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Legge regionale 20 marzo 1975, n. 30 (BUR n. 13/1975)

Criteri per la ripartizione dei fondi destinati alla manutenzione delle opere di bonifica

Legge regionale 20 marzo 1975, n. 30 (BUR n. 13/1975) (Abrogata)

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA

Legge abrogata dall’articolo 59, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 marzo 1975, n. 30 (BUR n. 13/1975)

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA


Art. 1
La Regione concorre, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente in bilancio, per la funzionalità delle opere di bonifica assegnando ai Consorzi di bonifica finanziamenti per le spese di manutenzione dirette a garantire la efficienza delle opere stesse.
Art. 2
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, provvede a ripartire fra i Consorzi di bonifica i fondi destinati dalla Regione alla manutenzione delle opere secondo i seguenti criteri:
a) il 10 per cento in relazione alla superficie del comprensorio;
b) il 50 per cento in relazione alla lunghezza e alla superficie dei canali di bonifica;
c) il 10 per cento in relazione alla potenza installata negli impianti idrovori ed irrigui;
d) il restante 30 per cento in relazione alla lunghezza della rete irrigua.
L’erogazione degli stanziamenti è disposta dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.
Art. 3
I Consorzi iscrivono nei loro bilanci di previsione le somme assegnate dalla Regione e provvedono alla esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere di bonifica.
I controlli relativi all’impiego degli stanziamenti e alla esecuzione dei lavori di manutenzione nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono disposti dalla Giunta regionale. Non sono più richiesti i pareri, le approvazioni ed i collaudi da parte degli organi tecnici ed amministrativi previsti dalla legislazione vigente.
I Consorzi di bonifica documentano le spese compiute nel conto consuntivo, restando responsabili dell’utilizzazione dei fondi stessi.


SOMMARIO