell’ambito delle direttive e dei piani di spesa per zona e per settore che saranno adottati dal Consiglio regionale.
All’Ente regionale per lo sviluppo agricolo ed ai Consorzi di bonifica, riordinati secondo apposita legge regionale, saranno attribuite funzioni per il conseguimento delle finalità della presente legge ed in particolare degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 12 e 13.
Fino a quando i comprensori, l’Ente regionale di sviluppo agricolo ed i Consorzi di bonifica di cui ai commi precedenti, non saranno operanti, le funzioni amministrative di cui alla presente legge e relative agli artt. 5, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 21 e 27, sono esercitate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con l’osservanza delle seguenti norme procedurali:
- le domande per la concessione dei contributi sono dirette al Presidente della Giunta regionale;
- le domande per la concessione dei concorsi negli interessi sui prestiti e i mutui sono dirette al Presidente della giunta regionale, con la segnalazione dell’Istituto od Ente esercente il credito agrario prescelto;
- la Giunta regionale concede le provvidenze e il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, alla liquidazione dei contributi e del concorso regionale sugli interessi sulla base di appositi elenchi dei mutui e dei prestiti perfezionati trasmessi dall’Istituto od Ente finanziatore, assumendosi lo stesso Istituto od ente la responsabilità dell’impiego delle somme conformemente alle finalità previste per ogni tipo di intervento;
- le domande relative agli artt. 2 e 12 sono trasmesse per il parere alle Commissioni Provinciali di cui all’art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 . Le Commissioni Provinciali sono integrate da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nominato dal Presidente delle Giunta Provinciali interessate, su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.
Le somme relative agli interventi di cui alla presente legge sono liquidate dal Presidente della giunta regionale con proprio decreto e con l’osservanza, in quanto applicabile, del terzo comma del precedente articolo.
Art. 30
Almeno il 50 per cento degli stanziamenti regionali relativi alla presente legge è assegnato al finanziamento di iniziative nelle aree montane e depresse, con particolare riferimento a quelle del Veneto meridionale, riconosciute tali ai sensi delle vigenti leggi, semprechè le domande presentate siano riconosciute idonee per l’accoglimento.
Inoltre deve essere osservata:
- la preferenza per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli affittuari, le cooperative di produttori agricoli e le associazioni dei produttori;
- la preferenza per i giovani coltivatori diretti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
Nell’esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente art. 29 i Comprensori dovranno osservare le disposizioni dei piani di coordinamento e sviluppo dell’agricoltura, le direttive deliberate dal Consiglio regionale, nonché le norme applicative emanate dalla Giunta regionale.
Nell’ambito dei singoli Comprensori e delle vocazioni produttive zonali, sarà data preferenza, per gli stanziamenti relativi agli anni 1974 e 1975, alle domande di concessione delle provvidenze regionali concernenti il finanziamento dei programmi aziendali e cooperativi relativi ai seguenti settori: zootecnica, orticoltura e bieticoltura, nonché al finanziamento di strutture cooperative ed associative riguardanti l’aggiornamento tecnico di impianti obsoleti. E’ concesso altresì il finanziamento a strutture di secondo e terzo grado in possesso di requisiti di validità economica ed organizzativa tali da assicurare una efficace presenza dei produttori sul mercato.
Art. 31
I poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni delegate, a norma dell’art. 55, quarto comma, dello Statuto, sono esercitati dalla giunta regionale nell’ambito dei criteri direttivi di cui al primo comma del medesimo art. 55, anche mediante la diramazione di note esplicative, nonché l’esercizio di poteri ispettivi.
Art. 32
In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia, di violazione delle leggi o dei criteri direttivi di cui alla presente legge, la Giunta regionale può sostituirsi ai Comprensori nell’esercizio delle funzioni delegate o promuovere l’adozione del provvedimento di revoca della funzione delegata.

TITOLO VIII
PROVVIDENZE A FAVORE DEI GIOVANI COLTIVATORI

Art. 33
Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 è disposto lo stanziamento annuo di lire 200 milioni.
La concessione dei contributi relativi viene disposta secondo le norme della citata legge regionale.

