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Legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22 (BUR n. 7/1975)

Contribuzione nelle spese di gestione di comprensori di bonifica soggetti a particolare onerosità

Legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22 (BUR n. 7/1975) (Abrogata)

CONTRIBUZIONE NELLE SPESE DI GESTIONE DI COMPRENSORI DI BONIFICA SOGGETTI A PARTICOLARE ONEROSITÀ

Legge tacitamente abrogata dagli articoli 9 e 18, della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22 (BUR n. 7/1975)

CONTRIBUZIONE NELLE SPESE DI GESTIONE DI COMPRENSORI DI BONIFICA SOGGETTI A PARTICOLARE ONEROSITà


Art. 1
Ai Consorzi di bonifica che, per giacitura del comprensorio, per configurazione e tipo di assetto idraulico-infrastrutturale e per fenomeni eccezionali di natura idrogeologica, sono gravati da spese per prestazioni superiori alla sopportabilità della contribuenza consortile, al fine della difesa del territorio delle acque esterne ed interne, sono concessi contributi per contenere l’importo della suddetta contribuenza.
Art. 2
Lo stanziamento disposto per le finalità di cui alla presente legge, è ripartito dalla Giunta regionale fra i Consorzi di bonifica secondo i criteri seguenti:
a) superficie di contribuenza: 20 per cento;
b) energia utilizzata nell’anno precedente, per il funzionamento degli impianti idrovori, espressa in KW/h: 40 per cento;
c) estensione delle arginature dei corsi d’acqua naturali e artificiali e delle eventuali arginature per la difesa a mare: 20 per cento;
d) onerosità della bonifica idraulica in proporzione agli effettivi importi a ruolo: 20 per cento.
Per i comprensori classificati di bonifica montana i criteri di cui alle lettere b) e d) del precedente comma sono sostituiti dal seguente: estensione dei corsi d’acqua: 60 per cento.
Art. 3
Non sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge, i comprensori aventi una contribuzione media inferiore a lire 6.000 per ettaro, sulla base del bilancio di previsione e dei ruoli di contribuenza del 1974. Il contributo regionale non potrà portare la contribuenza media ad un importo inferiore a lire 6.000 per ettaro.
Per i comprensori classificati di bonifica montana, i contributi sono concessi a prescindere dall’importo della contribuzione media.
Art. 4
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, determinati in lire 1.190 milioni, si provvede per lire 190 milioni mediante utilizzazione del fondo stanziato al cap. 725 – Partita “Istruzione professionale in agricoltura” del bilancio 1974 e per lire 1.000 milioni utilizzando lo stanziamento iscritto al cap. 610 del bilancio di spesa dell’esercizio 1974 disposto dalla legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , che di conseguenza viene prorogato di un anno.
Nel bilancio di previsione della Regione – esercizio 1975 – sarà istituito apposito capitolo di spesa con lo stanziamento di lire 1.190 milioni, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.


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