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Legge regionale 14 marzo 1975, n. 23 (BUR n. 12/1975)

Interventi per consolidamento e trasferimento degli abitati in caso di eventi calamitosi. Finanziamento del trasferimento gruppi di abitati in Comune di Porto Tolle (RO)

Legge regionale 14 marzo 1975, n. 23 (BUR n. 12/1975) (Abrogata)

INTERVENTI PER CONSOLIDAMENTO E TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI. FINANZIAMENTO DEL TRASFERIMENTO GRUPPI DI ABITATI IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1975, n. 23 (BUR n. 12/1975)

INTERVENTI PER CONSOLIDAMENTO E TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI. FINANZIAMENTO DEL TRASFERIMENTO GRUPPI DI ABITATI IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).


Art. 1
L’Amministrazione regionale, in attuazione dell’art. 2, lett. m, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in attesa dell’emanazione di una organica normativa nella materia, è autorizzata alla prosecuzione degli interventi concernenti il trasferimento di alcuni gruppi di abitati in Comune di Porto Tolle (RO), conseguentemente all’alluvione del novembre 1966 già incluso nell’elenco degli abitati da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ed il cui piano di trasferimento è stato approvato col decreto del Provveditore Regionale alle Opere pubbliche n. 13977 del 15 luglio 1969 a seguito del decreto interministeriale 10 ottobre 1967, che ha disposto il trasferimento per motivi di sicurezza idraulica.
Art. 2
Per far fronte agli oneri conseguenti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 160 milioni per l’esercizio 1975.
Art. 3
Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1975 è istituito il cap. n. 6701 con la denominazione “Consolidamento e trasferimento abitati” con lo stanziamento di lire 160 milioni, che vengono prelevati dal cap. 6800 che viene, di conseguenza ridotto a lire 2.799.976.089.
Art. 4
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.


SOMMARIO