crv_sgo_leggi

Legge regionale 20 marzo 1975, n. 33 (BUR n. 13/1975)

Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità Montane sulle spese di funzionamento

Legge regionale 20 marzo 1975, n. 33 (BUR n. 13/1975) (Abrogata)

CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Legge abrogata dall’articolo 24, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 marzo 1975, n. 33 (BUR n. 13/1975)

CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A FAVORE DELLE COMUNITà MONTANE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO


Art. 1
Alle singole Comunità Montane, istituite con legge regionale n. 10 del 27 marzo 1973, al fine di favorirne l'attività, viene concesso un contributo annuo, per le sepse di funzionamento dei loro uffici, nella misura di:
- 50 per cento in parti uguali;
- 25 per cento in base alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per Comune dell'Istituto Centrale di statistica al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
- 25 per cento in base alla superficie del territorio della Comunità Montana.
Art. 2
L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 1, entro il mese successivo a quello della pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione.
Art. 3
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 250 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5300 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" - Partita "Interventi a favore delle Comunità Montane" - e l'istituzione nello stato di previsione della spesa del cap. 4313 denominato "Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità Montane sulle spese di funzionamento".
Per gli esercizi finanziari successivi verrà istituito nei rispettivi bilanci un capitolo di uguale importo e denominazione.


SOMMARIO