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Legge regionale 20 marzo 1975, n. 29 (BUR n. 13/1975)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 14 , concernente 'Contributi per impianti di depurazione di acque reflue nelle zone di particolare interesse turistico del Veneto'

Legge regionale 20 marzo 1975, n. 29 (BUR n. 13/1975) (Abrogata)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 14 , CONCERNENTE "CONTRIBUTI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE NELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO DEL VENETO"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 marzo 1975, n. 29 (BUR n. 13/1975) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 14 , CONCERNENTE: “CONTRIBUTI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE NELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO DEL VENETO”.


Art. 1
Alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 14 , sono apportate le seguenti modifiche:
All’art. 1, primo comma, dopo le parole “a servizio di località riconosciute quali stazioni di soggiorno, cura e turismo” sono inserite le seguenti parole: “nonché di località che con i loro scarichi provocano direttamente o indirettamente inquinamenti o pregiudizi a stazioni di cura, soggiorno e turismo”. All’art. 1 è aggiunto il comma seguente:
“Il contributo “una tantum” a favore dei Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane è determinato in misura pari al 25 per cento della spesa ammissibile”.
Il primo comma dell’art. 4 è sostituito dai seguenti due commi:
“L’approvazione del progetto e la concessione del contributo sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere delle Commissioni tecniche consultive di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
Le predette Commissioni, oltre a determinare l’ammissibilità della spesa prevista per la realizzazione dell’impianto, assicureranno la compatibilità e il coordinamento di tali impianti con gli altri interventi programmati nello stesso ambito territoriale ai fini del risanamento ambientale”.
All’art. 7 le parole “50 per cento” sono sostituite dalle parole “75 per cento”.
Art. 2
Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente legge determinati in lire 130 milioni si fa fronte mediante utilizzazione del fondo accantonato al cap. 531 del bilancio di previsione 1974 – Partita “Contributi per manifestazioni, commissioni varie, convegni, studi, consulenze scientifiche e di rappresentanza di carattere ecologico” – a norma dell’art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Nel bilancio di previsione per l’esercizio 1975 è istituito il cap. 4631 dal titolo “contributi “una tantum” per impianti di depurazione di acque reflue nelle zone di particolare interesse turistico del Veneto”, con lo stanziamento di lire 130 milioni.




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