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Legge regionale 20 marzo 1975, n. 32 (BUR n. 13/1975)

Rifinanziamento della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 , concernente 'Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto'

Legge regionale 20 marzo 1975, n. 32 (BUR n. 13/1975) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 13 , CONCERNENTE "PROVVIDENZE REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO RICETTIVO E TURISTICO DEL VENETO"

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 marzo 1975, n. 32 (BUR n. 13/1975) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 13 , CONCERNENTE "PROVVIDENZE REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO RICETTIVO E TURISTICO DEL VENETO"


Articolo unico
La legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 , dal titolo "Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto", è rifinanziata, per l'anno 1975, limitatamente agli interventi "una tantum" previsti dall'art. 3, lettera a), con lo stanziamento di L. 200 milioni.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal fondo accantonato al Cap. 531 del bilancio di previsione della spesa, esercizio 1974, alla partita "Interventi straordinari a favore del turismo", a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Nel bilancio di previsione della spesa, esercizio 1975, è iscritto il Cap. 4551 dal titolo "Contributi "una tantum" per gli interventi previsti dalla lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 " con lo stanziamento di L. 200 milioni.


SOMMARIO