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Legge regionale 14 marzo 1975, n. 25 (BUR n. 12/1975)

Prestiti agevolati per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

Legge regionale 14 marzo 1975, n. 25 (BUR n. 12/1975) (Abrogata)

PRESTITI AGEVOLATI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Legge tacitamente abrogata in particolare dall’articolo 51, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , che ha ridisciplinato la materia, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1975, n. 25 (BUR n. 12/1975)

PRESTITI AGEVOLATI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Art. 1
Allo scopo di favorire lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario nella regione sono autorizzati a concedere prestiti agevolati con il concorso regionale sugli interessi, per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
I prestiti saranno concessi ad imprenditori agricoli singoli o associati con preferenza ai coltivatori diretti alle cooperative agricole.
Nella concessione dei prestiti sarà accordata la priorità alle richieste relative agli anni 1973 e 1974, che non hanno beneficiato per mancanza di fondi delle provvidenze statali previste dall’art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Art. 2
I prestiti avranno la durata di 5 anni e il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.
Art. 3
La concessione dei prestiti è subordinata al rilascio da parte degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competente per territorio del nulla-osta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ispettori per il rilascio del nulla-osta.
Art. 4
La Regione assume a proprio carico la differenza fra il tasso di interesse praticato dall’Istituto o Ente finanziatore, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista all’art. 2 della presente legge.
Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di appositi elenchi dei prestiti perfezionati trasmessi dall’Istituto o Ente finanziatore.
L’Istituto o Ente finanziatore si assume la responsabilità dell’impiego delle somme erogate in conformità alle finalità di cui all’art. 1.
Art. 5
Per quanto non esplicitamente stabilito dalla presente legge si applicano le norme previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario.
Art. 6
Per gli interventi previsti dalla presente legge per l’esercizio finanziario 1975 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione, iscritto al cap. 7250 del bilancio di previsione 1975.
Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1975, è iscritto il cap. 6341 denominato “Concorso regionale su prestiti di esercizio per la meccanizzazione agricola”, con lo stanziamento di lire 500 milioni.
Al bilancio di spesa della Regione per l’esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
Cap. 7250 Partite che si riducono:
“Interventi a favore dell’agricoltura” L. 200 milioni
“Prestiti di esercizio per la meccanizzazione agricola” L. 300 milioni
b) in aumento:
Cap. 6341 “Concorso regionale su prestiti di esercizio per la meccanizzazione agricola” L. 500 milioni

Le annualità relative agli esercizi dal 1976 al 1979 saranno iscritte nello stato di previsione di spesa della Regione in ragione di lire 500 milioni annue sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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