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Legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 (BUR n. 12/1975)

Integrazioni e modifiche alla Legge Regionale 10 marzo 1973, n. 9 - Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza dei consiglieri regionali

Legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 (BUR n. 12/1975) (Abrogata)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 - ISTITUZIONE DELL’ASSISTENZA SANITARIA, DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

Legge abrogata dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , abrogazione confermata dall’articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 , che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .



SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 (BUR n. 12/1975) (Novellazione)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 - ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI


Art. 1
A decorrere dal primo gennaio 1974 la quota a carico dei Consiglieri regionali di cui all'art. 8 lett. a) della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è elevata al 13 per cento dell'indennità consiliare lorda.
Art. 2
L'assegno vitalizio di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 9 del 1973 è stabilito in misura pari al 30 per cento dell'indennità consiliare lorda.
Art. 3
La Cassa di Previdenza, istituita con la precitata legge n. 9 del 1973, è autorizzata ad erogare ai Consiglieri regionali, cessati dal mandato e non rieletti alla successiva legislatura, un premio di reinserimento nella vita professionale, pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.



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