TITOLO IX
CREDITO DI CONDUZIONE

Art. 34
Il finanziamento disposto dalla legge regionale n. 58 del 18 dicembre 1974 dal titolo “Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura” è aumentato per l’anno 1975 di lire 1.000 milioni.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35
Il concorso negli interessi sui mutui e prestiti di cui agli artt. 2, 3, 17 e 23 della presente legge è pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate al tasso di interesse stabilito con gli Istituti od Enti esercenti il credito agrario – al lordo dei diritti di Commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legale, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell’eventuale provvigione per scarto cartelle – e le rate di ammortamento calcolate al tasso d’interesse stabilito dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.
Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 17 della presente legge il concorso regionale è concesso anche per il preammortamento ed è pari alla differenza fra l’importo degli interessi calcolato al tasso stabilito con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario al lordo delle eventuali spettanze di cui al primo comma, e il tasso agevolato stabilito dalla normativa statale, secondo quanto disposto al primo comma. Il concorso regionale comunque non potrà superare l’importo di due rate annuali del concorso sull’ammortamento calcolate in conformità al comma precedente.
Art. 36
I prestiti e i mutui di cui alla presente legge sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto rientranti nelle competenze istituzionali del fondo stesso.
Art. 37
Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli previsti dalle disposizioni di cui all’art. 34, è autorizzata per l’anno 1975 la spesa di lire 18.340 milioni, alla cui copertura si provvede:
- per lire 4.525 milioni mediante detrazione per pari importo del fondo globale iscritto al cap. 725 – Partita “Interventi a favore dell’agricoltura” del bilancio di spesa 1974, così come consentito dall’art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64;
- per lire 13.815 milioni mediante detrazione per un importo del fondo globale iscritto al cap. 7250 – Partita “Interventi a favore dell’agricoltura” del bilancio di spesa 1975. Per gli interventi relativi agli anni successivi è autorizzata la spesa di lire 9.673 milioni per l’esercizio 1976, di lire 9.840 milioni per l’esercizio 1977, di lire 9.290 milioni per l’esercizio 1978 e di lire 5.090 milioni per l’esercizio 1979.
Nel bilancio di spesa 1975 e seguenti sono iscritti i seguenti nuovi capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
cap. 6040 dal titolo “Contributi in conto capitale di cui all’art. 2 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni”, con lo stanziamento di lire 5.900 milioni per l’esercizio 1975 e di lire 2.900 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978;
cap. 6060 dal titolo “Concorso negli interessi di cui all’articolo 2 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 1.326 milioni per l’esercizio 1975, lire 1.768 milioni per l’esercizio 1976, lire 2.210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1996, lire 884 milioni per l’esercizio 1997 e lire 442 milioni per l’esercizio 1998;
cap. 6070 dal titolo “Concorso negli interessi di cui all’articolo 3 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 3.514 milioni per l’esercizio 1975, lire 1.750 milioni per gli esercizi 1976 e 1977 e lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1980;
cap. 6071 dal titolo “Contributi di cui all’art. 4 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 400 milioni per l’esercizio 1975 e di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978;
cap. 6072 dal titolo “Contributi di cui all’art. 5 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1979;
cap. 6073 dal titolo “Contributi di cui all’art. 7 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978;
cap. 6074 dal titolo “Concessione delle fidejussioni di cui all’art. 8 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1998;
cap. 6075 dal titolo “Contributi di cui all’art. 9 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con l stanziamento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978;
cap. 6076 dal titolo “Contributi in conto capitale di cui all’art. 10 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 300 milioni per l’esercizio 1975;
cap 6077 dal titolo “Contributi in conto capitale di cui all’art. 12 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l’esercizio 1975, lire 500 milioni per l’esercizio 1976, lire 300 milioni per gli esercizi 1977 e 1978,
cap. 6078 dal titolo “Finanziamenti di cui all’art. 13 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 200 milioni per l’esercizio 1975;
cap. 6079 dal titolo “Iniziative di cui all’art. 15 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 80 milioni per l’esercizio 1975 e di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1979;
cap. 6080 dal titolo “Contributi in conto capitale di cui all’art. 16 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 1.260 milioni per l’esercizio 1975 e di lire 450 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1979;
cap 6081 dal titolo “Concorso sugli interessi di cui all’articolo 17 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 160 milioni per l’esercizio 1975, lire 320 milioni per l’esercizio 1976, lire 480 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1996, lire 320 milioni per l’esercizio 1997 e lire 160 milioni per l’esercizio 1998;
cap. 6082 dal titolo “Finanziamenti di cui all’art. 19 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 100 milioni per l’esercizio 1975 e di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978;
cap. 6083 dal titolo “Contributi di cui all’art. 20 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978;
cap. 6084 dal titolo “Finanziamenti di cui all’art. 21 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978;
cap. 6085 dal titolo “Contributi in conto capitale di cui all’art. 22 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 550 milioni per l’esercizio 1975 e di lire 235 milioni per l’esercizio 1976;
cap. 6086 dal titolo “Concorso sugli interessi di cui all’articolo 23 della legge “Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1979;
cap. 6087 dal titolo “Spesa per gli studi e le attività di cui all’articolo 27 della legge “piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell’irrigazione, dell’agriturismo e la valorizzazione delle produzioni””, con lo stanziamento di lire 100 milioni per l’esercizio 1975;
cap. 6088 dal titolo "Contributi di cui all'art. 33 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e della irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni"", con lo stanziamento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1979.
Le somme stanziate annualmente e non utilizzate nell’esercizio di riferimento, saranno utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell’articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Art. 38
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 34 della presente legge si provvede mediante utilizzazione, nei limiti di lire 1.000 milioni, degli stanziamenti disposti con la legge 11 maggio 1973, n. 13, detraendo dai capitoli:
- 610 la somma di lire 300 milioni;
- 620 la somma di lire 300 milioni;
- 630 la somma di lire 400 milioni.
Di conseguenza la legge 11 maggio 1973, n. 13, viene prorogata di un anno.
Nel bilancio di previsione della Regione – esercizio 1975 – sarà istituito apposito capitolo di spesa con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Art. 39
I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici per gli stessi scopi.
Art. 40
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.



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