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Legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 (BUR n. 13/1975)

Norme per la salvaguardia delle risorse idrotermali euganee e per la disciplina delle attività connesse

Legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 (BUR n. 13/1975) (Abrogata)

NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDROTERMALI EUGANEE E PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

Legge abrogata dall’articolo 56, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 (BUR n. 13/1975)

NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDROTERMALI EUGANEE E PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITà CONNESSE.


Art. 1
Il Comprensorio comprendente il bacino termale euganeo costituisce un’area di particolare interesse socio-ecomìnomico in relazione alle sue caratteristiche minerarie, turistiche e ambientali.
Nell’esercizio delle rispettive competenze, la Regione e gli Enti locali concorrono ad assicurare la salvaguardia nel tempo delle risorse idrotermali e la qualificazione sociale e sanitaria del termalismo nonché la valorizzazione della zona attraverso un’ordinata pianificazione urbanistico-territoriale, secondo il criterio di una razionale utilizzazione del giacimento e del preminente interesse pubblico.
Art. 2
Allo scopo di garantire un pronto intervento di salvaguardia della risorsa e dell’attività termale, tenuto conto del grave fenomeno del depauperamento della risorsa stessa, la Regione Veneta approva un Piano di utilizzazione della risorsa termale avente il seguente contenuto:
a) l’indicazione della capacità di produzione e la misura di sfruttamento delle aree termali;
b) l’individuazione dei modi migliori di utilizzazione dell’acqua termale;
c) le direttive da seguire per le zone che sono da riservare a speciali destinazioni o vincoli o limitazioni di legge, in relazione alla situazione paesaggistico-ambientale, alle caratteristiche geologico-minerarie del sottosuolo e alle sue possibilità di sfruttamento;
d) le direttive in ordine alla scelta delle località da destinare a sedi di impianti connessi all’attività termale e al conseguente insediamento di nuovi nuclei edilizi;
e) le direttive per l’individuazione delle principali linee di comunicazione esistenti o in programma, in relazione agli insediamenti connessi all’attività termale;
f) criteri e direttive a carattere tecnico ed organizzativo atti a garantire servizi terapeutico-termali con finalità sanitarie.
Il Piano di utilizzazione delimita altresì, nell’ambito di ciascun Comune, le aree ove è ammesso l’insediamento di stabilimenti termali; relativamente a tali aree l’attuazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione vigenti o adottati o modificati ai sensi dell’art. 3, comma 5 e 6 della presente legge, avviene mediante piani particolareggiati di esecuzione o lottizzazioni convenzionate.
Il Piano di utilizzazione riguarda il territorio dei Comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo Euganeo.
Art. 3
La Giunta regionale, valutata la situazione geologico-mineraria del bacino termale e le sue possibilità e modalità di sfruttamento, predispone uno schema preliminare di Piano avente i contenuti di cui all’art. 2.
Tale schema è inviato per l’esame, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla conferenza intercomunale di cui all’articolo seguente.
Entro i successivi due mesi, la Conferenza intercomunale formula e trasmette alla Giunta le proprie osservazioni in ordine ai contenuti dello schema.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, la Giunta adotta il Piano, sentite le competenti Commissioni consiliari, quindi lo comunica al Governo, ai Comuni e alle organizzazioni, di cui all’art. 35 dello Statuto regionale, che devono far pervenire entro 60 giorni le loro osservazioni al riguardo.
Il Piano, con le osservazioni degli organismi e degli enti e le eventuali controdeduzioni della Giunta, è comunicato al Consiglio regionale che lo approva con apposita deliberazione.
Entro sei mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i comuni interessati sono tenuti ad adottare e modificare i rispettivi strumenti urbanistici in conformità alle direttive stabilite dal Piano stesso.
Qualora i Comuni non provvedano entro il termine fissato, la Regione esercita, a norma delle legge vigenti, i poteri sostitutivi di cui al 5° e 6° comma dell’art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.
In ogni caso le previsioni del Piano di utilizzazione delle risorse termali, in attuazione dei precedenti articoli, sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati.
Dall’entrata in vigore della presente legge e sino a quando i comuni, in attuazione di quanto previsto nei commi 4 e 7 del presente articolo, non avranno adottato o modificato i rispettivi piani urbanistici in conformità delle direttive stabilite dallo stesso Piano regionale, non potrà essere rilasciata alcuna licenza edilizia per fabbricati destinati a stabilimenti termali se non previo nulla-osta della Regione.
Art. 4
Il presidente della Giunta regionale convocherà una conferenza intercomunale fra i Comuni indicati all’ultimo comma dell’art. 2, così composta:
- dai Sindaci dei Comuni interessati;
- da due consiglieri comunali di ciascuno dei Comuni suddetti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno appartenente alla minoranza;
- da due rappresentanti designati dal Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei.
La Conferenza eleggerà nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Conferenza.
La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Conferenza può avvalersi della consulenza di esperti.
Le spese di funzionamento della Conferenza e quelle relative alle consulenze sono a carico della Regione.
Art. 5
Con successivo provvedimento legislativo, la gestione del Piano, di cui all’art. 2, e tutte le funzioni amministrative attinenti alla utilizzazione dell’acqua termale saranno delegate in conformità alla normativa regionale in materia di deleghe e di Comprensori.
Art. 6
Il piano di sviluppo del Comprensorio, nel cui ambito ricadono i comuni di cui all’ultimo comma dell’art. 2, recepirà il Piano di utilizzazione delle risorse termali con le eventuali varianti che si renderanno necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni relative ad altri settori e ad altre aree comprese nel piano comprensoriale stesso.
