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Legge regionale 20 marzo 1975, n. 28 (BUR n. 13/1975)
Provvidenze per l'assistenza tecnica e la divulgazione in campo agricolo
Sommario
“Legge regionale 20 marzo 1975, n. 28 (BUR n. 13/1975) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PROVVIDENZE PER L'ASSISTENZA TECNICA E LA DIVULGAZIONE IN CAMPO AGRICOLO
Legge tacitamente abrogata in particolare il Titolo IV, della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , che ha ridisciplinato la materia, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 20 marzo 1975, n. 28 (BUR n. 13/1975) (Abrogata)
- PROVVIDENZE PER L'ASSISTENZA TECNICA E LA DIVULGAZIONE IN CAMPO AGRICOLO
Sommario
“Legge regionale 20 marzo 1975, n. 28 (BUR n. 13/1975) - Testo storico”
S O M M A R I O
PROVVIDENZE PER L'ASSISTENZA TECNICA E LA DIVULGAZIONE IN CAMPO AGRICOLO
Art. 1
In armonia con le finalità dell'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e per consentire il proseguimento delle attività già finanziate dalla Regione, possono essere concessi contributi a favore di Enti, Associazioni e gruppi di giovani di cui alla
legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , che svolgono attività di assistenza tecnica, di propaganda e di divulgazione in campo agricolo, nella misura del 75 per cento della spesa sostenuta nell'anno 1974.
Il contributo massimo a favore di ciascun beneficiario non può superare la somma di lire un milione.
Il contributo massimo a favore di ciascun beneficiario non può superare la somma di lire un milione.
Art. 2
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva i programmi di attività e concede i contributi di cui al precedente articolo.
La liquidazione è disposta dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
La Giunta regionale può autorizzare la liquidazione anticipata del 50 per cento del contributo su richiesta dei beneficiari a seguito di presentazione di una relazione sulla attività svolta o in corso. La quota restante del contributo viene liquidata dopo l'approvazione del conto consuntivo delle spese sostenute.
La Giunta regionale provvede alla vigilanza sull'impiego dei fondi assegnati in relazione all'attuazione dei programmi di attività.
La liquidazione è disposta dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
La Giunta regionale può autorizzare la liquidazione anticipata del 50 per cento del contributo su richiesta dei beneficiari a seguito di presentazione di una relazione sulla attività svolta o in corso. La quota restante del contributo viene liquidata dopo l'approvazione del conto consuntivo delle spese sostenute.
La Giunta regionale provvede alla vigilanza sull'impiego dei fondi assegnati in relazione all'attuazione dei programmi di attività.
Art. 3
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1975, determinati in lire 190 milioni, si provvede mediante utilizzazione per pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 6300 del bilancio 1975, disposto dalla
legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 .
Nel bilancio di previsione 1975 è istituito il cap. 6342 dal titolo "Provvidenze per l'assistenza tecnica e la divulgazione in campo agricolo", con lo stanziamento di lire 190 milioni.
Al bilancio di spesa 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
cap. 6300 L. 190 milioni
in aumento:
cap. 6342 L. 190 milioni
Le somme stanziate ed eventualmente non utilizzate nell'esercizio 1975 possono essere utilizzate nell'esercizio 1976, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Nel bilancio di previsione 1975 è istituito il cap. 6342 dal titolo "Provvidenze per l'assistenza tecnica e la divulgazione in campo agricolo", con lo stanziamento di lire 190 milioni.
Al bilancio di spesa 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
cap. 6300 L. 190 milioni
in aumento:
cap. 6342 L. 190 milioni
Le somme stanziate ed eventualmente non utilizzate nell'esercizio 1975 possono essere utilizzate nell'esercizio 1976, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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