Art. 7
Dall’entrata in vigore della presente legge e fino alla approvazione del Piano di utilizzazione non possono essere rilasciati nuovi permessi di ricerca e nuove concessioni e non possono altresì essere autorizzati trasferimenti di concessione per atto tra vivi.
Le concessioni già scadute o prossime a scadenza si intendono automaticamente prorogate fino all’approvazione del Piano.
Art. 8
I titolari delle concessioni che alimentano gli stabilimenti termali non devono edurre acqua per scopi diversi da quello terapeutico e non devono superare i quantitativi strettamente necessari per la maturazione, rigenerazione del fango e per l’effettuazione delle cure idrotermali, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 12 della presente legge.
Art. 9
In applicazione dell’art. 2 del R.D. 15 giugno 1936, numero 1347, i titolari delle concessioni sono tenuti ad indicare, nel programma annuale dei lavori, oltre alla eventuale richiesta di autorizzazione all’apertura di nuovi pozzi e alla manutenzione di quelli esistenti, la quantità di acqua necessaria e gli interventi di migliorie relative alle attrezzature termali, ivi comprese l’installazione e la sostituzione di pompe.
La giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa termale, ai pozzi e agli impianti di utilizzazione esistenti per ciascuna concessione, può approvare, respingere il programma di cui al comma precedente o disporre le opportune varianti in modo da adeguare il consumo di acqua alle esigenze di salvaguardia delle risorse idrotermali.
I programmi annuali approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo sono considerati decaduti.
Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere autorizzate dalla Giunta, entro 40 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.
Il Concessionario non può intraprendere lavori diversi da quelli approvati, in applicazione dei commi precedenti del presente articolo.
Art. 10
Ai fini della salvaguardia del giacimento, l’eduzione e la qualità di acqua da somministrare a terzi deve essere espressamente autorizzata in sede di approvazione del programma dei lavori, presentato dal concessionario ai sensi dell’articolo precedente.
Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessione, che già attualmente somministrino acqua a terzi, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della Regione.
Art. 11
Gli stabilimenti termali devono essere dotati di camerini per fangoterapia e di vasche per la maturazione e la rigenerazione del fango, proporzionati, rispettivamente nel numero e nella capacità complessiva, alla qualità massima di cure fangoterapiche annualmente possibili.
Art. 12
I titolari delle concessioni termali sono tenuti:
a) a non superare il quantitativo massimo di acqua educibile nei diversi periodi dell’anno, stabilito dalla Giunta regionale in rapporto alle caratteristiche degli stabilimenti termali;
b) ad applicare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, un dispositivo atto a misurare l’erogazione dell’acqua dai pozzi, il quale dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 13
In alternativa all’obbligo di cui al punto b) del precedente articolo ed entro lo stesso termine, più concessionari possono presentare un progetto tecnico-finanziario per la distribuzione dell’acqua termale con il sistema di collegamenti a centri di produzione, fermo restando l’obbligo di applicazione del dispositivo di controllo e di misura.
Ove sia ritenuto opportuno, la Giunta regionale può, in qualsiasi momento, prescrivere a più concessionari l’obbligo della presentazione del progetto tecnico-finanziario, di cui al comma precedente.
La Giunta approva i progetti anche con eventuali varianti, stabilendo altresì l’inizio e il termine dei lavori.
Art. 14
La violazione delle norme contenute nella presente legge comporta l’obbligo del pagamento di una sanzione amministrativa pari ad una somma da L. 5 milioni a L. 20 milioni.
La sanzione è comminata con decreto del Presidente della Giunta regionale, il quale, nella determinazione del relativo ammontare, terrà conto di eventuali recidive e di ogni altra circostanza.
Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione, si rinvia alla normativa contenuta al Cap. IV della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 .
Art. 15
Le infrazioni relative a :
1. mancata applicazione del dispositivo di controllo e misura e sua manomissione non autorizzata dal Presidente della Giunta regionale;
2. eduzione di acqua termale in misura superiore a quella consentita;
3. l’apertura di pozzi e somministrazioni di acqua termale a terzi senza la prescritta autorizzazione;
possono comportare la decadenza della concessione, che è pronunciata dalla Giunta regionale, previa contestazione dei motivi al concessionario, a norma dell’art. 41 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
Il provvedimento della Giunta regionale è definitivo.
Art. 16
Per gli studi relativi alla situazione idrogeologica-mineraria del bacino termale e le sue possibilità e modalità di utilizzazione, per la predisposizione dello schema preliminare e la redazione del Piano di utilizzazione delle risorse termali è autorizzata la spesa di L. 40.000.000.
Per le spese di funzionamento della Conferenza, di cui all’art. 4, per le relative consulenze è autorizzata la spesa di L. 10.000.000.
Art. 17
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzazione dell’importo di Lire 50.000.000 all’uopo stanziato al Cap. 531 – partita “Studio bacino termale euganeo” del bilancio 1974, a norma dell’art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Nel bilancio di previsione della spesa, esercizio 1975, sono istituiti i seguenti capitoli:
Cap. 4320 dal titolo “Spesa per la redazione del Piano di utilizzazione delle risorse idrotermali euganee”, con lo stanziamento di L. 40.000.000;
Cap. 4321 dal titolo “Spesa per il funzionamento della Conferenza di cui all’art. 4 della legge “Norme per la salvaguardia delle risorse idrotermali euganee e per la disciplina delle attività connesse”, con lo stanziamento di L. 10.000.000.





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